Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (LPCu) ordina:
Sezione 1 Obiettivo e ambiti di promozione
Art. 1Obiettivo di promozione
Il sostegno delle organizzazioni di operatori culturali professionisti ha lo scopo di promuovere le associazioni professionali attive a livello nazionale che si impegnano a favore del miglioramento della sicurezza sociale e delle condizioni di lavoro nel settore della cultura, compresa l’integrità fisica e psichica, e a favore della sostenibilità, delle pari opportunità e della diversità, che rappresentano i loro membri all’esterno e che assicurano una retribuzione adeguata agli operatori culturali professionisti.
Art. 2Ambiti di promozione
1 Possono essere concessi aiuti finanziari:
- a.
per attività inerenti a una disciplina specifica svolte dalle organizzazioni di operatori culturali professionisti (aiuti finanziari specifici);
- b.
per attività multidisciplinari svolte dalle organizzazioni di operatori culturali professionisti (aiuti finanziari multidisciplinari).
2 Un’organizzazione può ricevere solo uno dei due aiuti finanziari di cui al capoverso 1.
3 Non sono sostenute:
- a.
le organizzazioni il cui scopo è prevalentemente didattico, formativo o scientifico;
- b.
le organizzazioni attive in ambito culturale che si occupano prevalentemente della promozione e della mediazione di operatori culturali o della raccolta e della salvaguardia di beni culturali.
4 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
Sezione 2 Requisiti di promozione
Art. 3Requisiti di promozione per aiuti finanziari specifici
1Per essere sostenute mediante un aiuto finanziario specifico le organizzazioni devono soddisfare i requisiti di promozione seguenti:
- a.
essere attive a livello nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera d LPCu;
- b.
disporre di una rappresentanza appropriata di membri provenienti dalle tre maggiori regioni linguistiche;
- c.
disporre nel loro comitato di rappresentanti provenienti dalle tre maggiori regioni linguistiche;
- d.
essere rappresentative all’interno di una delle discipline arti visive, design, cinema, letteratura, musica, danza, teatro e media interattivi;
- e.
essere attive in modo continuativo da almeno tre anni;
- f.
disporre di una situazione finanziaria che permetta uno svolgimento a lungo termine delle attività;
- g.
disporre di una segreteria reperibile almeno tre giorni lavorativi alla settimana a orari fissi.
2Per ottenere un sostegno devono inoltre fornire le prestazioni seguenti:
- a.
informare i membri sui loro diritti nell’ambito della sicurezza sociale e delle condizioni di lavoro;
- b.
consigliare i membri in modo personalizzato e regolare;
- c.
informare il pubblico e le cerchie interessate sulle attività dell’organizzazione;
- d.
rappresentare la disciplina e tutelarne gli interessi a livello nazionale e internazionale.
Art. 4Requisiti di promozione per aiuti finanziari multidisciplinari
1Per essere sostenute mediante un aiuto finanziario multidisciplinare le organizzazioni devono soddisfare i requisiti di promozione seguenti:
- a.
essere attive in tutte le discipline di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera d;
- b.
essere attive a livello nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera d LPCu;
- c.
essere in grado di fornire le prestazioni stabilite nel bando di concorso.
2Per ottenere un sostegno devono inoltre fornire le prestazioni seguenti:
- a.
informare in merito ai diritti degli operatori culturali nell’ambito della sicurezza sociale e delle condizioni di lavoro;
- b.
consigliare in modo personalizzato e regolare.
Sezione 3 Criteri di promozione e calcolo degli aiuti finanziari
Art. 5Criteri di promozione per aiuti finanziari specifici
1 Ai fini del sostegno con aiuti finanziari specifici, l’Ufficio federale della cultura (UFC) valuta le organizzazioni in base ai criteri seguenti:
- a.
l’importo di base fissato dall’UFC per ogni disciplina;
- b.
il numero di membri professionisti ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 20111 sulla promozione della cultura;
- c.
l’entità delle prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2.
