Législation

Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS)

RS 451.37 · OPPS · 20 articoli

Ordinanza sui prati secchi (RS 451.37) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (20 articoli)

Art. 1, Scopo

La presente ordinanza si prefigge di proteggere e valorizzare i prati e pascoli secchi (prati secchi) d’importanza nazionale, tenendo conto di un’agricoltura e di un’economia forestale sostenibili.…

Art. 2, Inventario federale

1 L’Inventario federale dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale (Inventario dei prati secchi) comprende gli oggetti riportati nell’allegato 1. 2 La descrizione degli oggetti, pubblicata separatamente, è…

Art. 3, Pubblicazione

1 La descrizione degli oggetti è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) mediante rimando (art. 5 cpv. 1 lett. c della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali). Essa è accessibile in forma…

Art. 4, Delimitazione degli oggetti

1 I Cantoni stabiliscono i confini precisi degli oggetti. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e dei beneficiari, in particolare dei gestori. 2 Se dal punto di vista della loro collocazi…

Art. 5, Comprensori di valorizzazione

1 Previa consultazione dell’UFAM, i Cantoni possono definire comprensori di valorizzazione. Questi comprendono uno o più oggetti contigui nonché gli habitat e gli elementi strutturali naturali o seminatu…

Art. 6, Obiettivo di protezione

1 Gli oggetti devono essere conservati intatti. L’obiettivo di protezione comprende in particolare: a. la conservazione e la valorizzazione delle specie vegetali e animali caratteristiche come pure degli eleme…

Art. 7, Deroghe all’obiettivo di protezione

1 Una deroga all’obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un al…

Art. 8, Provvedimenti di protezione e di manutenzione

1 I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e dei beneficiari interessati, adottano i provvedimenti di protezione e di manutenzione atti al raggiungimento degli obie…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).