Législation

Legge federale del 19 giugno 2015 sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)

LSISpoRS 415.1In vigoreStato 01.01.202538 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2024 681in vigore il 01.01.2025
    introdotto: art. 11
  • RU 2022 491in vigore il 01.09.2023
    modificato: art. 1, 9, 14, 18, 22, 26, 32 · abrogato: art. 4

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Oggetto1
  2. Sezione 2Disposizioni generali per i sistemi d’informazione dell’UFSPO2–7
  3. Sezione 3Sistema nazionale dʼinformazione per lo sport8–12
  4. Sezione 4Sistema dʼinformazione per i dati medici13–16
  5. Sezione 5Sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni17–20
  6. Sezione 6Sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin21–24
  7. Sezione 7Sistema d’informazione per la valutazione dei corsi25–29
  8. Sezione 8Sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping30–35
  9. Sezione 9Disposizioni finali36–38

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 68 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 2014, decreta:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

1

 La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali (dati), compresi i dati personali degni di particolare protezione, nei sistemi d’informazione dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO) da parte di:1

  1. a.

    autorità federali, cantonali e comunali;

  2. b.

    federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della legge del 17 giugno 20112 sulla promozione dello sport (LPSpo);

  3. c.

    terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.

2

 Essa disciplina inoltre il trattamento dei dati nel sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
  2. RS 415.0

Sezione 2 Disposizioni generali per i sistemi d’informazione dell’UFSPO

Art. 2Principi del trattamento dei dati

1

 Per l’adempimento dei compiti necessari all’esecuzione della LPSpo1 gli enti e le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono:

  1. a.

    trattare dati e renderli accessibili mediante procedura di richiamo nella misura in cui la presente legge o unʼaltra legge federale lo preveda espressamente;

  2. b.

    ...

  3. c.

    comunicare dati in forma elettronica, sempre che sia garantita una protezione adeguata contro lʼaccesso e il trattamento non autorizzati.

2

 Gli enti e le persone presso cui possono essere raccolti dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.

3

 I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.

4

 Lʼente o la persona che raccoglie dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.

5

 Le immagini che raffigurano persone chiaramente identificabili possono essere pubblicate unicamente previo consenso di quest’ultime.

  1. RS 415.0

Art. 3Responsabilità

LʼUFSPO è responsabile della sicurezza dei sistemi dʼinformazione e della legalità del trattamento dei dati.

Art. 41

  1. Abrogato dall’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 5Modifica dei sistemi dʼinformazione

Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o eliminare sistemi dʼinformazione, sempre che in tal modo non vengano ampliati l’entità e lo scopo del trattamento dei dati, segnatamente i diritti di accesso.

Art. 6Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

1

 I dati dei sistemi dʼinformazione sono conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento.

2

 I dati trattati nel sistema d’informazione per i dati medici sono conservati al massimo per dieci anni. Il Consiglio federale stabilisce la durata massima del periodo di conservazione dei dati negli altri sistemi d’informazione.

3

 I dati non più necessari sono cancellati dal sistema d’informazione. Trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema dʼinformazione vengono cancellati in blocco.

4

 I dati cancellati secondo il capoverso 3 e la relativa documentazione sono offerti all’Archivio federale. I dati e la documentazione che l’Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

Art. 7Statistica e ricerca

L’UFSPO può comunicare i dati necessari per scopi statistici o di ricerca. I dati sono anonimizzati.

Sezione 3 Sistema nazionale dʼinformazione per lo sport

Art. 8Scopo

Il sistema nazionale dʼinformazione per lo sport serve alle autorità, alle organizzazioni e alle persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 per l’adempimento dei compiti secondo la LPSpo1, segnatamente negli ambiti seguenti:

  1. a.

    promozione generale dello sport e dellʼattività fisica;

  2. b.

    programma Gioventù e Sport;

  3. c.

    sport nella scuola;

  4. d.

    formazione degli allenatori;

  5. e.

    sport nell’esercito;

  6. f.

    correttezza e sicurezza nello sport.

  1. RS 415.0

Art. 9Dati

Il sistema nazionale d’informazione per lo sport contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l’adempimento dei compiti negli ambiti di cui all’articolo 8, in particolare:1

  1. a.

    le generalità;

  2. b.

    il numero AVS2;

  3. c.

    indicazioni su attività, funzioni e appartenenza a gruppi di prestazione;

  4. d.

    le qualifiche e i riconoscimenti di monitore di sport e indicazioni relative alla sospensione, revoca o decadenza di tali riconoscimenti;

  5. e.

    i dati di cui allʼarticolo 10 LPSpo3, nella misura in cui siano necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport o di quadro del programma Sport per gli adulti Svizzera;

  6. f.

    indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme per la correttezza e sicurezza nello sport;

