Il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse), visto l’articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers); visti gli articoli 7 capoverso 1 lettera f e 12 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2016 su Innosuisse (LASPI), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1Oggetto e diritto applicabile
1 Le competenze in materia di costituzione, modifica e risoluzione dei rapporti di lavoro del direttore, degli altri membri della direzione e del restante personale di Innosuisse sono disciplinate negli articoli 7 capoverso 1 lettere h e i e 8 capoverso 2 lettera h LASPI.1
1bis Se la LASPI e la presente ordinanza non dispongono altrimenti, tutte le altre decisioni del datore di lavoro competono:
- a.
al presidente del consiglio d’amministrazione, se concernono i rapporti di lavoro con il direttore;
- b.
congiuntamente al presidente del consiglio d’amministrazione e al direttore, se concernono i rapporti di lavoro con il direttore supplente e gli altri membri della direzione;
- c.
congiuntamente al direttore e al responsabile del servizio del personale, d’intesa con il responsabile dell’unità interessata, se concernono i rapporti di lavoro con il restante personale.2
3 Se la presente ordinanza non dispone altrimenti si applicano l’ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale (OPers), l’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20015 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers) nonché l’ordinanza del 26 ottobre 20116 sulla protezione dei dati personali del personale federale.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 5).
- Introdotto dal n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 5).
- Abrogato dal n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 5).
- RS 172.220.111.3
- RS 172.220.111.31
- RS 172.220.111.4
1 Se la LASPI e la presente ordinanza non dispongono altrimenti, tutte le decisioni del datore di lavoro competono:
- a.
al presidente del consiglio d’amministrazione, se concernono i rapporti di lavoro con il direttore, il direttore supplente e gli altri membri della direzione;
- b.
alla direzione, se concernono i rapporti di lavoro con il restante personale; la direzione può delegare questa competenza al direttore.
2 Se la direzione emana direttive scritte di applicabilità generale, queste ultime devono essere approvate dal consiglio d’amministrazione.
3 La direzione è competente per le restanti questioni relative al diritto in materia di personale, se la presente ordinanza non attribuisce esplicitamente la competenza al consiglio d’amministrazione.
Art. 3Rapporto sulle misure di politica del personale
La direzione informa regolarmente, ma almeno una volta all’anno, il consiglio d’amministrazione mediante un rapporto sulle misure prese secondo l’articolo 4 capoverso 2 LPers.
Art. 4Trattamento di dati personali
1 Per finalità legate alla gestione del personale, Innosuisse può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione di candidati nonché di impiegati e di ex impiegati.1
2 Il servizio del personale è responsabile del trattamento dei dati personali.
3 Il servizio del personale, il servizio delle finanze e i superiori diretti possono trattare dati se ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti.
4 I collaboratori del servizio del personale competenti possono trasmettere dati a terzi se vi è una base legale.
4bis Per quanto necessario, Innosuisse gestisce sistemi d’informazione propri per il reclutamento di dipendenti, per i dossier del personale, per la gestione dei dati del personale e per il controllo della gestione del personale.2
5 Al trattamento dei dati personali di candidati, impiegati ed ex impiegati di Innosuisse si applicano per analogia, fatti salvi i capoversi 6 e 7, le disposizioni dell’ordinanza del 22 novembre 20173 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers), eccettuati l’articolo 34 capoversi 3 e 4, l’articolo 35, l’articolo 40 capoverso 3 e i capitoli 6 e 7 OPDPers.4
6 Per le responsabilità, le competenze e i diritti di trattamento relativi ai sistemi d’informazione di Innosuisse di cui al capoverso 4bis, in deroga all’OPDPers vale quanto segue:
- a.
Innosuisse è responsabile dei sistemi d’informazione di cui al capoverso 4bis. Concede i diritti di accesso su richiesta del servizio del personale;
- b.
Innosuisse svolge i compiti dei dipartimenti, dell’Ufficio federale del personale (UFPER) e delle unità amministrative;
- c.
il servizio del personale di Innosuisse svolge i compiti dei servizi del personale e dei centri di prestazione di servizi in materia di personale;
- d.
il Centro di competenza Risorse umane dell’UFPER, i settori specialistici dell’UFPER, i centri di prestazione di servizi in materia di personale e l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) non detengono diritti di trattamento relativi ai sistemi d’informazione di Innosuisse per la gestione dei dati del personale e per il controllo della gestione del personale; anziché dall’UFIT, i diritti per il settore contabile di Innosuisse sono detenuti dal servizio informatico di Innosuisse.5
7 In deroga agli articoli 34 capoverso 1 e 42a OPDPers, non sono trasmessi dati personali degni di particolare protezione dai sistemi d’informazione di Innosuisse di cui al capoverso 4bis ad altri sistemi d’informazione.6
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 5).
- Introdotto dal n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 5).
- RS 172.220.111.4
- Introdotto dal n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 20 set. 2017, approvato dal CF il 12 nov. 2017 (RU 2017 6641). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 5).
- Introdotto dal n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 5).
- Introdotto dal n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 5).
