Législation

Ordinanza del DFI del 15 agosto 1994 sulle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni

RS 431.835In vigoreStato 01.11.201220 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2012 5955in vigore il 01.11.2012
    introdotto: art. 3a, 4a · modificato: art. 4, 11, 12 · abrogato: art. 13

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2: Organizzazione3–6
  3. Sezione 3: Trasmissione dei dati al servizio centrale7–8
  4. Sezione 4: Utilizzazione e protezione dei dati9–17
  5. Sezione 5: Entrata in vigore18

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 105 dell’ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

1

 Nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria, gli assicuratori devono collaborare
all’allestimento delle statistiche uniformi seguenti:

  1. a.

    la statistica del numero degli infortuni e delle malattie professionali;

  2. b.

    le statistiche atte a determinare le basi attuariali;

  3. c.

    le statistiche delle prestazioni assicurative e delle masse salariali assicurate, per la base della statistica annua dei rischi;

  4. d.

    le statistiche speciali, segnatamente quelle concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la struttura delle spese sanitarie e di cura, le deduzioni e le riduzioni compiute sulle prestazioni come pure le

    statistiche relative alle rendite;

  5. e.

    la statistica dei guadagni e della durata di lavoro dei dipendenti infortunati.

2

 Le statistiche atte ad allestire le basi attuariali devono segnatamente riguardare:

  1. a.

    la mortalità dei beneficiari di rendite d’invalidità e per i superstiti;

  2. b.

    le modifiche delle rendite d’invalidità, di assegni per grandi invalidi e di

    rendite complementari;

  3. c.

    i nuovi matrimoni delle vedove e dei vedovi;

  4. d.

    l’età degli orfani all’estinzione del diritto alla rendita e l’eventualità di una rendita per orfano di padre e di madre.

Art. 2Base dell’elaborazione dei dati

1

 Le statistiche vanno approntate giusta le basi proprie alla gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e alla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali. I dati richiesti possono essere accentrati in banche di dati.

2

 La statistica dei rischi va segnatamente approntata giusta la massa salariale sottoposta a contribuzione ed i premi netti per azienda o tipo d’azienda come pure, per ogni caso, giusta le prestazioni sanitarie, i rimborsi di spese, le indennità giornaliere, i capitali di rendite, le indennità per menomazione dell’integrità, le indennità in
capitale e i proventi del regresso.

3

 La statistica della struttura delle spese sanitarie e di cura deve fondarsi sui costi annui delle relative prestazioni come pure sui tariffari medici.

Sezione 2: Organizzazione

Art. 3Organi

Gli organi incaricati dell’allestimento delle statistiche sono:

  1. a.

    il Gruppo di coordinamento delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni (CSAINF);

  2. b.

    il servizio centrale delle statistiche (servizio centrale);

  3. c.

    gli assicuratori.

Art. 3a1

Il CSAINF ha i seguenti compiti:

  1. a.

    per quanto non risulti dallo scopo della statistica, determina il genere, la periodicità, l’epoca, l’estensione e la pubblicazione delle applicazioni statistiche;

  2. b.

    sorveglia dal profilo tecnico l’attività del servizio centrale e provvede al coordinamento con altre statistiche;

  3. c.

    approva il preventivo e il conto annuale del servizio centrale.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5955).

Art. 4Composizione e organizzazione del CSAINF1

1

 Il Dipartimento federale dell’interno nomina i membri del CSAINF su proposta degli assicuratori. Il CSAINF si compone di:

  1. a.

    quattro rappresentanti dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);

  2. b.

    due rappresentanti dell’Associazione svizzera d’assicurazioni (ASA);

  3. c.

    un rappresentante delle casse malati;

  4. d.

    un rappresentante comune degli altri assicuratori.

2

 Il CSAINF si costituisce autonomamente. Emana un regolamento interno.

3

 Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità dei voti, una proposta viene considerata respinta. È fatto salvo l’articolo 14.

4

 L’INSAI assume la presidenza e il segretariato del CSAINF.

5

 Il CSAINF è sottoposto alla vigilanza dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5955).

Art. 4aDurata del mandato, durata complessiva della carica e1

1

 La durata del mandato dei membri del CSAINF è di quattro anni. Essa corrisponde al periodo di legislatura del Consiglio nazionale. Il mandato dei membri nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest’ultima.

2

 La durata complessiva della carica è limitata a 12 anni; la carica si estingue al termine dell’anno civile corrispondente. In casi debitamente motivati, il Dipartimento federale dell’interno può prolungare sino a 16 anni al massimo la durata complessiva della carica.

3

 Per la loro attività, i membri del CSAINF hanno diritto a una diaria. Si applica per analogia la categoria di indennizzo S1 secondo il numero 1.3 dell’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

4

 Il rimborso delle spese sostenute dai membri del CSAINF è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5955).
  2. RS 172.010.1

Art. 5Servizio centrale

1

 L’INSAI gestisce il servizio centrale. Nell’adempimento dei suoi compiti, questo servizio è indipendente dall’INSAI; ne dipende invece dal lato amministrativo.

2

 Il servizio centrale appronta le statistiche uniformi sulla base dei dati procurati
dagli assicuratori e giusta le direttive del CSAINF1.

3

 Le spese per la creazione e la gestione del servizio centrale sono a carico degli
assicuratori. Esse sono sopportate per metà in proporzione alle masse salariali
annunciate e per metà in proporzione ai premi netti.

