Législation

Ordinanza del 26 giugno 2024 sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV)

OPMFVRS 446.21Stato 01.01.202513 articoli

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Indice
  1. Sezione 1...1 e 2
  2. Sezione 2Requisiti per le organizzazioni di categoria e gli esperti coinvolti3–4
  3. Sezione 3Dichiarazione del carattere vincolante e verifica regolare delle regolamentazioni per minori5–6
  4. Sezione 4...7 a 9
  5. Sezione 5...10 a 18
  6. Sezione 6...19
  7. Sezione 7Promozione delle competenze mediatiche e prevenzione20–23
  8. Sezione 8Entrata in vigore24

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 4, 10 capoverso 2, 20 capoverso 4, 25 e 39 della legge federale del 30 settembre 2022 sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (LPMFV), ordina:

Sezione 1 ...

Sezione 2 Requisiti per le organizzazioni di categoria e gli esperti coinvolti

Art. 3Rappresentatività delle organizzazioni di categoria

(art. 10 cpv. 1 lett. c LPMFV)
1

 Un’organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se:

  1. a.

    tutti i tipi di attività secondo l’articolo 5 lettera a LPMFV vi sono rappresentati, direttamente o indirettamente, dagli operatori aventi sede o filiali in Svizzera;

  2. b.

    ogni tipo d’attività secondo l’articolo 5 lettera a LPMFV vi è rappresentata, direttamente o indirettamente, dalla maggioranza degli operatori aventi sede o filiali in Svizzera;

  3. c.

    le regioni linguistiche vi sono adeguatamente rappresentate.

2

 Per valutare l’adempimento della condizione di cui al capoverso 1 si tiene conto anche degli operatori che rinunciano a essere membri di un’organizzazione di categoria.

Art. 4Requisiti per gli esperti coinvolti (art. 10 cpv. 1 lett. f LPMFV)

1

 Gli esperti coinvolti nell’elaborazione della regolamentazione per minori soddisfano uno dei seguenti requisiti:

  1. a.

    appartenere a un’organizzazione per la protezione dell’infanzia o della gioventù riconosciuta; o

  2. b.

    essere attivi presso una scuola universitaria nell’ambito tematico della protezione dell’infanzia o della gioventù; o

  3. c.

    disporre di un’esperienza pratica pluriennale nella protezione dell’infanzia o della gioventù.

2

 Sono indipendenti dagli operatori dei settori dei film e dei videogiochi.

Sezione 3 Dichiarazione del carattere vincolante e verifica regolare delle regolamentazioni per minori

Art. 5Allegati alla richiesta di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni per minori

(art. 15 cpv. 2 LPMFV)

Alla richiesta di dichiarazione del carattere vincolante di una regolamentazione per minori sono allegati tutti i documenti che comprovano il rispetto dei requisiti per le organizzazioni di categoria di cui all’articolo 10 LPMFV, compresi:

  1. a.

    l’attestazione degli esperti che certifica il loro coinvolgimento nell’elaborazione della regolamentazione per minori;

  2. b.

    un parere degli esperti sulla regolamentazione per minori.

Art. 6Verifica regolare delle regolamentazioni per minori

(art. 18 LPMFV)
1

 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) segue gli sviluppi scientifici e tecnici nell’ambito della protezione dei minori. A tal fine intrattiene un dialogo regolare con le organizzazioni di categoria.

2

 Verifica le regolamentazioni per minori sulla base delle nuove conoscenze.

3

 Se giunge alla conclusione che una regolamentazione per minori non adempie più i requisiti della LPMFV, lo comunica immediatamente all’organizzazione di categoria interessata. Le impartisce un termine per adeguare la regolamentazione per minori.

Sezione 4 ...

Sezione 5 ...

Sezione 6 ...

Sezione 7 Promozione delle competenze mediatiche e prevenzione

Art. 20Sensibilizzazione e approfondimento delle conoscenze specialistiche

(art. 29 cpv. 1 e 2 LPMFV)
1

 L’UFAS gestisce la piattaforma nazionale «Giovani e media». La piattaforma è volta a informare e sensibilizzare il vasto pubblico e ad approfondire le conoscenze specialistiche nel settore dei media digitali. L’UFAS può orientare la sensibilizzazione su determinati gruppi di destinatari.

