Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura, ordina:
Sezione 1: Obiettivi e ambiti di promozione
Art. 1Obiettivi di promozione
1 Il programma della Confederazione «Giovani Talenti Musica» è finalizzato all’identificazione precoce di bambini e giovani dotati di capacità e potenzialità musicali superiori alla media e alla loro promozione mirata e duratura in base alle loro esigenze individuali.
2 Il programma ha lo scopo di coordinare e interconnettere la promozione dei talenti musicali in Svizzera e concedere contributi a bambini e giovani musicalmente dotati (talenti) per permettere loro di fruire di questa promozione.
Art. 2Principio e ambiti di promozione
1 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
2 La Confederazione accorda aiuti finanziari ai Cantoni per:
- a.
la concessione di contributi ai talenti;
- b.
il sostegno di offerte di promozione dei talenti;
- c.
lo svolgimento di compiti amministrativi correlati alla concessione dei contributi ai talenti.
3 La Confederazione accorda ai Cantoni un aiuto finanziario unico per lo sviluppo di un programma di promozione dei talenti.
Sezione 2: Condizioni di promozione
Art. 3Requisiti per i Cantoni
1 Il Cantone può richiedere gli aiuti finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2, se:
- a.
dispone di un programma di promozione dei talenti secondo l’articolo 4;
- b.
prevede una procedura per la concessione di contributi ai talenti;
- c.
dispone di un servizio di coordinamento per l’attuazione del programma «Giovani Talenti Musica».
2 Il Cantone può richiedere l’aiuto finanziario di cui all’articolo 2 capoverso 3 per sviluppare un programma di promozione dei talenti.
Art. 4Requisiti per il programma cantonale di promozione dei talenti
Il programma cantonale di promozione dei talenti deve soddisfare le condizioni seguenti:
- a.
è costituto da offerte di promozione strutturate in modo curricolare e coordinate tra loro di fornitori di prestazioni specializzati nella formazione musicale ai quattro livelli di promozione seguenti:
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- b.
è aperto ai giovani talenti;
- c.
garantisce ai talenti pari opportunità di accesso, in particolare in relazione alla loro origine geografica e sociale;
- d.
propone soluzioni adeguate alle esigenze per coprire i diversi stili e le diverse discipline musicali;
- e.
prevede agevolazioni scolastiche per i talenti.
Art. 5Requisiti per i fornitori di prestazioni
1 Nel quadro dei programmi cantonali di promozione dei talenti, i fornitori di prestazioni devono proporre offerte ai livelli di promozione di cui all’articolo 4 lettera a.
2 Deve trattarsi di persone giuridiche con sede in Svizzera. In casi eccezionali motivati, per la fornitura delle prestazioni richieste ci si può avvalere anche di persone fisiche. Il Cantone determina i fornitori di prestazioni.
Art. 6Condizioni per i contributi dei Cantoni ai talenti
1 Bambini e giovani possono beneficiare di un contributo, se:
- a.
sulla base della loro predisposizione per la musica sono riconosciuti come talenti dal Cantone;
- b.
hanno almeno 4 e non più di 25 anni;
- c.
sono cittadini svizzeri o hanno il loro domicilio in Svizzera.
2 Il riconoscimento come talento deve essere documentato e motivato e fondarsi sulla raccomandazione di un organo indipendente di esperti in promozione di talenti.
3 La raccomandazione dell’organo di esperti include l’attribuzione del talento a uno dei livelli di promozione di cui all’articolo 4 lettera a.
Sezione 3: Procedura e calcolo
Art. 7Procedura per gli aiuti finanziari
1 L’Ufficio federale della cultura (UFC) decide sulla concessione degli aiuti finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2. Nella domanda devono essere in particolare fornite le informazioni seguenti:
- a.
organizzazione e compiti del servizio di coordinamento;
- b.
nome dei fornitori di prestazioni e genere di collaborazione;
- c.
descrizione delle offerte per i diversi livelli di promozione e per i diversi stili e le diverse discipline musicali;
- d.
composizione dell’organo di esperti in promozione di talenti;
- e.
disposizioni adottate per garantire ai talenti pari opportunità di accesso al programma cantonale di promozione dei talenti;
- f.
procedura prevista per garantire la qualità del programma cantonale di promozione dei talenti;
- g.
indicazione dei rimedi giuridici cantonali contro le decisioni prese, conformemente all’articolo 10.
