Législation

Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing)

RS 441.1 · LLing · 28 articoli

Legge sulle lingue (RS 441.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

Cosa si sta preparando

Revisioni in consultazione che potrebbero modificare questa legge:

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Estratto del testo (28 articoli)

Art. 1, Oggetto

La presente legge disciplina: a. l’uso delle lingue ufficiali da parte e nei confronti delle autorità federali; b. la promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche; c. il sostegno dei Cantoni pluri…

Art. 2, Scopo

La presente legge intende: a. rafforzare il quadrilinguismo quale elemento essenziale della Svizzera; b. consolidare la coesione interna del Paese; c. promuovere il plurilinguismo individuale e il plurilinguismo istituzionale n…

Art. 3, Principi

1 Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione si attiene segnatamente ai seguenti principi: a. assicura parità di trattamento alle quattro lingue nazionali; b. garantisce e realizza la libertà di lingua in tutti gli…

Art. 4, Campo d’applicazione

1 La presente sezione si applica alle seguenti autorità federali: a. l’Assemblea federale e i suoi organi; b. il Consiglio federale; c. l’Amministrazione federale secondo l’articolo 2 capoversi 1–3 della legge de…

Art. 5, Lingue ufficiali

1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. 2 Le autorità federali usano le lingue ufficiali ne…

Art. 6, Scelta della lingua

1 Chi si rivolge a un’autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. 2 Le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. Possono convenire con quest’ultimo l’u…

Art. 7, Comprensibilità

1 Le autorità federali si adoperano ad usare un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua. 2 Il Consiglio federale adotta le dovute…

Art. 8, Camere federali

1 Nelle deliberazioni in seno alle Camere federali e alle loro commissioni i deputati si esprimono nella lingua nazionale di loro scelta. 2 Per la trattazione nelle Camere federali e nelle loro commissioni, i messaggi…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).