L’Ufficio federale dello sport (UFSPO), visto l’articolo 43 capoverso 5 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visti gli articoli 55a capoverso 4 e 56 capoverso 5 dell’ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport, ordina:
Il presente regolamento disciplina:
- a.
l’organizzazione strutturale della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM);
- b.
la funzione e i compiti del direttore dell’UFSPO in seno alla SUFSM, del rettore e del comitato consultivo della SUFSM;
- c.
il conferimento della nomina di professore SUFSM a membri della scuola universitaria;
- d.
la partecipazione dei membri della scuola universitaria.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSPO del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 676).
1 Gli organi della SUFSM sono:
- a.
- b.
2 Nelle questioni specifiche dell’ambito scolastico universitario il direttore dell’UFSPO è consigliato dal comitato consultivo della SUFSM.
Art. 3Organizzazione di dettaglio, competenze e responsabilità
Su richiesta del rettore, il direttore dell’UFSPO definisce l’organizzazione di dettaglio della SUFSM nonché le competenze e le responsabilità degli organi e delle altre unità organizzative in seno alla SUFSM.
Art. 4Funzione del direttore dell’UFSPO
Il direttore dell’UFSPO è l’organo di direzione strategico della SUFSM.
Art. 5Compiti del direttore dell’UFSPO
1 Il direttore dell’UFSPO ha, in particolare, i seguenti compiti:
- a.
definire gli obiettivi strategici;
- b.
definire le linee direttive del sistema interno di garanzia della qualità (strategia di garanzia della qualità);
- c.
definire le condizioni quadro in materia di finanze e di personale che assicurano un insegnamento, una ricerca e prestazioni di servizio di qualità elevata;
- d.
esercitare la vigilanza sull’adempimento dei compiti della SUFSM.
2 Su richiesta del rettore e dopo avere consultato il comitato consultivo della SUFSM, il direttore dell’UFSPO definisce la strategia di garanzia della qualità.
Art. 6Funzione del rettore
1 Il rettore dirige la SUFSM sotto il profilo operativo.
2 Egli è responsabile della gestione nei confronti del direttore dell’UFSPO.
Art. 7Compiti del rettore
Il rettore ha, in particolare, i seguenti compiti:
- a.
attuare l’orientamento strategico per il posizionamento della SUFSM nel panorama universitario;
- b.
rappresentare la SUFSM verso l’interno e verso l’esterno;
- c.
assicurare la qualità dell’insegnamento, della ricerca e dello sviluppo nonché delle prestazioni di servizio;
- d.
conferire la nomina di professore SUFSM a membri della scuola universitaria.
Art. 8Nomina del rettore
Il rettore è nominato dal direttore dell’UFSPO dopo consultazione del comitato consultivo della SUFSM. Per il resto si applicano le disposizioni del diritto del personale della Confederazione.
Art. 9Funzione e compiti del comitato consultivo della SUFSM
Il comitato consultivo della SUFSM consiglia il direttore dell’UFSPO su questioni specifiche dell’ambito scolastico universitario riguardanti l’insegnamento, la ricerca e lo sviluppo nonché le prestazioni di servizio, in particolare:
- a.
l’orientamento strategico delle attività specifiche della SUFSM;
- b.
il posizionamento della SUFSM nel panorama universitario;
- c.
la strategia di garanzia della qualità della SUFSM.
Art. 10Composizione del comitato consultivo della SUFSM
Il comitato consultivo della SUFSM è composto da al massimo cinque membri che dispongono di una comprovata esperienza in materia di politica delle scuole universitarie nei settori della scienza, della cultura, dell’economia, della società o dello sport.
Art. 11Nomina e destituzione dei membri del comitato consultivo della SUFSM
1 I membri del comitato consultivo della SUFSM vengono nominati dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) su richiesta del direttore dell’UFSPO; nel comitato è garantita un’adeguata rappresentanza di genere e delle lingue nazionali.
2 Su richiesta del direttore dell’UFSPO, un membro del comitato consultivo della SUFSM può essere destituito durante il mandato dal capo del DDPS per ragioni importanti quali la mancanza di idoneità o gravi irregolarità.
Art. 12Sedute del comitato consultivo della SUFSM
1 Di norma il comitato consultivo della SUFSM si riunisce quattro volte l’anno.
2 Il direttore dell’UFSPO presiede le sedute e fissa l’ordine del giorno.
3 Il rettore è autorizzato a partecipare alle sedute.
4 Un rappresentante degli studenti e uno del personale sono autorizzati a partecipare alle sedute, sempre che nell’ordine del giorno siano fissati argomenti riguardanti direttamente i membri della scuola universitaria.
Art. 13Indennità dei membri del comitato consultivo della SUFSM
1 I membri del comitato consultivo della SUFSM percepiscono un’indennità di 300 franchi per ogni giorno in cui partecipano a una seduta.
2 L’importo dell’indennità non è adattato al rincaro.
3 Non ricevono alcuna indennità i membri impiegati nell’Amministrazione federale.
1 Il rettore conferisce la nomina di professore SUFSM ai membri della scuola universitaria che ne fanno richiesta.
2 I candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:
- a.
aver conseguito un dottorato; in casi eccezionali può essere sufficiente anche un master;
- b.
avere una qualifica in didattica universitaria;
- c.
essere stati attivi per diversi anni in un’organizzazione sportiva;
- d.
essere impiegati presso l’UFSPO a tempo indeterminato e con un grado di occupazione di almeno il 60 per cento;
- e.
insegnare presso la SUFSM per almeno il 20 per cento di un equivalente a tempo pieno in uno o più cicli di studio di formazione o di formazione continua;
- f.
dedicare una parte significativa del proprio tempo di lavoro presso la SUFSM alla ricerca e allo sviluppo applicati e seguire le nuove leve scientifiche;
- g.
contribuire alla reputazione accademica della SUFSM;
- h.
aver acquisito finanziamenti di terzi per la SUFSM e impegnarsi ad acquisirne altri.
3 Il titolo di professore SUFSM può essere utilizzato solo fintanto che i requisiti di cui al capoverso 2 sono soddisfatti.
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFSPO del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 676).
Art. 14Diritti di partecipazione dei membri della scuola universitaria
1 I membri della scuola universitaria o le loro associazioni vengono informati e sentiti in tempo utile sulle questioni che li riguardano.
2 Essi possono formulare proposte all’attenzione degli organi della SUFSM.
3 Periodicamente si tengono incontri tra il rettore e i rappresentanti degli studenti e del personale.
1 La partecipazione del personale è garantita mediante l’assemblea del personale.
2 L’assemblea del personale si riunisce almeno una volta l’anno quale assemblea plenaria.
3 L’assemblea del personale designa una rappresentanza del personale. Quest’ultima è composta da sette membri dell’assemblea e si organizza in proprio. Nella sua composizione l’assemblea del personale provvede affinché sia garantita un’adeguata rappresentanza di genere e delle lingue nazionali.
4 Un membro della rappresentanza del personale presiede l’assemblea plenaria.
1 La partecipazione degli studenti può essere garantita mediante un’associazione degli studenti.
2 L’associazione degli studenti designa i propri rappresentanti nei confronti della SUFSM.
Art. 17Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2021.