Sezione 2 Messa a concorso e trasferimento dall’Amministrazione federale
Art. 5Messa a concorso
1 I posti vacanti sono messi a pubblico concorso almeno sul sito Internet1 di Innosuisse.
2 Si può rinunciare a una messa a pubblico concorso se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 22 capoverso 2 OPers2 o nel caso di una rotazione interna (job rotation).
- www.innosuisse.ch
- RS 172.220.111.3
Art. 6Trasferimenti dall’Amministrazione federale
1 Se un impiegato dell’Amministrazione federale secondo l’articolo 1 capoverso 1 OPers1 si trasferisce direttamente a Innosuisse, durante il periodo di prova concordato le disposizioni di protezione dalla disdetta secondo l’articolo 336c del Codice delle obbligazioni2 non sono applicabili
2 Gli anni di servizio prestati nell’Amministrazione federale non sono compresi nel calcolo degli anni di servizio.
- RS 172.220.111.3
- RS 220
Sezione 3: Diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 7Classe di stipendio del direttore
Alla funzione di direttore è attribuita la classe di stipendio 33 secondo l’articolo 36 OPers1.
- RS 172.220.111.3
Art. 8Valutazione delle funzioni (fissazione della classe di stipendio)1
1 Le valutazioni delle funzioni competono:
- a.
al consiglio d’amministrazione, su proposta del direttore, se concernono le funzioni della direzione;
- b.
alla direzione, se concernono le restanti funzioni.2
2 La valutazione deve corrispondere a quella di funzioni analoghe dell’Amministrazione federale.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 5).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 5).
- Abrogato dal n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 5).
Art. 9Prestazioni accessorie per i membri della direzione
Le prestazioni accessorie secondo gli articoli 5 e 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 dicembre 20031 sulla retribuzione dei quadri versate ai membri della direzione ammontano al massimo al 10 per cento dello stipendio fissato. Sono esclusi i premi forfettari di prestazione secondo l’articolo 5 dell’ordinanza sulla retribuzione dei quadri.
- RS 172.220.12
Art. 10Fissazione dello stipendio
1 Il consiglio d’amministrazione fissa lo stipendio iniziale del direttore; lo stipendio iniziale fissato per il direttore deve essere approvato dal Consiglio federale.
2 Il presidente del consiglio d’amministrazione fissa lo stipendio iniziale dei restanti membri della direzione congiuntamente al direttore.1
3 Il direttore fissa gli stipendi iniziali del restante personale congiuntamente al responsabile del servizio del personale, d’intesa con il responsabile dell’unità interessata.2
4 Il consiglio d’amministrazione provvede affinché la politica salariale sia basata su criteri uniformi e obiettivi.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 5).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 5).
Art. 11Compensazione del rincaro1
Il consiglio d’amministrazione decide ogni anno se concedere una compensazione del rincaro. La compensazione del rincaro per il personale federale stabilita dal Consiglio federale costituisce il tetto massimo.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 5).
1 Gli impiegati della segreteria di Innosuisse hanno diritto al rimborso delle spese di vitto, pernottamento e viaggio conformemente alle disposizioni dell’OPers1.
2 Il calcolo dell’ammontare delle indennità si basa sull’O-OPers2.
- RS 172.220.111.3
- RS 172.220.111.31
- Abrogato dal n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 5).
Art. 13Partecipazione al riscatto presso PUBLICA
Sulla partecipazione al riscatto presso PUBLICA secondo l’articolo 88c OPers1 decide il consiglio d’amministrazione su richiesta della direzione.
- RS 172.220.111.3
Il consiglio d’amministrazione decide in merito alle agevolazioni per il personale della segreteria.
Sezione 4: Ristrutturazioni e riorganizzazioni
Art. 15Occupazione di un altro posto
1 L’articolo 104d OPers1 non è applicabile alle ristrutturazioni e riorganizzazioni di Innosuisse.
2 Se un impiegato interessato da una ristrutturazione o da una riorganizzazione può essere collocato in un altro posto fuori da Innosuisse, la direzione concorda con il nuovo datore di lavoro la durata di permanenza della persona impiegata sulla lista dei salari di Innosuisse e il termine entro cui il nuovo datore di lavoro deve decidere se proporle un contratto di lavoro. L’accordo è soggetto all’approvazione del consiglio d’amministrazione.
- RS 172.220.111.3
1 In caso di ristrutturazioni e di riorganizzazioni che prevedono il licenziamento di almeno cinque impiegati o la soppressione di almeno cinque posti di lavoro a tempo pieno, la direzione negozia un piano sociale con i partner sociali.
2 Il consiglio d’amministrazione sottoscrive il piano sociale.
3 Il consiglio d’amministrazione ne assicura il finanziamento.
4 Se non si raggiunge alcun accordo con le parti sociali si applicano le disposizioni in materia di ristrutturazione e riorganizzazione secondo la OPers1; rimane salvo l’articolo 15 capoverso 1.
- RS 172.220.111.3
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 17Disposizione transitoria
Gli anni di servizio svolti nel quadro di rapporti di lavoro presso l’Amministrazione federale trasferiti direttamente a Innosuisse in virtù dell’articolo 28 LASPI sono compresi nel calcolo degli anni di servizio.
Art. 18Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2