Législation

Ordinanza del 12 ottobre 2016 sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo)

OSISpoRS 415.11In vigoreStato 01.01.202535 articoli

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  • RU 2024 719in vigore il 01.01.2025
    introdotto: art. 4a
  • RU 2020 1545in vigore il 01.07.2020
    introdotto: art. 4a · abrogato: art. 22, 27

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–4a
  2. Sezione 2Durata del periodo di conservazione dei dati del sistema nazionale d’informazione per lo sport5
  3. Sezione 3Diritto di accesso al sistema d’informazione per i dati medici e durata del periodo di conservazione di tali dati6–7
  4. Sezione 4Diritto d’accesso al sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni e durata del periodo di conservazione di tali dati8–9
  5. Sezione 5Sottosistema d’informazione per l’antropometria10–15
  6. Sezione 6Comunicazione dei dati e durata del periodo di conservazione dei dati nel sistema d’informazione della SUFSM16–17
  7. Sezione 7Durata del periodo di conservazione dei dati del sistema d’informazione per la valutazione dei corsi18
  8. Sezione 8Diritto d’accesso al sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping19
  9. Sezione 9Banca dati centrale degli indirizzi dell’UFSPO20–23
  10. Sezione 10Sistemi d’informazione per edifici e impianti24–28
  11. Sezione 11Sistema d’informazione per i media elettronici29–31
  12. Sezione 12Partecipazione alle spese32
  13. Sezione 13Disposizioni finali33–34

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 57q della legge del 21 marzo1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visti gli articoli 12 e 36 della legge federale del 19 giugno 2015 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali:

  1. a.

    nel sistema nazionale d’informazione per lo sport;

  2. b.

    nel sistema d’informazione per i dati medici;

  3. c.

    nel sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni;

  4. d.

    nel sottosistema d’informazione per l’antropometria;

  5. e.

    nel sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport Macolin (SUFSM);

  6. f.

    nel sistema d’informazione per la valutazione dei corsi;

  7. g.

    nel sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping;

  8. h.

    nella banca dati centrale degli indirizzi dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO);

  9. i.

    nei sistemi d’informazione per l’esercizio degli edifici e degli impianti dell’UFSPO;

  10. j.

    nel sistema d’informazione per i media elettronici.

Art. 2Regolamenti per il trattamento

1

 Per i sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 lettere a–c, e ed f l’UFSPO emana un regolamento sul trattamento dei dati. Vi stabilisce le misure tecniche ed organizzative atte a garantire la sicurezza e la protezione dei dati trattati.

2

 L’agenzia nazionale antidoping emana un regolamento sul trattamento dei dati per il sistema d’informazione di cui all’articolo 1 lettera g.

Art. 3Esercizio

L’UFSPO è responsabile della sicurezza di esercizio dei sistemi d’informazione e della legalità del trattamento dei dati. È fatto salvo l’articolo 31 LSISpo.

Art. 4Concessione del diritto di accesso individuale

1

 L’accesso individuale ai sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 lettere a, e, f, nonché h–j, è concesso ai collaboratori dell’UFSPO, se ciò è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti.

2

 L’accesso individuale ai sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 lettere a–f e h–j è concesso inoltre ai responsabili delle applicazioni informatiche che si occupano di manutenzione, esercizio e programmazione, se ciò è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. Il contenuto dei dati non può essere modificato.

Art. 4aScambio automatico con altri sistemi d’informazione1

1

 Lo scambio automatico d’informazioni è ammesso:

  1. a.

    fra i sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 lettere a–e, i e j, da un lato, e la banca dati centrale degli indirizzi dell’UFSPO dall’altro, ai fini dell’invio della corrispondenza e dell’aggiornamento degli indirizzi;

  2. b.

    fra i sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 lettere a–e, i e j, da un lato, e il sistema di informazione finanziaria utilizzato dall’UFSPO dall’altro, ai fini della fatturazione;

  3. c.

    fra i sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 lettere a nonché e, da un lato, e il sistema d’informazione per l’esercizio degli edifici e degli impianti dell’UFSPO dall’altro, ai fini dell’organizzazione e dello svolgimento di corsi, allenamenti, formazioni e campi.

