Législation

Ordinanza del DEFR del 1° dicembre 2021 concernente l’ammissione a cicli di studio delle scuole universitarie professionali con pratica integrata

RS 414.715In vigoreStato 01.12.20256 articoli

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  • RU 2025 501atto di base Ordinanza del DEFR concernente l’ammissione a cicli di studio delle scuole universitarie professionali con pratica integratain vigore il 01.10.2025
    introdotto: art. 6

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 73 capoverso 4 della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero; visto l’articolo 58 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’ammissione a cicli di studio delle scuole universitarie professionali con pratica integrata per far fronte alla carenza di personale qualificato nei campi della matematica, dell’informatica, delle scienze naturali e della tecnica.

Art. 2Ammissione

1

 I titolari di un attestato federale di maturità professionale che non dispongono di una formazione professionale di base in una professione connessa con l’indirizzo di studio e i titolari di una maturità federale o riconosciuta a livello federale che non dispongono di un’esperienza lavorativa di un anno possono essere ammessi in via sperimentale ai seguenti cicli di studio:

  1. a.

    cicli di studio nel campo specifico della tecnica e della tecnologia dell’informazione;

  2. b.

    ingegneria civile;

  3. c.

    biotecnologia;

  4. d.

    chimica;

  5. e.

    tecnica del legno;

  6. f.

    tecnologie della scienza della vita;

  7. g.

    tecnologie della vita;

  8. h.

    scienze della vita molecolare.

2

 L’ammissione avviene senza esame.

Art. 3Condizioni

L’ammissione è concessa alle seguenti condizioni:

  1. a.

    il ciclo bachelor dura quattro anni e l’inizio avviene al più tardi entro la fine del 2026;

  2. b.

    la parte pratica svolta all’interno di un’impresa rappresenta il 40 per cento della durata totale degli studi;

  3. c.

    il contenuto della parte pratica è convalidato dalla scuola universitaria professionale;

  4. d.

    il candidato è in possesso di un contratto di formazione di quattro anni concluso con un’impresa e convalidato dalla scuola universitaria professionale.

Art. 4Valutazione

1

 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione valuta nel 2023 la sperimentazione condotta in virtù dell’ordinanza del DEFR del 2 settembre 20051 concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali e in virtù della presente ordinanza. Essa esamina in particolare gli effetti dell’ammissione sperimentale sul numero di studenti, sulla domanda di diplomati sul mercato del lavoro, sulla loro permanenza nel mercato del lavoro e sull’orientamento pratico degli studenti nei cicli di studio interessati.

2

 Essa redige per il DEFR un rapporto sui risultati della valutazione con il parere del Consiglio delle scuole universitarie all’attenzione del Consiglio federale.

  1. RU 2005 4665; 2014 4157; 2016 4613; 2020 713

Art. 6Entrata in vigore e durata di validità

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022 ed è valida fino al 31 dicembre 2025.

2

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2026.1

  1. Introdotto dalla cifra I dall’O del DEFR del 12 ago. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2025 501)

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.12.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).