2 L’UFC decide sulla concessione dell’aiuto finanziario di cui all’articolo 2 capoverso 3. Nella domanda devono essere fornite in particolare le informazioni seguenti:
- a.
dichiarazione d’intenti del Cantone sullo sviluppo di un programma di promozione dei talenti;
- b.
tappe della pianificazione e scadenze;
- c.
attori coinvolti e loro competenze.
3 Le domande possono essere presentate in ogni momento.
Art. 8Calcolo degli aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari della Confederazione ai Cantoni sono stabiliti per un periodo di promozione.
2 Sono calcolati secondo una chiave di ripartizione fondata sui seguenti tre indicatori a ciascuno dei quali è applicata una ponderazione semplice:
- a.
popolazione residente permanente per Cantone;
- b.
popolazione residente permanente di età tra i 0 e i 19 anni per Cantone;
- c.
numero di iscritti alle diverse discipline nelle scuole di musica per Cantone.
3 L’UFC può stabilire un importo di base per il calcolo degli aiuti finanziari.
Art. 9Impiego degli aiuti finanziari
1 Il Cantone impiega gli aiuti finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 di cui dispone ogni anno come segue:
- a.
per contributi ai talenti: almeno il 50 per cento;
- b.
per il sostegno a offerte di fornitori di prestazioni: al massimo il 40 per cento, in ogni caso non più della somma delle quote di partecipazione del Cantone e dei Comuni a queste offerte;
- c.
per compiti correlati alla concessione dei contributi ai talenti, in particolare per il lavoro degli esperti in promozione di talenti: al massimo il 10 per cento.
2 La quota della Confederazione di cui al capoverso 1 lettera b non deve sostituire sussidi già in essere.
Art. 10Procedura per la concessione di contributi dei Cantoni ai talenti
1 Il Cantone decide sulla concessione di contributi ai talenti.
2 La responsabilità è del Cantone in cui risiede il talento o, in caso di un cittadino svizzero residente all’estero, del Cantone in cui ha sede il fornitore di prestazioni.
3 La concessione avviene annualmente.
4 Il Cantone deve prevedere rimedi giuridici contro le sue decisioni.
Art. 11Calcolo dei contributi dei Cantoni ai talenti
1 Gli importi per talento e anno ammontano a:
- a.
livello Base: 1000 franchi;
- b.
livello Avanzato I: 1500 franchi;
- c.
livello Avanzato II: 2000 franchi;
- d.
livello «Pre-College»: 2500 franchi.
2 Se in ragione del numero di giovani talenti riconosciuti i contributi necessari eccedono i mezzi a disposizione, il Cantone stabilisce un ordine di priorità.
Art. 12Contratto di prestazioni tra Confederazione e Cantone
1 L’UFC stipula un contratto di prestazioni con il Cantone. Nel contratto sono stabiliti in particolare l’importo e l’impiego degli aiuti finanziari e le prestazioni che devono essere fornite.
2 Il Cantone riferisce all’UFC sulla concessione dei contributi ai talenti entro il 31 ottobre di ogni anno.
3 Il contratto di prestazioni tra la Confederazione e il Cantone è valido per la durata di un periodo di promozione.
Art. 13Servizio di coordinamento
1 Il servizio di coordinamento ha i compiti seguenti:
- a.
è l’interlocutore dell’UFC per l’attuazione del programma «Giovani Talenti Musica»;
- b.
versa i contributi ai talenti;
- c.
rileva i dati personali necessari per la gestione del programma e li mette a disposizione dell’UFC in forma anonimizzata; il nome e l’indirizzo dei talenti sono impiegati esclusivamente per il versamento dei contributi.
2 Il Cantone definisce l’organizzazione del servizio di coordinamento.
Sezione 4: Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.