L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti l’articolo 66 della Costituzione federale e la competenza della Confederazione in materia di relazioni con l’estero; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 1986, decreta:
1 Con la presente legge, la Confederazione vuole:
- a.
permettere, nel quadro della cooperazione allo sviluppo, a studenti e giovani studiosi dei Paesi in sviluppo di acquisire una formazione superiore o di perfezionarsi;
- b.
offrire a studenti e giovani studiosi dei Paesi industrializzati la possibilità di perfezionarsi;
- c.
permettere a giovani artisti stranieri di perfezionarsi.
- Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547; FF 2012 2727).
1 Possono essere impiegati i seguenti mezzi:
- a.
- b.
assegni per spese particolari;
- c.
2 Le borse sono calcolate in modo da coprire il costo della vita dei borsisti nel luogo di formazione.1
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547; FF 2012 2727).
1 La Confederazione offre, per ogni anno di formazione, un determinato numero di nuove borse ai Paesi prescelti.
2 Nove decimi delle borse disponibili sono ripartiti tra gli studenti dei Paesi in sviluppo e gli studenti dei Paesi industrializzati. Il resto è destinato agli artisti.
3 Di regola, l’offerta ai Paesi industrializzati è subordinata alla reciprocità.
1 Sono determinanti per l’assegnazione di una borsa:
- a.
le qualifiche scientifiche o specifiche o la maturità artistica del candidato;
- b.
le possibilità di specializzazione nella disciplina scelta e i posti disponibili nei centri di formazione in Svizzera;
- c.
il grado di conoscenza della lingua in cui viene impartito l’insegnamento.
2 Per i candidati dei Paesi in sviluppo si esamina inoltre se:
- a.
la formazione scelta giova allo sviluppo del Paese interessato;
- b.
esiste garanzia sufficiente che i candidati rientreranno nei loro Paesi al termine della formazione e vi potranno impiegare utilmente le conoscenze acquisite.
3 Quando più candidati hanno le medesime qualifiche, è tenuto conto del candidato di situazione finanziaria più modesta.
1 Le borse sono assegnate per un anno di formazione, eccezionalmente per una durata più breve.
2 Le borse possono essere prorogate di anno in anno se necessario per raggiungere lo scopo degli studi e sempreché restino adempiute le condizioni di assegnazione.
Art. 6Sospensione e restituzione
1 La borsa non è o non è più versata se le condizioni di cui all’articolo 4 non sono o non sono più adempiute.
3 Se le borse e gli assegni sono assegnati in base a indicazioni false o incomplete, il candidato può essere obbligato a restituire le somme ricevute.
- Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547; FF 2012 2727).
1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca1 assegna le borse; quelle universitarie le assegna su proposta della Commissione federale delle borse.
2 Può delegare la competenza alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione2.3
- Nuova espr. giusta il n. I 12 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2015 3989), con effetto dal 1° gen. 2013.
- Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547; FF 2012 2727).
Art. 8Commissione federale delle borse per studenti stranieri1
1 La Commissione federale delle borse per studenti stranieri consta di rappresentanti delle scuole universitarie svizzere, della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie e degli studenti. La Commissione può, secondo i casi, far capo ad altri specialisti.
2 Il Consiglio federale elegge il presidente e gli altri membri della Commissione. Le scuole universitarie svizzere e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie propongono i loro rappresentanti.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 161; FF 2016 2701).
Il credito d’impegno pluriennale per i contributi di cui all’articolo 2 capoverso 1 è accordato dall’Assemblea federale mediante decreto federale semplice1.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 547; FF 2012 2727).
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 11Referendum e entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Essa entra in vigore il 1° gennaio 1988.