  7. g.

    i dati forniti volontariamente.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
  2. Nuova espr. giusta l’all. 10 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
  3. RS 415.0

Art. 10Raccolta dei dati

LʼUFSPO raccoglie i dati presso:

  1. a.

    la persona interessata o il suo rappresentante legale;

  2. b.

    i docenti;

  3. c.

    le autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport;

  4. d.

    il casellario giudiziale e le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel caso dei dati di cui allʼarticolo 9 lettera e;

  5. e.

    le federazioni sportive e le associazioni giovanili nazionali, come pure le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni nonché altre organizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della LPSpo1 o collaborino alla realizzazione di programmi e progetti destinati a promuovere l’attività fisica e sportiva regolare;

  6. f.

    l’agenzia nazionale antidoping di cui all’articolo 19 LPSpo;

  7. g.

    l’Aggruppamento Difesa, per l’ambito dello sport nell’esercito.

  1. RS 415.0

Art. 11Comunicazione dei dati

1

 Mediante procedura di richiamo lʼUFSPO può rendere accessibili i dati:

  1. a.

    alle autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d nonché g;

  2. b.

    alle federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni nonché ad altre organizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della LPSpo1, o collaborino alla realizzazione del programma Gioventù e Sport o a programmi destinati a promuovere l’attività fisica e sportiva in generale: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d nonché g;

  3. c.

    alle scuole, scuole universitarie o università nella misura in cui partecipino alla realizzazione del programma Gioventù e Sport: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d nonché g;

  4. d.

    allʼAggruppamento Difesa, per l’ambito dello sport nellʼesercito: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d nonché g;

  5. e.

    ...

1bis

 Esso trasmette i dati di cui all’articolo 9 lettere a–c all’Ufficio centrale di compensazione ai fini dell’esecuzione dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno.2

2

 ... 3

3

 Su richiesta, lʼUFSPO può comunicare i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d nonché g a enti e persone di cui al capoverso 1 nonché, in singoli casi, ad altri terzi sotto forma di raccolte di dati o elenchi in forma elettronica, nella misura in cui gli enti, le persone o i terzi svolgano compiti conformi agli scopi della LPSPo. I dati non possono essere utilizzati per scopi commerciali e non possono essere trasmessi.

  1. RS 415.0
  2. Introdotto dall’all. n 2 della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 681; FF 2023 2245).
  3. Abrogato dall’all. n 2 della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 681; FF 2023 2245).

Art. 12Partecipazione alle spese

Il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo partecipino alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema.

Sezione 4 Sistema dʼinformazione per i dati medici

Art. 13Scopo

Il sistema d’informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio medico d’urgenza e l’assistenza medica di sportivi e di pazienti del servizio medico dell’UFSPO.

Art. 14Dati

Il sistema d’informazione per i dati medici contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 13, in particolare:1

  1. a.

    le generalità;

  2. b.

    i dati relativi allo stato di salute;

  3. c.

    i certificati e le perizie di specialisti;

  4. d.

    i dati necessari per la gestione dei fascicoli;

  5. e.

    i dati forniti volontariamente.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 15Raccolta dei dati

LʼUFSPO raccoglie i dati presso:

  1. a.

    la persona interessata o il suo rappresentante legale;

  2. b.

    il personale medico curante o incaricato di una perizia;

  3. c.

    le persone di fiducia designate dalla persona interessata.

Art. 16Comunicazione dei dati

1

 LʼUFSPO comunica i dati del sistema:

  1. a.

    al personale medico curante;

  2. b.

    al personale medico che continua la cura, previo consenso della persona interessata.

2

 LʼUFSPO comunica ad assicurazioni e casse malati i dati necessari per il conteggio delle prestazioni, previo consenso della persona interessata.

Sezione 5 Sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni

Art. 17Scopo

Il sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni serve allo svolgimento di test ed esami nel campo delle scienze dello sport, segnatamente test ed esami di diagnostica delle prestazioni e di psicologia dello sport, come pure a fornire le prestazioni corrispondenti.

Art. 18Dati

Il sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 17, in particolare:1

  1. a.

    le generalità;

  2. b.

    i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni;

  3. c.

    i dati psicologici, inclusi i dati relativi alla personalità, alla motivazione, allo stato d’animo e alla capacità di raccogliere le sfide;

  4. d.

    i dati relativi allo stato di salute;

  5. e.

    i dati forniti volontariamente.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 19Raccolta dei dati

L’UFSPO rileva i dati direttamente o li raccoglie presso:

  1. a.

    la persona interessata o il suo rappresentante legale;

  2. b.

    il personale incaricato di una perizia;

  3. c.

    le persone di fiducia designate dalla persona interessata.