2 Se più organizzazioni adempiono i requisiti di promozione in una disciplina di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera d, l’UFC ripartisce l’importo di base in parti uguali, tenendo conto che un’organizzazione può ricevere un importo di base in un’unica disciplina.
- RS 442.11
Art. 6Criteri di promozione per aiuti finanziari multidisciplinari
Tra i richiedenti che adempiono i requisiti di promozione per gli aiuti finanziari multidisciplinari l’UFC sceglie un’organizzazione in base ai criteri seguenti:
- a.
comprovata conoscenza specialistica nell’ambito della sicurezza sociale e delle condizioni di lavoro nel settore della cultura;
- b.
comprovata esperienza nella fornitura di prestazioni e nella consulenza nel settore della cultura;
- c.
comprovata collaborazione con le organizzazioni rilevanti per la fornitura delle prestazioni di cui alla presente ordinanza, gli istituti di previdenza, i partner statali e gli organizzatori di manifestazioni culturali;
- d.
entità e redditività dell’offerta di prestazioni e capacità di attuarla.
Art. 7Calcolo degli aiuti finanziari
Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 70 per cento dei costi per la fornitura delle prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2 e all’articolo 4 capoverso 2. Per le organizzazioni attive nelle singole discipline l’UFC può stabilire un importo massimo in franchi svizzeri per beneficiario di aiuti finanziari o membro.
Sezione 4 Procedura e ulteriori disposizioni
1 L’UFC decide circa l’erogazione degli aiuti finanziari.
2 Può farsi coadiuvare da esperti per la valutazione specialistica delle richieste.
3 Indice bandi di concorso per l’erogazione degli aiuti finanziari. In merito, può fissare una priorità tematica. Nel bando comunica la priorità tematica e il termine per la presentazione delle richieste.
4 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.
5 L’UFC conclude un contratto di prestazioni con i beneficiari degli aiuti finanziari. Vi fissa in particolare l’ammontare degli aiuti finanziari, le prestazioni che i beneficiari devono fornire, l’entità minima delle prestazioni sostenute e il rendiconto.
6 Il versamento degli aiuti finanziari può avvenire in più rate. L’importo definitivo è versato nel corso dell’anno di sussidio sulla base del rendiconto dell’anno precedente previsto nel contratto di prestazioni.
Art. 9Ponderazione e regola di priorità per gli aiuti finanziari specifici
1 Nel decidere circa il sostegno si ponderano i criteri di promozione per aiuti finanziari specifici di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere b e c.
2 Se più organizzazioni adempiono i requisiti di promozione per gli aiuti finanziari specifici nella stessa disciplina, ricevono un aiuto finanziario solo le organizzazioni i cui membri sono operatori culturali professionisti secondo l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 20111 sulla promozione della cultura.
- RS 442.11
I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a:
- a.
rendere noto il sostegno concesso dall’UFC;
- b.
fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti l’aiuto finanziario concesso;
- c.
comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali dell’attività.
1 Una volta all’anno l’UFC invita i singoli beneficiari di aiuti finanziari a un incontro per un bilancio generale.
2 L’UFC può organizzare altri incontri.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 12Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DFI del 5 luglio 20161 concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti è abrogata.
- [RU 2016 2815; 2020 1169]
Art. 13Disposizioni transitorie
1I contratti di prestazioni conclusi in base al diritto anteriore sono retti da tale diritto fino alla loro scadenza.
2 Le organizzazioni che negli anni 2020–2025 beneficiano di un contributo e che pur avendo presentato una nuova richiesta di aiuti finanziari non adempiono più i requisiti di cui all’articolo 3 della presente ordinanza possono ricevere un contributo unico per l’anno 2026. L’UFC decide in merito all’ammontare del contributo tenendo conto delle prestazioni fornite di cui all’articolo 3 capoverso 2.
Art. 14Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2025.