Ordinanza del 26 giugno 2024 sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV)
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Indice
- Sezione 1...1 e 2
- Sezione 2Requisiti per le organizzazioni di categoria e gli esperti coinvolti3–4
- Sezione 3Dichiarazione del carattere vincolante e verifica regolare delle regolamentazioni per minori5–6
- Sezione 4...7 a 9
- Sezione 5...10 a 18
- Sezione 6...19
- Sezione 7Promozione delle competenze mediatiche e prevenzione20–23
- Sezione 8Entrata in vigore24
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 4, 10 capoverso 2, 20 capoverso 4, 25 e 39 della legge federale del 30 settembre 2022 sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (LPMFV), ordina:
Sezione 1 ...
Sezione 2 Requisiti per le organizzazioni di categoria e gli esperti coinvolti
Art. 3Rappresentatività delle organizzazioni di categoria
Un’organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se:
- a.
tutti i tipi di attività secondo l’articolo 5 lettera a LPMFV vi sono rappresentati, direttamente o indirettamente, dagli operatori aventi sede o filiali in Svizzera;
- b.
ogni tipo d’attività secondo l’articolo 5 lettera a LPMFV vi è rappresentata, direttamente o indirettamente, dalla maggioranza degli operatori aventi sede o filiali in Svizzera;
- c.
le regioni linguistiche vi sono adeguatamente rappresentate.
Per valutare l’adempimento della condizione di cui al capoverso 1 si tiene conto anche degli operatori che rinunciano a essere membri di un’organizzazione di categoria.
Art. 4Requisiti per gli esperti coinvolti (art. 10 cpv. 1 lett. f LPMFV)
Gli esperti coinvolti nell’elaborazione della regolamentazione per minori soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- a.
appartenere a un’organizzazione per la protezione dell’infanzia o della gioventù riconosciuta; o
- b.
essere attivi presso una scuola universitaria nell’ambito tematico della protezione dell’infanzia o della gioventù; o
- c.
disporre di un’esperienza pratica pluriennale nella protezione dell’infanzia o della gioventù.
Sono indipendenti dagli operatori dei settori dei film e dei videogiochi.
Sezione 3 Dichiarazione del carattere vincolante e verifica regolare delle regolamentazioni per minori
Art. 5Allegati alla richiesta di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni per minori
Alla richiesta di dichiarazione del carattere vincolante di una regolamentazione per minori sono allegati tutti i documenti che comprovano il rispetto dei requisiti per le organizzazioni di categoria di cui all’articolo 10 LPMFV, compresi:
- a.
l’attestazione degli esperti che certifica il loro coinvolgimento nell’elaborazione della regolamentazione per minori;
- b.
un parere degli esperti sulla regolamentazione per minori.
Art. 6Verifica regolare delle regolamentazioni per minori
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) segue gli sviluppi scientifici e tecnici nell’ambito della protezione dei minori. A tal fine intrattiene un dialogo regolare con le organizzazioni di categoria.
Verifica le regolamentazioni per minori sulla base delle nuove conoscenze.
Se giunge alla conclusione che una regolamentazione per minori non adempie più i requisiti della LPMFV, lo comunica immediatamente all’organizzazione di categoria interessata. Le impartisce un termine per adeguare la regolamentazione per minori.
Sezione 4 ...
Art. 7 a 9
Sezione 5 ...
Art. 10 a 18
Sezione 6 ...
Art. 19
Sezione 7 Promozione delle competenze mediatiche e prevenzione
Art. 20Sensibilizzazione e approfondimento delle conoscenze specialistiche
L’UFAS gestisce la piattaforma nazionale «Giovani e media». La piattaforma è volta a informare e sensibilizzare il vasto pubblico e ad approfondire le conoscenze specialistiche nel settore dei media digitali. L’UFAS può orientare la sensibilizzazione su determinati gruppi di destinatari.
Adotta misure per l’approfondimento delle conoscenze specialistiche nell’ambito della promozione delle competenze mediatiche. In particolare può contribuire finanziariamente alla realizzazione di studi o commissionarne.
Promuove lo sviluppo di reti di contatto tra gli specialisti attivi nell’ambito della promozione delle competenze mediatiche.
Art. 21Aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello
Su richiesta e nei limiti dei crediti stanziati, l’UFAS può concedere aiuti finanziari a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato nonché ai Cantoni e ai Comuni per attività sovraregionali o progetti modello destinati alla promozione delle competenze mediatiche o alla prevenzione dei rischi dei media digitali. Non si può rivendicare un diritto agli aiuti finanziari.
Un’attività è considerata sovraregionale se è svolta in almeno due Cantoni francofoni o in almeno tre Cantoni germanofoni o nella Svizzera italiana o nella Svizzera romancia.
I progetti modello:
- a.
sono geograficamente trasferibili e realizzabili indipendentemente dalla struttura amministrativa del singolo Cantone o Comune;
- b.
sviluppano nuove forme di promozione delle competenze mediatiche oppure completano o perfezionano in punti essenziali forme già note;
- c.
sono trasferibili ad altri contesti;
- d.
rispondono a un bisogno comprovato;
- e.
garantiscono un trasferimento di conoscenze.
La richiesta di aiuti finanziari contiene almeno i seguenti documenti e indicazioni sull’attività o sul progetto modello previsti:
- a.
genere e portata;
- b.
scopo, gruppi di destinatari e utilità;
- c.
persone e organizzazioni coinvolte;
- d.
finanziamento e budget;
- e.
conto annuale riveduto dell’anno precedente;
- f.
statuti e linee direttive o descrizione dell’organizzazione, se disponibili;
- g.
per i progetti modello di cui al capoverso 3, descrizione del carattere di modello;
- h.
per le richieste dei Comuni, un parere del Cantone.
Art. 22Concessione degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello
Gli aiuti finanziari alle organizzazioni sono concessi mediante decisione.
Gli aiuti finanziari ai Cantoni e ai Comuni sono concessi in virtù di un contratto di diritto pubblico secondo l’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi (LSu). Il contratto disciplina in particolare:
- a.
il genere, la portata, lo scopo e l’utilità dell’attività o del progetto modello;
- b.
le prestazioni del Cantone o del Comune;
- c.
le persone e organizzazioni coinvolte;
- d.
la presentazione dei rapporti e la garanzia della qualità;
- e.
le modalità di pagamento.
Art. 23Ammontare degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello
Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:
- a.
del genere e della portata dell’attività o del progetto modello;
- b.
dell’interesse che l’attività o il progetto modello riveste per la Confederazione;
- c.
delle prestazioni proprie delle organizzazioni, dei Cantoni o dei Comuni, come pure dei contributi di altri organi federali e di terzi.
Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.
Sono spese computabili i costi effettivamente sostenuti che sono direttamente legati alla preparazione e allo svolgimento dell’attività o del progetto modello e sono assolutamente indispensabili per il raggiungimento del suo scopo.
Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell’interno istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LSu1.
Sezione 8 Entrata in vigore
Art. 24
Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
Gli articoli 1, 2 e 7–19 entrano in vigore in un momento successivo.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).