Art. 20Comunicazione dei dati

1

 L’UFSPO comunica i dati:

  1. a.

    agli sportivi interessati: i dati che li riguardano;

  2. b.

    a persone, autorità e organizzazioni che hanno dato l’incarico di svolgere test o esami;

  3. c.

    al personale medico curante previo consenso della persona interessata.

2

 Su richiesta degli sportivi interessati, l’UFSPO può rendere accessibili mediante procedura di richiamo i seguenti dati:

  1. a.

    i dati che li riguardano;

  2. b.

    i dati riguardanti altre persone, previo consenso delle stesse.

Sezione 6 Sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin

Art. 21Scopo

Il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) serve all’UFSPO come sistema d’informazione e di documentazione:

  1. a.

    per organizzare e svolgere l’attività della SUFSM;

  2. b.

    per amministrare i diplomi.

Art. 22Dati

Il sistema d’informazione della SUFSM contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 21, in particolare:1

  1. a.

    riguardo ai docenti e agli incaricati di corsi:

    1. 1.

      le generalità,

    2. 2.

      il numero AVS,

    3. 3.

      i diplomi e i titoli,

    4. 4.

      le competenze linguistiche,

    5. 5.

      le funzioni,

    6. 6.

      il piano delle attività;

  2. b.

    riguardo agli studenti:

    1. 1.

      le generalità,

    2. 2.

      il numero AVS,

    3. 3.

      le fotografie,

    4. 4.

      i diplomi e i titoli,

    5. 5.

      le competenze linguistiche,

    6. 6.

      i cicli di formazione e di formazione continua conclusi e il piano delle lezioni,

    7. 7.

      i dati relativi a immatricolazione ed exmatricolazione,

    8. 8.

      i provvedimenti disciplinari,

    9. 9.

      le valutazioni delle competenze,

    10. 10.

      le qualifiche finali.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 23Raccolta dei dati

L’UFSPO raccoglie i dati presso:

  1. a.

    la persona interessata;

  2. b.

    i membri del corpo insegnante.

Art. 24Scambio automatico con altri sistemi d’informazione

1

 Per gestire l’impiego dei docenti e il calcolo delle loro retribuzioni, il sistema d’informazione della SUFSM può essere collegato al sistema d’informazione concernente il personale dell’Amministrazione federale e al sistema d’informazione finanziaria usato dall’UFSPO.

2

 Ai fini della fatturazione agli studenti il sistema può essere collegato al sistema d’informazione finanziaria usato dall’UFSPO.

Sezione 7 Sistema d’informazione per la valutazione dei corsi

Art. 25Scopo

Il sistema d’informazione per la valutazione dei corsi serve all’UFSPO per la valutazione di corsi e attività didattiche:

  1. a.

    svolti dall’UFSPO o da terzi da esso incaricati;

  2. b.

    svolti da terzi e sostenuti con i contributi della Confederazione.

Art. 26Dati

Il sistema d’informazione per la valutazione dei corsi contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per la valutazione di corsi e attività didattiche, in particolare:1

  1. a.

    i dati relativi a singoli corsi e attività didattiche;

  2. b.

    le generalità di partecipanti, capicorso e docenti;

  3. c.

    informazioni e valutazioni:

    1. 1.

      sul corso o sull’attività didattica in generale,

    2. 2.

      sui capicorso e sui docenti;

  4. d.

    i dati su formazioni assolte e attività pregresse forniti volontariamente da capicorso e docenti.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 27Raccolta dei dati

L’UFSPO raccoglie i dati presso:

  1. a.

    i partecipanti;

  2. b.

    i capicorso;

  3. c.

    i docenti;

  4. d.

    gli esperti incaricati della valutazione del corso;

  5. e.

    gli organizzatori dei corsi.

Art. 28Comunicazione dei dati

L’UFSPO può comunicare i dati alle persone o alle organizzazioni che si occupano dell’organizzazione e dello svolgimento del corso o del ciclo formativo.

Art. 29Scambio automatico con altri sistemi d’informazione

Al fine di disporre dei dati relativi a corsi e attività didattiche nonché delle generalità delle persone interessate, il sistema può essere collegato al sistema nazionale d’informazione per lo sport e al sistema d’informazione della SUFSM.

Sezione 8 Sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping

Art. 30Scopo

Il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping serve all’adempimento dei compiti previsti dalla LPSpo1 nel campo della lotta al doping, segnatamente:

  1. a.

    formazione, consulenza, documentazione, ricerca e informazione;

  2. b.

    controllo e indagine;

  3. c.

    inflizione di sanzioni;

  4. d.

    amministrazione delle misure secondo l’articolo 20 capoverso 4 LPSpo;

  5. e.

    coordinamento a livello nazionale e internazionale.

