Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 della legge federale del 19 giugno 1987 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera, ordina:
Art. 1Numero massimo delle borse
La Commissione federale delle borse per studenti stranieri (Commissione) propone ogni anno al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), nei limiti dei crediti disponibili, il numero massimo delle borse per studenti stranieri assegnabili o rinnovabili.
Art. 2Offerta di borse
1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) propone ogni anno al DEFR, previa consultazione dei servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), i Paesi ai quali saranno proposte le borse e l’offerta di borse da sottoporre ai medesimi.
2 Il DEFR fissa l’offerta annuale di borse da sottoporre ai diversi Paesi d’intesa con la Commissione.
3 L’elenco dei Paesi implica una distinzione tra Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo e precisa il numero di borse disponibili per ogni Paese o gruppo di Paesi. Il contingente di borse per studi artistici è indicato separatamente.
4 Il DFAE comunica l’offerta di borse ai Paesi presi in considerazione.
Art. 3Tipo di borse
1 Le borse assegnate sono borse di ricerca universitaria e borse per studi artistici.
2 Le borse di ricerca universitaria sono assegnate:
- a.
per la preparazione di un lavoro di dottorato:
- 1.
a dottorandi in Svizzera,
- 2.
a dottorandi all’estero che effettuano uno stage di ricerca in Svizzera; o
- b.
per ricerche di postdottorato.
3 Le borse per studi artistici sono assegnate per la continuazione degli studi artistici in una scuola universitaria professionale.
Le nuove borse di ricerca universitaria sono ripartite in parti approssimativamente uguali tra Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo.
Art. 5Rinnovo delle borse
1 Le borse assegnate possono essere rinnovate. La durata del rinnovo è:
- a.
di tre anni al massimo per le borse di ricerca universitaria destinate ai dottorandi in Svizzera;
- b.
di sei mesi al massimo per le borse di ricerca universitaria destinate a persone che hanno già conseguito il dottorato;
- c.
di nove mesi al massimo per le borse per studi artistici.
2 La decisione di rinnovare la borsa e quella relativa alla durata del suo rinnovo sono prese in base ai risultati accademici del borsista e al parere del professore responsabile.
Art. 6Esame delle domande
1 La Commissione esamina le domande d’assegnazione o di rinnovo delle borse e degli assegni contemplati dall’articolo 8. Essa esamina le domande di assegnazione o di rinnovo delle borse per studi artistici previa consultazione dell’Ufficio federale della cultura.
2 La Commissione sottopone le proposte al DEFR.
Art. 7Ammontare delle borse
Gli importi base mensili delle borse sono di:
- a.
2450 franchi per chi:
- 1.
prepara un dottorato in Svizzera (art. 3 cpv. 2 lett. a n. 1), o
- 2.
svolge uno stage di ricerca in Svizzera (art. 3 cpv. 2 lett. a n. 2);
- b.
3500 franchi per i titolari di un dottorato (art. 3 cpv. 2 lett. b);
- c.
2450 franchi per gli artisti (art. 3 cpv. 3).
Art. 8Genere e ammontare degli assegni
1 Il DEFR concede ai borsisti i seguenti assegni:
- a.
un assegno unico per l’alloggio di 600 franchi;
- b.
i premi dell’assicurazione malattie e infortuni per i borsisti cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS.
2 Dietro presentazione di una domanda motivata, il DEFR può inoltre concedere assegni per il finanziamento di spese straordinarie, segnatamente per il volo di ritorno finale di borsisti nel loro Paese d’origine. Non sono concessi assegni per i viaggi di ricerca dei borsisti.1
3 Gli assegni di cui al capoverso 2 sono concessi in funzione della situazione economica del borsista.
4 Il DEFR stabilisce le modalità di calcolo degli assegni in un’ordinanza.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° set. 2018 (RU 2018 2543).
Art. 9Contributi ai servizi di assistenza delle scuole universitarie
Il DEFR versa ai servizi delle scuole universitarie che si occupano dell’assistenza dei borsisti un contributo di 650 franchi per borsista e per anno accademico.
Art. 10Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 14 dicembre 19871 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera è abrogata.
- [RU 1988 165, 2007 2413]
Art. 11Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2013.