Législation

Ordinanza del 28 novembre 2014 sulla diffusione della formazione svizzera all'estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all'estero, OSSE)

RS 418.01 · OSSE · 25 articoli

Ordinanza sulle scuole svizzere all'estero (RS 418.01) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (25 articoli)

Art. 1

Ai sensi della LSSE e della presente ordinanza s’intende per: a. allievi: i bambini e giovani di età compresa tra il compimento del 3° e del 25° anno di età che frequentano una scuola svizzera o che partecipano a un’altra forma di di…

Art. 2, Domande

1 La domanda di riconoscimento come scuola svizzera e della relativa offerta deve essere presentata dal comitato fondatore o dall’ente responsabile della scuola. 2 La domanda deve contenere le indicazioni necessarie per valut…

Art. 3, Esame delle domande

1 La rappresentanza svizzera competente esprime il proprio parere in merito alla domanda e lo comunica all’UFC. 2 Per esaminare le domande concernenti offerte della formazione professionale di base l’UFC consulta…

Art. 4, Basi di calcolo

Per il calcolo degli aiuti finanziari per le spese d’esercizio delle scuole svizzere valgono i seguenti principi: a. l’importo per allievo e persona in formazione può essere differenziato in base al livello scolastico…

Art. 5, Aliquote di sussidio e ordine di priorità

1 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce le aliquote di sussidio in un’ordinanza. 2 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il DFI istituisce un ordine…

Art. 6, Presentazione delle domande

1 Le domande devono essere presentate dall’ente responsabile delle scuole svizzere. 2 Le domande devono contenere segnatamente gli elenchi degli allievi, delle persone in formazione e dei docenti. L’UFC me…

Art. 7, Esame delle domande

1 La rappresentanza svizzera competente esprime il proprio parere in merito alle domande e lo comunica all’UFC. 2 Essa esamina segnatamente: a. il numero degli allievi e delle persone in formazione di cittadinanza…

Art. 8, Aiuti finanziari per la retribuzione di persone abilitate a insegnare in Svizzera

1 Per gli aiuti finanziari per la retribuzione di persone abilitate a insegnare in Svizzera valgono le seguenti condizioni: a. la scuola è frequentata…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).