  1. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5955). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 6Assicuratori

1

 Ogni assicuratore ha l’obbligo di procurare al servizio centrale i dati necessari all’allestimento delle statistiche previste all’articolo 1 capoverso 1.

2

 La statistica della struttura delle spese sanitarie e di cura può, quando lo esigono le circostanze, fondarsi esclusivamente sui dati forniti dall’INSAI. Gli altri assicuratori partecipano alle spese.

3

 Gli assicuratori approntano la statistica dei rischi sulla base degli stessi dati da loro forniti al servizio centrale.

Sezione 3: Trasmissione dei dati al servizio centrale

Art. 7Trasmissione da parte degli assicuratori

1

 Ogni assicuratore deve fornire i propri dati al servizio centrale nei termini assegnati, in modo esatto e completo e a proprie spese.

2

 È responsabile della completezza e dell’esattezza dei dati che comunica.

3

 Consultati gli assicuratori, il CSAINF determina il genere e l’entità dei dati da procurare al servizio centrale.

Art. 8Modi di trasmissione

1

 Per quanto possibile, gli assicuratori trasmettono i dati senza riferimento diretto alle persone o aziende interessate. Tuttavia, se i dati sono trasmessi con tali riferimenti (segnatamente nome, indirizzo, numero AVS), questi devono essere soppressi non appena possibile.

2

 In collaborazione con gli assicuratori, il servizio centrale fissa le modalità tecniche della trasmissione. In particolare bada che gli assicuratori adoperino formulari di analogo tipo e contenuto.

Sezione 4: Utilizzazione e protezione dei dati

Art. 9Obbligo di mantenere il segreto

1

 Le persone incaricate della trasmissione o dell’elaborazione dei dati hanno
l’obbligo di mantenere il segreto.

2

 I dati raccolti vanno utilizzati a soli scopi statistici. Salvi gli articoli 10-15, il servizio centrale non comunica alcuna informazione ricevuta agli assicuratori od a terzi.

Art. 10Informazioni agli assicuratori

Oltre ai risultati statistici globali, ogni assicuratore riceve informazioni sui dati che ha fornito al servizio centrale. Il CSAINF determina l’entità delle comunicazioni e decide del pagamento delle spese.

Art. 11Analisi, consulenze e informazioni agli organi dell’assicurazione contro gli infortuni e della prevenzione degli infortuni1

1

 Il servizio centrale effettua per l’UFSP, per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, per la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), per l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, per la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) e per l’Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni (upi), le analisi di cui necessitano per adempiere i compiti previsti dalla legge. Inoltre, il servizio centrale offre a queste istituzioni consulenza e informazioni. Le informazioni possono essere procurate solo in forma tale da non permettere direttamente l’identificazione delle persone interessate.

2

 La CFSL e l’upi assumono i costi delle analisi, delle consulenze e delle informazioni fornite dal servizio centrale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5955).

Art. 12Prestazioni statistiche per altri organi della Confederazione1

1

 Gli assicuratori e il servizio centrale forniscono ad altri organi della Confederazione non menzionati nell’articolo 11 le necessarie prestazioni statistiche. I dati e i risultati statistici possono essere trasmessi solo in forma tale da non permettere direttamente l’identificazione delle persone, delle aziende e degli assicuratori interessati.

2

 L’organo della Confederazione che ha usufruito delle prestazioni ne assume i costi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5955).

Art. 131

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5955).

Art. 14Informazioni a terzi

Mediante decisione presa a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, il CSAINF può autorizzare il servizio centrale a comunicare dati a terzi che ne fanno richiesta, a condizione che:

  1. a.

    il segreto medico sia garantito e i dati che ne sottostanno siano comunicati solo in forma aggregata;

  2. b.

    i dati siano utilizzati per lavori statistici d’interesse scientifico o pubblico;

  3. c.

    i dati trasmessi non si riferiscano più direttamente alle persone, aziende o

    assicuratori interessati;

  4. d.

    il destinatario s’impegni per scritto a non utilizzare i dati a scopo diverso da quello menzionato nella sua richiesta, a non copiare i supporti dei dati e a

    restituirli o distruggerli quando non gli servono più;

  5. e.

    le misure di sicurezza necessarie siano state prese e sia garantita la protezione dei dati.

Art. 15Fatturazione delle applicazioni particolari

1

 Le spese derivanti da applicazioni particolari che servono unicamente ad un assicuratore, ad un gruppo di assicuratori, alla CFSL, all’upi, alla SECO o ad altri interessati sono fatturate a parte dal servizio centrale.

2

 Consultati gli assicuratori, il CSAINF appronta le direttive sulle modalità di fatturazione.

Art. 16Pubblicazione delle statistiche

Il CSAINF s’incarica delle pubblicazioni necessarie. I risultati delle statistiche, pubblicati o resi accessibili altrimenti, devono essere stabiliti in modo tale da non rendere possibile l’identificazione delle persone, delle aziende e degli assicuratori interessati.

Art. 17Misure di sicurezza

1

 Il servizio centrale prende le misure di sicurezza atte ad impedire segnatamente il furto, la perdita, come pure l’elaborazione o la consultazione non autorizzata dei dati.

2

 Allorché trasmette i dati al servizio centrale, ogni assicuratore deve provvedere alla loro sicurezza.

3

 I formulari ed ogni altro materiale utilizzati per la raccolta dei dati contenenti
informazioni che permettono di identificare persone, aziende o assicuratori devono essere distrutti non appena non sono più necessari allo spoglio.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 18

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° agosto 1993.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.11.2012. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).