2

 I dati del sistema d’informazione di cui all’articolo 1 lettera a necessari per l’esecuzione dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno sono trasmessi al sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG.2

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1545).
  2. Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).

Sezione 2 Durata del periodo di conservazione dei dati del sistema nazionale d’informazione per lo sport

Art. 5

1

 I dati di persone che hanno soltanto partecipato a corsi e campi del programma «Gioventù+Sport» (G+S) sono conservati fino a quando le persone interessate compiono 30 anni. I dati personali non più necessari per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge possono essere distrutti prima, su richiesta della persona interessata. I dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca nel campo dello sport dopo tale momento devono essere anonimizzati.

2

 Fatto salvo il capoverso 3, i dati relativi alle altre persone sono conservati fino a quando queste compiono 70 anni, se tali dati non sono stati modificati nei cinque anni precedenti.

3

 I seguenti dati sono conservati per le seguenti durate abbreviate:

  1. a.

    dati penali, se necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di un riconoscimento di quadro «G+S» e sempre che non figurino più nell’estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA: fino a quando la persona interessata ne richiede la distruzione;

  2. b.

    indicazioni su inchieste e sulla pronuncia di misure in relazione a violazioni delle norme per la correttezza e sicurezza nello sport: fino al ritiro definitivo della licenza di competizione negli sport in cui essa costituisca il presupposto indispensabile per la partecipazione alle competizioni;

  3. c.

    tutti gli altri dati che non sono stati modificati per dieci anni: fino a quando la persona interessata ne richiede la cancellazione.

Sezione 3 Diritto di accesso al sistema d’informazione per i dati medici e durata del periodo di conservazione di tali dati

Art. 6Diritto di accesso

L’accesso al sistema d’informazione per i dati medici è concesso soltanto ai collaboratori delle sezioni medicina dello sport, fisiologia dello sport, fisioterapia dello sport e psicologia dello sport dell’UFSPO, se esso è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti. È fatto salvo l’articolo 4 della LSISpo.

Art. 7Durata del periodo di conservazione

I dati sono conservati nel sistema d’informazione per i dati medici per dieci anni a decorrere dall’ultimo trattamento, salvo se la persona interessata:

  1. a.

    ne esige la distruzione in un momento precedente;

  2. b.

    ne autorizza per iscritto la conservazione e il trattamento anche oltre la scadenza dei dieci anni.

Sezione 4 Diritto d’accesso al sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni e durata del periodo di conservazione di tali dati

Art. 8Diritto d’accesso

L’accesso al sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni è concesso soltanto ai collaboratori delle sezioni medicina dello sport, fisiologia dello sport, fisioterapia dello sport e psicologia dello sport dell’UFSPO, se esso è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti. È fatto salvo l’articolo 4 della LSISpo.

Art. 9Durata del periodo di conservazione

I dati sono conservati nel sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni per dieci anni a decorrere dall’ultimo trattamento, salvo se la persona interessata:

  1. a.

    ne esige la distruzione in un momento precedente;

  2. b.

    ne autorizza per iscritto la conservazione e il trattamento anche oltre la scadenza dei dieci anni.

Sezione 5 Sottosistema d’informazione per l’antropometria

Art. 10Scopo

Il sottosistema d’informazione per l’antropometria serve a medici sportivi e specialisti in diagnostica delle prestazioni dell’UFSPO per proporre agli atleti le misure terapeutiche necessarie o una consulenza personalizzata nel campo delle scienze dello sport, in particolare nell’ambito dell’allenamento e dell’alimentazione.

Art. 11Oggetto

Il sottosistema d’informazione per l’antropometria contiene i seguenti dati:

  1. a.

    cognome e nome;

  2. b.

    statura;

  3. c.

    peso;

  4. d.

    età;

  5. e.

    sesso;

  6. f.

    quota di grasso corporeo;

  7. g.

    quota di massa corporea magra;

  8. h.

    densità ossea.

