Législation

Ordinanza del 29 novembre 2013 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

RS 420.11 · O-LPRI · 72 articoli

Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.11) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (72 articoli)

Art. 1, Principi

1 I programmi speciali e i programmi di promozione tematici devono risultare di interesse nazionale. 2 La realizzazione dei programmi speciali e dei programmi di promozione tematici può avvenire attraverso: a. gli strumenti…

Art. 2, Procedura

1 Il mandato per la realizzazione di un programma speciale o di un programma di promozione tematico è affidato sulla base del relativo decreto di finanziamento dell’Assemblea federale adottato nell’ambito dei messaggi perio…

Art. 3, Definizione, scopo e oggetto

1 Attraverso i programmi nazionali di ricerca (PNR) del Fondo nazionale svizzero (FNS) devono essere avviati e realizzati progetti di ricerca fra loro coordinati e aventi obiettivi comuni. 2 Possono esser…

Art. 4, Presentazione, vaglio e ordine di priorità delle tematiche proposte

1 I servizi federali e le persone fisiche o giuridiche possono presentare proposte per i PNR alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (…

Art. 5, Verifica della fattibilità, elaborazione dei concetti di programma

1 La SEFRI incarica il FNS di verificare la fattibilità delle proposte di programma e di elaborare i concetti di programma. 2 Per i temi di ricerca vicini all’economi…

Art. 6, Esame e scelta dei programmi

1 La SEFRI consulta i servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico in merito all’importanza e all’urgenza dei programmi per l’esecuzi…

Art. 7, Documentazione del bando di concorso e realizzazione dei programmi

1 Il FNS prepara per ogni programma la documentazione del bando di concorso conformemente alla decisione del Consiglio federale. 2 Esso designa per ogni programma un…

Art. 8, Rapporto, trasferimento di sapere e verifica dell’efficacia

1 Il FNS informa regolarmente il pubblico e i destinatari del settore della ricerca, dell’economia e della società sullo stato e sull’avanzamento dei lavori dei PNR. 2 È res…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).