Législation

Legge federale del 19 giugno 1987 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera

RS 416.2In vigoreStato 01.02.201711 articoli

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  • RU 2017 161atto di base Legge federale sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzerain vigore il 01.02.2017
    modificato: art. 8
  • RU 2013 547atto di base Legge federale sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzerain vigore il 01.03.2013
    abrogato: art. 1, 6 · modificato: art. 2, 9 · introdotto: art. 7

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti l’articolo 66 della Costituzione federale e la competenza della Confederazione in materia di relazioni con l’estero; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 1986, decreta:

Art. 1Scopo

1

 Con la presente legge, la Confederazione vuole:

  1. a.

    permettere, nel quadro della cooperazione allo sviluppo, a studenti e giovani studiosi dei Paesi in sviluppo di acquisire una formazione superiore o di perfezionarsi;

  2. b.

    offrire a studenti e giovani studiosi dei Paesi industrializzati la possibilità di perfezionarsi;

  3. c.

    permettere a giovani artisti stranieri di perfezionarsi.

2

 …1

  1. Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547; FF 2012 2727).

Art. 2Mezzi

1

 Possono essere impiegati i seguenti mezzi:

  1. a.

    borse di studio;

  2. b.

    assegni per spese particolari;

  3. c.

    …

2

 Le borse sono calcolate in modo da coprire il costo della vita dei borsisti nel luogo di formazione.1

3

 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547; FF 2012 2727).

Art. 3Nuove borse

1

 La Confederazione offre, per ogni anno di formazione, un determinato numero di nuove borse ai Paesi prescelti.

2

 Nove decimi delle borse disponibili sono ripartiti tra gli studenti dei Paesi in sviluppo e gli studenti dei Paesi industrializzati. Il resto è destinato agli artisti.

3

 Di regola, l’offerta ai Paesi industrializzati è subordinata alla reciprocità.

Art. 4Condizioni

1

 Sono determinanti per l’assegnazione di una borsa:

  1. a.

    le qualifiche scientifiche o specifiche o la maturità artistica del candidato;

  2. b.

    le possibilità di specializzazione nella disciplina scelta e i posti disponibili nei centri di formazione in Svizzera;

  3. c.

    il grado di conoscenza della lingua in cui viene impartito l’insegnamento.

2

 Per i candidati dei Paesi in sviluppo si esamina inoltre se:

  1. a.

    la formazione scelta giova allo sviluppo del Paese interessato;

  2. b.

    esiste garanzia sufficiente che i candidati rientreranno nei loro Paesi al termine della formazione e vi potranno impiegare utilmente le conoscenze acquisite.

3

 Quando più candidati hanno le medesime qualifiche, è tenuto conto del candidato di situazione finanziaria più modesta.

Art. 5Assegnazione

1

 Le borse sono assegnate per un anno di formazione, eccezionalmente per una durata più breve.

2

 Le borse possono essere prorogate di anno in anno se necessario per raggiungere lo scopo degli studi e sempreché restino adempiute le condizioni di assegnazione.

Art. 6Sospensione e restituzione

1

 La borsa non è o non è più versata se le condizioni di cui all’articolo 4 non sono o non sono più adempiute.

2

 …1

3

 Se le borse e gli assegni sono assegnati in base a indicazioni false o incomplete, il candidato può essere obbligato a restituire le somme ricevute.

  1. Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547; FF 2012 2727).

Art. 7Competenza

1

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca1 assegna le borse; quelle universitarie le assegna su proposta della Commissione federale delle borse.

2

 Può delegare la competenza alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione2.3

  1. Nuova espr. giusta il n. I 12 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2015 3989), con effetto dal 1° gen. 2013.
  3. Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547; FF 2012 2727).

Art. 8Commissione federale delle borse per studenti stranieri1

1

 La Commissione federale delle borse per studenti stranieri consta di rappresentanti delle scuole universitarie svizzere, della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie e degli studenti. La Commissione può, secondo i casi, far capo ad altri specialisti.

2

 Il Consiglio federale elegge il presidente e gli altri membri della Commissione. Le scuole universitarie svizzere e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie propongono i loro rappresentanti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 161; FF 2016 2701).

Art. 9Finanziamento1

Il credito d’impegno pluriennale per i contributi di cui all’articolo 2 capoverso 1 è accordato dall’Assemblea federale mediante decreto federale semplice1.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547; FF 2012 2727).

Art. 10Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 11Referendum e entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

 Essa entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2017. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).