Art. 12Raccolta dei dati

L’UFSPO raccoglie i dati tramite un apparecchio per radiografie appositamente previsto a tale scopo e un software adeguato, con il consenso della persona interessata, se capace di discernimento, oppure con il consenso del suo rappresentante legale, se incapace di discernimento. Il rappresentate legale è previamente informato dell’esame, salvo se la persona interessata capace di discernimento vi si oppone.

Art. 13Trasmissione dei dati

Previo consenso della persona interessata, i dati di cui all’articolo 11 sono trasmessi al sistema d’informazione per i dati medici e al sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni.

Art. 14Diritto di accesso

L’accesso è concesso soltanto ai collaboratori delle sezioni medicina dello sport, fisiologia dello sport, fisioterapia dello sport e psicologia dello sport dell’UFSPO, se esso è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti. È fatto salvo l’articolo 4 della LSISpo.

Art. 15Durata del periodo di conservazione

1

 Dopo la trasmissione secondo l’articolo 13 i dati vengono cancellati nel sistema d’informazione per l’antropometria.

2

 I dati non trasmessi vengono cancellati dopo un anno dalla loro raccolta.

Sezione 6 Comunicazione dei dati e durata del periodo di conservazione dei dati nel sistema d’informazione della SUFSM

Art. 16Comunicazione dei dati

Per la durata dei rispettivi cicli di studio, l’UFSPO può concedere agli studenti della SUFSM l’accesso mediante procedura di richiamo alle valutazioni delle loro competenze.

Art. 17Durata del periodo di conservazione

1

 I dati personali e quelli relativi agli indirizzi nonché ai diplomi sono conservati nel sistema d’informazione della SUFSM fino a quando la persona interessata ha compiuto 65 anni.

2

 Gli altri dati sono conservati nel sistema d’informazione della SUFSM per cinque anni a decorrere dal loro ultimo trattamento.

Sezione 7 Durata del periodo di conservazione dei dati del sistema d’informazione per la valutazione dei corsi

Art. 18

I dati e quelli relativi agli indirizzi sono conservati nel sistema d’informazione per la valutazione dei corsi per cinque anni a decorrere dal loro ultimo trattamento.

Sezione 8 Diritto d’accesso al sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping

Art. 19

L’accesso al sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping è concesso ai collaboratori dell’agenzia nazionale antidoping dei settori Controlli, Indagini, Scienza, Prevenzione, Diritto, Direzione, Commissione medica, Commissione legale e Servizi centrali, se esso è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti.

Sezione 9 Banca dati centrale degli indirizzi dell’UFSPO

Art. 20Scopo

La banca dati centrale degli indirizzi serve all’UFSPO come sistema d’informazione ai fini della corrispondenza.

Art. 21Oggetto

1

 La banca dati centrale degli indirizzi contiene gli indirizzi di persone:

  1. a.

    che si trovano in un rapporto di diritto amministrativo con l’UFSPO;

  2. b.

    interessate all’attività dell’UFSPO.

2

 Sono raccolti i seguenti dati personali:

  1. a.

    cognome e nome;

  2. b.

    funzione, titolo accademico e istituzione;

  3. c.

    indirizzo privato o professionale;

  4. d.

    numeri di telefono;

  5. e.

    indirizzi per la comunicazione elettronica;

  6. f.

    lingua per la corrispondenza;

  7. g.

    rimandi a documenti redatti e inviati.

Art. 221

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1545).

Art. 23Durata del periodo di conservazione

I dati personali e quelli relativi agli indirizzi sono conservati nella banca dati centrale degli indirizzi per cinque anni a decorrere dall’ultimo trattamento.

Sezione 10 Sistemi d’informazione per edifici e impianti

Art. 24Scopo

1

 L’UFSPO gestisce un sistema d’informazione per gli edifici e gli impianti a Macolin, Bienne e Ipsach nonché un sistema d’informazione per gli edifici e gli impianti a Tenero.

2

 I sistemi d’informazione per gli edifici e gli impianti servono all’UFSPO per:

  1. a.

    mantenere la sicurezza delle informazioni e dei servizi;

  2. b.

    prenotare e amministrare gli edifici e gli impianti;

  3. c.

    rilevare le spese delle utenze;

  4. d.

    amministrare l’orario di lavoro dei collaboratori;

  5. e.

    controllare gli accessi nell’interesse della sicurezza;

  6. f.

    informare gli utilizzatori degli impianti.

