Législation

Ordinanza del DFI del 23 dicembre 2024 concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica

RS 442.131Stato 01.07.202520 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Obiettivi di promozione1
  2. Sezione 2Principi e ambiti di promozione2
  3. Sezione 3Formazione e formazione continua dei monitori G+M3–9
  4. Sezione 4Offerte G+M10–15
  5. Sezione 5Misure di accompagnamento16
  6. Sezione 6Segreteria G+M17
  7. Sezione 7Disposizioni finali18–20

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura, ordina:

Sezione 1 Obiettivi di promozione

Art. 1

1

 Il programma Gioventù e Musica (G+M) si propone di avvicinare bambini e giovani all’attività musicale e promuovere così globalmente la loro crescita e il loro sviluppo.

2

 Sono promosse in particolare le attività musicali rivolte a bambini e giovani per i quali la formazione musicale è difficilmente accessibile.

Sezione 2 Principi e ambiti di promozione

Art. 2

1

 La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari i seguenti ambiti di promozione:

  1. a.

    la formazione e la formazione continua dei monitori G+M;

  2. b.

    lo svolgimento di corsi e campi di musica (offerte G+M) per bambini e giovani;

  3. c.

    l’attuazione di misure di accompagnamento per fare conoscere il programma G+M.

2

 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

3

 I beneficiari di aiuti finanziari si impegnano a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e di una retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti.

Sezione 3 Formazione e formazione continua dei monitori G+M

Art. 3Formazione di monitore G+M

1

 Per ottenere un certificato di monitore G+M, occorre concludere con successo una formazione che comprenda almeno gli ambiti seguenti:

  1. a.

    informazioni generali sul programma G+M;

  2. b.

    pedagogia musicale.

2

 Chi è in possesso di una formazione equivalente o dell’esperienza corrispondente può essere dispensato dalla parte sulla pedagogia musicale di cui al capoverso 1 lettera b. L’Ufficio federale della cultura (UFC) stabilisce quali formazioni sono considerate equivalenti.

3

 L’UFC stabilisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono le formazioni e quelli relativi al contenuto e alla durata della formazione.

Art. 4Requisiti per l’ammissione alla formazione

1

 Possono assolvere la formazione di monitore G+M le persone che sono:

  1. a.

    maggiorenni o raggiungono la maggiore età nell’anno civile della formazione;

  2. b.

    domiciliate in Svizzera o nel Liechtenstein oppure di nazionalità svizzera o del Liechtenstein oppure in possesso di un permesso per frontalieri valido; e

  3. c.

    idonee a condurre offerte G+M.

2

 L’UFC stabilisce i requisiti che una persona deve soddisfare per essere considerata idonea a condurre offerte G+M, in particolare per quanto concerne le competenze musicali e l’esperienza con bambini e giovani.

Art. 5Procedura di ammissione alla formazione

1

 La segreteria G+M decide in merito all’ammissione dei candidati alla formazione di monitore G+M e a un’eventuale dispensa dalla parte sulla pedagogia musicale. Per la valutazione tecnica la segreteria G+M può avvalersi di esperti.

2

 Le richieste di ammissione alla formazione di monitore G+M possono essere presentate all’UFC in qualsiasi momento.

3

 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti per l’ammissione alla formazione.

Art. 6Formazione continua

1

 I monitori G+M sono tenuti ad assolvere una formazione continua ogni tre anni.

2

 L’UFC stabilisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono la formazione continua e quelli relativi al contenuto e alla durata della stessa.

Art. 7Aiuto finanziario per l’istituzione di offerte di formazione e formazione continua

1

 L’UFC può sostenere le organizzazioni con un aiuto finanziario una tantum per l’istituzione di formazioni G+M e formazioni continue G+M.

2

 La segreteria G+M decide in merito alla concessione dell’aiuto finanziario.

Art. 8Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua

1

 La segreteria G+M può concludere contratti di prestazioni con le organizzazioni. Le organizzazioni devono fornire un determinato numero, stabilito dall’UFC, di offerte di formazione e formazione continua che soddisfano i requisiti secondo l’articolo 3 capoverso 3 o l’articolo 6 capoverso 2.