  1. RS 415.0

Art. 31Responsabilità e trattamento dei dati

1

 L’agenzia nazionale antidoping è responsabile della sicurezza del sistema e della legalità del trattamento dei dati.

2

 I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per raggiungere i medesimi scopi.

3

 Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione del sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping possono trattare i dati contenuti nel sistema solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. Il contenuto dei dati non può essere modificato.

4

 I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.

Art. 32Dati

Il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per la lotta contro il doping, in particolare:1

  1. a.

    le generalità dell’atleta e indicazioni sulla sua appartenenza a una federazione sportiva;

  2. b.

    indicazioni sul luogo di permanenza dell’atleta nella misura in cui questi sia assegnato a un pool di controllo dell’agenzia nazionale antidoping secondo l’articolo 19 capoverso 2 LPSpo2;

  3. c.

    informazioni su attività e funzioni dell’atleta e delle persone che lo accompagnano, lo allenano o lo sottopongono a trattamenti;

  4. d.

    i dati medici;

  5. e.

    i dati emersi dalle indagini o dall’analisi di campioni nei test antidoping;

  6. f.

    i certificati e le perizie di specialisti;

  7. g.

    le sanzioni inflitte per violazioni delle norme sul doping;

  8. h.

    i dati concernenti perseguimenti penali per violazioni della LPSpo;

  9. i.

    le misure di cui all’articolo 20 capoverso 4 LPSpo;

  10. j.

    i dati forniti volontariamente.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
  2. RS 415.0

Art. 33Raccolta dei dati

1

 L’agenzia nazionale antidoping raccoglie i dati presso:

  1. a.

    la persona interessata o il suo rappresentante legale;

  2. b.

    il personale curante o incaricato di una perizia;

  3. c.

    le organizzazioni sportive nazionali e internazionali;

  4. d.

    gli organi antidoping nazionali e internazionali;

  5. e.

    i laboratori di analisi;

  6. f.

    le autorità doganali;

  7. g.

    l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;

  8. h.

    le competenti autorità di polizia, di perseguimento penale e giudiziarie;

  9. i.

    altri informatori.

2

 Gli enti e le persone di cui al capoverso 1 lettere a–d ed f–i presso i quali possono essere raccolti dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.

3

 L’ente o la persona che raccoglie dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.

Art. 34Comunicazione dei dati

1

 L’agenzia nazionale antidoping comunica i dati del sistema:

  1. a.

    alla persona interessata: i dati che la riguardano;

  2. b.

    al personale curante o incaricato di una perizia;

  3. c.

    alle organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per svolgere controlli e valutazioni come pure infliggere sanzioni contro persone che praticano il doping;

  4. d.

    agli organi antidoping esteri o internazionali nei limiti dell’articolo 25 LPSpo1;

  5. e.

    alle competenti autorità di polizia, di perseguimento penale e giudiziarie, in relazione alle fattispecie di cui all’articolo 22 LPSpo.

2

 Se lo ritiene necessario per lottare contro il doping, l’agenzia nazionale antidoping può rifiutare o ritardare la comunicazione di dati, in particolare di dati relativi a profili biologici, a perseguimenti penali secondo l’articolo 22 LPSpo e a sanzioni di diritto privato per violazioni delle norme antidoping.

3

 Per la durata della squalifica, l’agenzia nazionale antidoping pubblica su Internet le generalità degli sportivi sospesi dalla partecipazione alle competizioni a titolo di sanzione.

  1. RS 415.0

Art. 35Durata del periodo di conservazione

1

 I dati del sistema possono essere conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento, al massimo tuttavia per i periodi seguenti:

  1. a.

    i dati di persone titolari di una licenza di una federazione sportiva per la partecipazione a competizioni sportive: dieci anni dal ritiro definitivo della licenza di competizione, al più tardi fino a quando la persona interessata ha compiuto i 70 anni;

  2. b.

    i dati concernenti perseguimenti penali per violazioni della LPSpo1 che sono stati cancellati dal registro penale: fino a quando la persona interessata ne richiede la distruzione;

  3. c.

    altri dati: dieci anni dal loro ultimo trattamento.

2

 I dati non più necessari e la relativa documentazione sono offerti all’Archivio federale. I dati e la documentazione che l’Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

  1. RS 415.0

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 36Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito:

  1. a.

    alle responsabilità per il trattamento dei dati;

  2. b.

    ai dati trattati;

  3. c.

    ai dettagli relativi alla raccolta e ai diritti di trattamento dei dati, segnatamente mediante procedura di richiamo;

  4. d.

    alla collaborazione con i Cantoni;

  5. e.

    alle misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 37Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale del 17 giugno 20111 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport è abrogata.

  1. [RU 2012 4639]

Art. 38Entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina lʼentrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° novembre 20161

  1. DCF del 12 ott. 2016.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).