Art. 25Oggetto

I sistemi d’informazione per gli edifici e gli impianti contengono tutti i dati personali e le informazioni necessari per l’esercizio e la sicurezza degli impianti, in particolare:

  1. a.

    le generalità delle persone che prenotano o utilizzano edifici e impianti;

  2. b.

    l’abbinamento tra persona e numero di documento e di chiave;

  3. c.

    la prenotazione e l’utilizzazione di edifici e impianti;

  4. d.

    i dati relativi all’autorizzazione di utilizzare edifici e impianti per una durata limitata o illimitata;

  5. e.

    i dati relativi ai movimenti effettivi di persone in entrata o in uscita inerenti agli edifici e agli impianti;

  6. f.

    i dati relativi alle prestazioni fruite presso i punti vendita automatici.

Art. 26Comunicazione dei dati

Informazioni relative alla prenotazione e all’utilizzazione di edifici e impianti possono essere pubblicate, nel perimetro dell’UFSPO, su pannelli elettronici accessibili al pubblico.

Art. 271

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1545).

Art. 28Durata del periodo di conservazione

I dati di cui all’articolo 25 sono conservati nei sistemi d’informazione per gli edifici e gli impianti per cinque anni a decorrere dalla loro raccolta.

Sezione 11 Sistema d’informazione per i media elettronici

Art. 29Scopo

Il sistema d’informazione per i media elettronici viene utilizzato per documentare l’evoluzione nel campo dello sport e per produrre media didattici per l’insegnamento e l’apprendimento.

Art. 30Oggetto

1

 Il sistema d’informazione per i media elettronici contiene i seguenti dati:

  1. a.

    dati fotografici;

  2. b.

    dati video;

  3. c.

    dati sonori;

  4. d.

    media didattici per l’insegnamento e l’apprendimento.

2

 Ai fini dell’archiviazione in un sistema di cartelle strutturato, i dati possono essere corredati con i seguenti metadati:

  1. a.

    luogo della ripresa;

  2. b.

    data della ripresa;

  3. c.

    descrizione;

  4. d.

    nome della persona;

  5. e.

    parola chiave;

  6. f.

    nota sull’eventuale consenso alla pubblicazione.

Art. 31Durata del periodo di conservazione

1

 I dati di cui all’articolo 30 sono conservati fino a quando sono necessari per un uso conforme alle disposizioni.

2

 Nella misura in cui dallo scopo dell’utilizzazione non si evinca una durata del periodo di conservazione certa, la persona interessata può chiedere la cancellazione di dati elettronici dopo dieci anni a decorrere dalla loro raccolta.

Sezione 12 Partecipazione alle spese

Art. 32

1

 Le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati del sistema nazionale d’informazione per lo sport mediante procedura di richiamo sono tenute al pagamento di un emolumento forfettario di 4000 franchi all’anno.

2

 Oltre all’emolumento forfettario:

  1. a.

    i Cantoni e il Principato del Liechtenstein versano 1 franco per ogni corso G+S o campo G+S svolto sotto il loro controllo;

  2. b.

    i Cantoni, il Principato del Liechtenstein e le organizzazioni private versano 1 franco per ogni offerta di formazione dei quadri nell’ambito del programma G+S e di ESA svolta sotto il loro controllo.

3

 Non sono riscossi emolumenti da federazioni sportive e associazioni giovanili sostenute ai sensi della legge federale del 17 giugno 20111 sulla promozione dello sport.

4

 Le autorità e le organizzazioni a cui vengono resi accessibili dati del sistema nazionale d’informazione per lo sport tramite procedura di richiamo assumono le spese per l’acquisto e l’esercizio delle infrastrutture informatiche (apparecchiature, reti e programmi) necessarie all’uso del sistema d’informazione.

  1. RS 415.0

Sezione 13 Disposizioni finali

Art. 33Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 5 settembre 20121 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport è abrogata.

  1. [RU 2012 4645]

Art. 34Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2016.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).