2

 L’UFC indennizza le organizzazioni con un contributo per giorno di corso e per partecipante G+M. L’UFC stabilisce l’ammontare degli aiuti finanziari.

3

 Le offerte di formazione e formazione continua organizzate dalla segreteria G+M sono gratuite per i monitori G+M.

Art. 9Sospensione e revoca del certificato

La segreteria G+M può sospendere o revocare il certificato quale monitore G+M se:

  1. a.

    la persona interessata trasgredisce all’obbligo di assolvere una formazione continua secondo l’articolo 6 capoverso 1;

  2. b.

    sussistono dubbi circa l’idoneità della persona interessata al ruolo di monitore G+M.

Sezione 4 Offerte G+M

Art. 10Durata e luogo di svolgimento

1

 È considerata un’offerta G+M una sequenza d’insegnamento da 5 a 20 lezioni dedicata principalmente alla pratica musicale.

2

 Una lezione dura 45 minuti.

3

 Per le offerte a cui partecipano bambini e giovani con un maggiore bisogno di custodia o con esigenze pedagogiche particolari, l’UFC può nel caso specifico prevedere eccezioni ai capoversi 1 e 2.

4

 I corsi G+M si svolgono in Svizzera o nel Liechtenstein. La segreteria G+M può autorizzare eccezioni.

Art. 11Finanziamento

1

 È sostenuta con aiuti finanziari la partecipazione a offerte G+M da parte di bambini e giovani che:

  1. a.

    sono domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein oppure di nazionalità svizzera o del Liechtenstein; e

  2. b.

    nell’anno di calendario in cui si svolge l’offerta G+M compiono al massimo 25 anni.

2

 A un’offerta G+M devono partecipare almeno cinque bambini o giovani che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1.

Art. 12Ente promotore

1

 Chi intende proporre offerte G+M (ente promotore) deve:

  1. a.

    essere una persona giuridica di diritto privato o pubblico;

  2. b.

    essere costituito secondo il diritto svizzero o del Liechtenstein;

  3. c.

    avere la propria sede in Svizzera o nel Liechtenstein.

2

 Le scuole di musica e le scuole possono ricevere aiuti finanziari soltanto per offerte G+M che si tengono al di fuori del normale orario scolastico. L’UFC stabilisce i relativi requisiti.

Art. 13Condizioni di custodia

1

 Per lo svolgimento di un’offerta G+M è necessaria la presenza di almeno un monitore G+M certificato e maggiorenne.

2

 L’UFC stabilisce il numero delle altre persone maggiorenni preposte alla custodia.

Art. 14Procedura

1

 La segreteria G+M decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari.

2

 Gli enti promotori devono presentare all’UFC le richieste di aiuti finanziari. La segreteria G+M stabilisce i termini d’inoltro.

3

 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti.

4

 L’UFC stabilisce l’ammontare degli aiuti finanziari. Può fissare un numero massimo di decisioni positive per ente promotore e anno civile.

5

 Gli aiuti finanziari, unitamente ai contributi dei partecipanti, degli enti promotori e di terzi, possono coprire al massimo i costi delle offerte G+M.

Art. 15Ordine di priorità

Se le richieste degli enti promotori superano i mezzi finanziari disponibili, l’UFC stabilisce un ordine di priorità.

Sezione 5 Misure di accompagnamento

Art. 16

1

 Sono considerate misure di accompagnamento le presentazioni, le manifestazioni, le formazioni, le offerte di consulenza e le altre misure di comunicazione che contribuiscono a far conoscere il programma G+M al grande pubblico e alle organizzazioni potenzialmente interessate.

2

 L’UFC decide in merito all’adeguatezza delle misure di accompagnamento. Esse sono attuate dalla segreteria G+M.

Sezione 6 Segreteria G+M

Art. 17

1

 L’UFC nomina la segreteria G+M in applicazione del diritto in materia di appalti pubblici della Confederazione.

2

 L’UFC conclude un contratto di prestazioni con la segreteria G+M.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 18Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFI del 29 ottobre 20201 concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica è abrogata.

  1. [RU 2020 5943]

Art. 19Disposizione transitoria

Alle richieste presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

Art. 20Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1°luglio 2025.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).