Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura, ordina:
Art. 1Obiettivi di promozione
Con il sostegno alle case editrici la Confederazione persegue i seguenti obiettivi:
- a.
rafforzare le case editrici svizzere sul piano nazionale e internazionale;
- b.
facilitare l’adeguamento delle case editrici agli sviluppi tecnologici ed economici;
- c.
rafforzare il ruolo di mediazione delle case editrici tra gli autori, le librerie e i lettori;
- d.
valorizzare la vasta gamma di attività culturali che le case editrici svolgono accanto alla produzione dei libri, segnatamente l’editing, la promozione e la ricerca;
- e.
riconoscere e sostenere il lavoro delle piccole case editrici;
- f.
promuovere la sostenibilità, le pari opportunità e la diversità;
- g.
garantire una retribuzione adeguata degli attori culturali professionisti da parte delle case editrici.
Art. 2Aiuti finanziari
1 L’Ufficio federale della cultura (UFC) può attribuire i seguenti aiuti finanziari:
- a.
contributi strutturali pluriennali per le case editrici;
- b.
contributi d’incentivazione per progetti d’importanza sovraregionale promossi dalle tre associazioni nazionali delle case editrici, segnatamente quelli riguardanti la trasformazione digitale e a beneficio di tutta l’editoria.
2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
Art. 3Requisiti di promozione per i contributi strutturali
1 Le case editrici devono soddisfare i seguenti requisiti:
- a.
essere presenti sul mercato librario come editori indipendenti da almeno tre anni e produrre titoli ogni anno e con regolarità;
- b.
avere sede in Svizzera e concentrare la loro attività editoriale in Svizzera;
- c.
avere una gestione aziendale che rispetti standard aziendali professionali;
- d.
avere un’attività editoriale che corrisponda ad almeno il 51 per cento del proprio fatturato;
- e.
assicurare un’attività editoriale professionale, segnatamente per quanto riguarda editing, produzione, marketing e distribuzione;
- f.
offrire ai loro autori condizioni contrattuali corrette, tra cui inparticolare un compenso adeguato e l’obbligo di diffusione dei titoli a spese della casa editrice.
2 Sono escluse dalla promozione:
- a.
le case editrici annesse a musei, università o altre istituzioni pubbliche e private e che ne sono economicamente dipendenti;
- b.
le case editrici legate a organizzazioni religiose, politiche o ideologiche e che ne sono economicamente dipendenti;
- c.
le case editrici di organizzazioni professionali o associazioni che pubblicano prevalentemente per i loro membri;
- d.
le case editrici che presentano un catalogo composto per oltre il 25 per cento da pubblicazioni su commissione;
- e.
le case editrici che presentano un catalogo composto per oltre il 25 per cento da autoedizioni.
Art. 4Calcolo dei contributi strutturali e limite degli aiuti finanziari
1 Per il calcolo dei contributi strutturali la cifra d’affari di riferimento ponderata (art. 5 cpv. 1 e 4) viene moltiplicata con una percentuale che l’UFC determina in funzione dei mezzi finanziari a disposizione.
2 I contributi strutturali ammontano a un minimo di 10 000 franchi e a un massimo di 60 000 franchi per anno civile.
3 I contributi d’incentivazione per progetti d’importanza sovraregionale ammontano a un massimo di 175 000 franchi per anno civile.1
- La correzione del 7 feb. 2025 concerne soltanto i testi tedesco e francese (RU 2025 90).
Art. 5Cifra d’affari di riferimento e sua ponderazione
1 La base per il calcolo dei contributi strutturali di una casa editrice è la media delle sue cifre d’affari di riferimento degli ultimi tre anni.1
2 La cifra d’affari di riferimento è il fatturato relativo esclusivamente ai generi narrativa, poesia, fumetti, libri per bambini e ragazzi, teatro, saggistica e opere non finzionali che veicolano un valore culturale.
3 Per la cifra d’affari di riferimento non sono presi in considerazione segnatamente i libri tecnici e specialistici, le pubblicazioni scolastiche, la manualistica, i testi didattici o con intenti pedagogici, i periodici, i ricettari, le guide turistiche o naturalistiche, i libri sul benessere e la crescita personale, le partiture, le carte geografiche e gli atlanti, i dizionari e le enciclopedie nonché i repertori.
4 La cifra d’affari di riferimento dell’editore è ponderata con il seguente moltiplicatore regionale:
- a.
per case editrici della Svizzera tedesca: 1;
- b.
per case editrici della Svizzera francese: 1,5;
- c.
per case editrici della Svizzera italiana: 4;
- d.
per case editrici della Svizzera romancia: 4.
- Correzione del 26 feb. 2025 (RU 2025 134).
Art. 6Ordine di priorità per i contributi strutturali
Se necessario in ragione dei mezzi finanziari a disposizione per i contributi strutturali, l’UFC può stabilire un ordine di priorità per le case editrici in base alla quota di pubblicazioni di cui all’articolo 5 capoverso 2 presenti nel loro catalogo generale.
1 L’UFC decide circa l’erogazione degli aiuti finanziari. Per la valutazione specialistica delle richieste può farsi coadiuvare da esperti.
2 Indice un concorso per l’attribuzione dei contributi strutturali per ogni periodo di finanziamento. La scadenza per la presentazione delle richieste è comunicata nel quadro del concorso.
3 Le richieste per i contributi strutturali devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie riguardo ai criteri di promozione.
4 L’UFC può concludere un contratto di prestazioni con i beneficiari di aiuti finanziari. Il contratto stabilisce in particolare l’ammontare dell’aiuto finanziario e gli oneri.
5 Il versamento dell’aiuto finanziario può avvenire in più rate. L’importo definitivo è versato nel corso dell’anno di sussidio sulla base del rendiconto dell’anno precedente previsto dal contratto di prestazioni.
1 I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:
- a.
rendere noti gli aiuti finanziari concessi dall’UFC;
- b.
comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali concernenti la loro attività nel quadro del sostegno alle case editrici.
2 I beneficiari di contributi strutturali sono tenuti a:
- a.
presentare all’UFC ogni anno entro fine giugno un rapporto sulle attività dell’anno precedente disciplinate dal contratto di prestazioni;
- b.
spedire alla Biblioteca nazionale svizzera un esemplare di tutte le nuove pubblicazioni prodotte nel quadro delle loro attività editoriali.
Art. 9Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DFI del 13 marzo 20201 concernente il regime di promozione in favore delle case editrici è abrogata.
- [RU 2020 1171]
Art. 10Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.