Législation

Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA)

RS 451.34 · 17 articoli

Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA (RS 451.34) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (17 articoli)

Art. 1, Inventario federale

1 L’Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Inventario dei siti di riproduzione degli anfibi) comprende gli oggetti elencati negli allegati 1 e 2. 2 L’allegato 1 comprende g…

Art. 2, Oggetti fissi

Gli oggetti fissi sono costituiti dagli specchi d’acqua idonei alla riproduzione e dalle superfici confinanti naturali e prossime allo stato naturale (settore A), nonché dagli spazi vitali per l’attività terrestre e dai…

Art. 3, Oggetti mobili

1 Gli oggetti mobili comprendono zone di estrazione di materie prime, in particolare cave di ghiaia e d’argilla nonché cave di pietra, con specchi d’acqua idonei alla riproduzione, che nel corso del tempo possono esser…

Art. 4, Pubblicazione

Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 ( RU 2017 5367 ). Pubblicazione 1 La descrizione degli oggetti è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) mediante riman…

Art. 5, Delimitazione degli oggetti

1 I Cantoni stabiliscono i confini esatti degli oggetti fissi. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari. 2 Per gli oggetti mobili, i Cantoni concordano con i proprietari…

Art. 6, Scopo della protezione

1 Gli oggetti fissi devono essere conservati intatti e gli oggetti mobili devono essere preservati nella loro funzionalità, quali siti di riproduzione di anfibi riconosciuti per la qualità e idoneità, nonché co…

Art. 7, Deroghe allo scopo della protezione

1 Una deroga allo scopo della protezione degli oggetti fissi è ammessa solo per progetti a ubicazione vincolata e utili a un interesse pubblico preponderante, parimenti d’importanza nazionale. Il r…

Art. 8, Misure di protezione e di manutenzione

1 I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari, adottano le misure di protezione e di manutenzione atte al raggiungimento dello scopo della protezione. Ne…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).