Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23b capoverso 3 e 23c capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), ordina:
Art. 1Inventario federale
1 L’Inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale (Inventario delle zone palustri) comprende gli oggetti enumerati nell’allegato.1
2 L’Inventario non è esaustivo; è regolarmente controllato e aggiornato.
3 La descrizione degli oggetti, pubblicata separatamente, è parte integrante della presente ordinanza.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401).
- Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401).
1 La descrizione degli oggetti è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) mediante rimando (art. 5 cpv. 1 lett. c della L del 18 giu. 20042 sulle pubblicazioni ufficiali). Essa è accessibile in forma elettronica3.
2 L’Inventario delle zone palustri può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e presso i servizi cantonali competenti.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401).
- RS 170.512
- www.bafu.admin.ch > Temi > Paesaggio > Informazioni per gli specialisti > Misure > Paesaggi d’importanza nazionale > Zone palustri
Art. 3Delimitazione degli oggetti
1 I Cantoni fissano il perimetro preciso degli oggetti. Sentono:
- a.
- b.
i gestori, segnatamente nel settore agricolo e silvicolo;
- c.
i titolari di concessioni e di autorizzazioni per costruzioni e impianti;
- d.
- e.
le organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù dell’articolo 12 capoverso 3 LPN.
2 Nel settore delle concezioni e dei piani settoriali della Confederazione che si riferiscono a costruzioni e impianti, i Cantoni sentono anche i servizi federali competenti.
3 Se il perimetro preciso non è ancora stato fissato, l’autorità cantonale competente prende su domanda una decisione di accertamento dell’appartenenza di un fondo a un oggetto. Chiunque presenta una domanda deve poterla fondare sull’esistenza di un interesse degno di protezione.
Art. 4Obiettivi della protezione
1 In tutti gli oggetti:
- a.
il paesaggio è protetto dalle modifiche che danneggiano la bellezza o l’importanza nazionale delle zona palustre;
- b.
sono salvaguardati gli elementi e le strutture caratteristici delle zone palustri, segnatamente elementi geomorfologici, biotopi, elementi colturali, nonché le tradizionali costruzioni e strutture dell’insediamento;
- c.
si ha particolarmente riguardo delle piante e degli animali delle specie protette in virtù dell’articolo 20 dell’ordinanza del 16 gennaio 19911 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), nonché delle specie vegetali e animali minacciate e rare che figurano nelle Liste rosse pubblicate o approvate dall’UFAM2;
- d.
è favorita l’utilizzazione sostenibile, tipica delle paludi e delle zone palustri, affinché possa essere mantenuta nella misura del possibile.
2 La descrizione degli oggetti secondo l’articolo 2 capoverso 1 serve ai Cantoni come base vincolante per concretare gli scopi di protezione.3
- RS 451.1
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401).
Art. 5Provvedimenti di protezione e di manutenzione
1 I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), prendono i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per conseguire gli scopi di protezione.
2 Essi provvedono segnatamente affinché:
- a.
i piani e le prescrizioni che disciplinano l’utilizzazione ammissibile del suolo ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio siano conformi alla presente ordinanza;
- b.
siano designati i biotopi ai sensi dell’articolo 18 capoverso 1bis LPN che si trovano all’interno di una zona palustre;
- c.
la configurazione e l’utilizzazione ammissibili secondo l’articolo 23d capoverso 2 LPN non danneggino gli elementi caratteristici delle zone palustri;
- d.
costruzioni e impianti diversi da quelli relativi alla configurazione e all’utilizzazione disciplinati nella lettera c e che non servono né alla manutenzione dei biotopi, né al mantenimento dell’insediamento tipico, siano eretti o ingranditi soltanto se hanno un’importanza nazionale, sono di ubicazione strettamente vincolata e non contraddicono gli obiettivi della protezione;
- e.
l’utilizzazione turistica e l’utilizzazione a fini ricreativi siano in accordo con gli scopi della protezione;
- f.
laddove il ripristino dello stato originario giusta l’articolo 25b LPN non è possibile o è sproporzionato per il conseguimento degli scopi della protezione, si fornisca una sostituzione o una compensazione adeguate, in particolare creando, ingrandendo e rivitalizzando biotopi, rivalorizzando elementi e strutture caratteristiche delle zone palustri, migliorando lo sfruttamento sostenibile, tipico delle paludi e delle zone palustri o con provvedimenti di compensazione ecologica secondo l’articolo 15 OPN1.
- RS 451.1
1 I provvedimenti previsti nell’articolo 3 capoverso 1 e nell’articolo 5 devono essere presi entro il termine di 3 anni.
2 Per i Cantoni di media e debole capacità finanziaria, per i quali la protezione delle zone palustri rappresenta un onere considerevole, questo termine è di sei anni quando si tratta di oggetti la cui conservazione non è minacciata. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni1 designa i Cantoni interessati.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).
Art. 7Protezione precauzionale
Le costruzioni, gli impianti e le modifiche di terreno, nonché i cambiamenti notevoli del modo di utilizzazione del suolo sono vietati negli oggetti fintantoché i Cantoni non hanno preso provvedimenti di protezione e di manutenzione. I Cantoni possono autorizzare deroghe se sono compatibili con l’articolo 5.
Art. 8Riparazione dei danni
I Cantoni provvedono, ogni volta che si presenti l’occasione, affinché danni esistenti agli oggetti vengano riparati nella misura del possibile.
Art. 9Obblighi della Confederazione
1 Nella loro attività, le autorità, i servizi, gli istituti e le aziende federali sono tenuti a rispettare gli obiettivi della protezione.
2 Prendono i provvedimenti previsti negli articoli 5, 7 e 8 nei settori di loro competenza in virtù della legislazione speciale federale applicabile.
Fintantoché non hanno preso i provvedimenti necessari giusta l’articolo 3 capoverso 1 e l’articolo 5, alla fine di ogni anno i Cantoni stendono una relazione per l’UFAM sullo stato della protezione delle zone palustri sul loro territorio.
Art. 11Prestazioni della Confederazione
1 La Confederazione consiglia e sostiene i Cantoni nell’adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.
2 Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti negli articoli 3, 5 e 8 della presente ordinanza sono rette dall’articolo 22 OPN1.
- RS 451.1
Art. 12Modificazione del diritto previgente
La mod. può essere consultata alla RU 1996 1839. - Abrogato dal n. I dell’O del 25 feb. 2004, con effetto dal 1° mag. 2004 (RU 2004 1833).
Art. 14Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.