Legge federale del 17 giugno 2016 sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge su Innosuisse, LASPI)
RS 420.2 · LASPI · 31 articoli
Legge su Innosuisse (RS 420.2) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 3, modificato (RO 2022 221) in vigore dal 01.01.2023
- Art. 4, modificato (RO 2022 221) in vigore dal 01.01.2023
- Art. 6, modificato (RO 2022 221) in vigore dal 01.01.2023
- Art. 8, modificato (RO 2022 221) in vigore dal 01.01.2023
- Art. 8, modificato (RO 2022 221) in vigore dal 01.01.2023
- Art. 3, modificato (RO 2022 221) in vigore dal 01.01.2023
Estratto del testo (31 articoli)
1 L’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica. 2 Essa si organizza in modo autonomo…
1 Attraverso Innosuisse la Confederazione intende promuovere l’innovazione fondata sulla scienza nell’interesse dell’economia e della società. 2 Per raggiungere questo obiettivo Innosuisse rispetta i principi e i mandati di…
1 Innosuisse è l’organo della Confederazione incaricato di promuovere l’innovazione fondata sulla scienza in tutte le discipline presenti nei centri di ricerca universitari di cui all’articolo 4 lettera c LPRI . 2 Essa gestisce la pr…
Nei limiti fissati dagli obiettivi strategici del Consiglio federale, Innosuisse può partecipare a soggetti giuridici di diritto pubblico o di diritto privato a scopo non lucrativo.…
Gli organi di Innosuisse sono: a. il consiglio d’amministrazione; b. la direzione; c. il Consiglio dell’innovazione; d. l’ufficio di revisione.…
1 Il consiglio d’amministrazione è l’organo direttivo supremo di Innosuisse. Si compone di 5–7 membri del mondo scientifico ed economico esperti in…
1 Il consiglio d’amministrazione: a. emana il regolamento di organizzazione; b. adotta, su proposta del Consiglio dell’innovazione, il programma pluriennale di cui all’articolo 45 LPRI ; c. provve…
1 La direzione è l’organo operativo. È posta sotto la guida di un direttore. 2 Ha in particolare i seguenti compiti: a. gestisce gli affari e dirige la segreteria; b. prende decisioni nell’ambito di cui all’articolo 3 capov…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