2

 Adotta misure per l’approfondimento delle conoscenze specialistiche nell’ambito della promozione delle competenze mediatiche. In particolare può contribuire finanziariamente alla realizzazione di studi o commissionarne.

3

 Promuove lo sviluppo di reti di contatto tra gli specialisti attivi nell’ambito della promozione delle competenze mediatiche.

Art. 21Aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello

(art. 29 cpv. 3 LPMFV)
1

 Su richiesta e nei limiti dei crediti stanziati, l’UFAS può concedere aiuti finanziari a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato nonché ai Cantoni e ai Comuni per attività sovraregionali o progetti modello destinati alla promozione delle competenze mediatiche o alla prevenzione dei rischi dei media digitali. Non si può rivendicare un diritto agli aiuti finanziari.

2

 Un’attività è considerata sovraregionale se è svolta in almeno due Cantoni francofoni o in almeno tre Cantoni germanofoni o nella Svizzera italiana o nella Svizzera romancia.

3

 I progetti modello:

  1. a.

    sono geograficamente trasferibili e realizzabili indipendentemente dalla struttura amministrativa del singolo Cantone o Comune;

  2. b.

    sviluppano nuove forme di promozione delle competenze mediatiche oppure completano o perfezionano in punti essenziali forme già note;

  3. c.

    sono trasferibili ad altri contesti;

  4. d.

    rispondono a un bisogno comprovato;

  5. e.

    garantiscono un trasferimento di conoscenze.

4

La richiesta di aiuti finanziari contiene almeno i seguenti documenti e indicazioni sull’attività o sul progetto modello previsti:

  1. a.

    genere e portata;

  2. b.

    scopo, gruppi di destinatari e utilità;

  3. c.

    persone e organizzazioni coinvolte;

  4. d.

    finanziamento e budget;

  5. e.

    conto annuale riveduto dell’anno precedente;

  6. f.

    statuti e linee direttive o descrizione dell’organizzazione, se disponibili;

  7. g.

    per i progetti modello di cui al capoverso 3, descrizione del carattere di modello;

  8. h.

    per le richieste dei Comuni, un parere del Cantone.

Art. 22Concessione degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello

(art. 29 cpv. 3 LPMFV)
1

 Gli aiuti finanziari alle organizzazioni sono concessi mediante decisione.

2

 Gli aiuti finanziari ai Cantoni e ai Comuni sono concessi in virtù di un contratto di diritto pubblico secondo l’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi (LSu). Il contratto disciplina in particolare:

  1. a.

    il genere, la portata, lo scopo e l’utilità dell’attività o del progetto modello;

  2. b.

    le prestazioni del Cantone o del Comune;

  3. c.

    le persone e organizzazioni coinvolte;

  4. d.

    la presentazione dei rapporti e la garanzia della qualità;

  5. e.

    le modalità di pagamento.

  1. RS 616.1

Art. 23Ammontare degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello

(art. 29 cpv. 3 LPMFV)
1

 Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:

  1. a.

    del genere e della portata dell’attività o del progetto modello;

  2. b.

    dell’interesse che l’attività o il progetto modello riveste per la Confederazione;

  3. c.

    delle prestazioni proprie delle organizzazioni, dei Cantoni o dei Comuni, come pure dei contributi di altri organi federali e di terzi.

2

 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

3

 Sono spese computabili i costi effettivamente sostenuti che sono direttamente legati alla preparazione e allo svolgimento dell’attività o del progetto modello e sono assolutamente indispensabili per il raggiungimento del suo scopo.

4

 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell’interno istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LSu1.

  1. RS 616.1

Sezione 8 Entrata in vigore

Art. 24

1

 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

2

 Gli articoli 1, 2 e 7–19 entrano in vigore in un momento successivo.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).