Il Consiglio delle scuole universitarie, visti gli articoli 12 capoverso 3 lettera a numero 2 e 15 capoverso 1 lettera c della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto l’articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario, ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina le misure del Consiglio delle scuole universitarie volte a garantire la qualità in materia di integrità scientifica.
2 Disciplina l’obbligo di notifica delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici nonché i compiti, la struttura organizzativa e il finanziamento del Centro svizzero di competenza per l’integrità scientifica (CSCIS).
3 Si applica a tutte le scuole universitarie e agli altri istituti accademici che hanno ottenuto un accreditamento istituzionale secondo la LPSU.
Art. 2Centro svizzero di competenza per l’integrità scientifica
1 Il CSCIS viene istituito per contribuire a garantire la qualità e ad assicurare il rispetto dei principi dell’integrità scientifica nel settore universitario.
2 Il CSCIS è un servizio di notifica e di consulenza per quanto riguarda l’integrità scientifica.
3 Adempie i suoi compiti fondandosi sul Codice di condotta sull’integrità scientifica delle Accademie svizzere delle scienze (Codice)1.
- Il Codice di condotta sull’integrità scientifica può essere consultato sul sito delle Accademie svizzere delle scienze all’indirizzo: www.akademien-schweiz.ch > Themen > Wissenschaftskultur > Wissenschaftliche Integrität.
Art. 3Notifica di procedure relative a violazioni e a comportamenti scorretti in ambito scientifico
1 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici notificano al CSCIS una volta all’anno tutte le procedure avviate relative a violazioni dell’integrità scientifica e a comportamenti scorretti in ambito scientifico ai sensi del Codice1. Le notifiche avvengono senza comunicazione di informazioni concernenti le persone interessate.
2 Immediatamente dopo il termine della procedura, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici comunicano al CSCIS i risultati e le eventuali sanzioni e altre misure disposte secondo il Codice. Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici informano annualmente il CSCIS sullo stato di avanzamento delle procedure in corso.
3 Se in una procedura sono coinvolte più scuole universitarie e altri istituti accademici, il caso è notificato dall’istituto che conduce la procedura.
4 I casi di comportamento scorretto e di violazione da parte di studenti del livello bachelor o master nonché di partecipanti a offerte di formazione continua non devono essere notificati.
5 Il CSCIS mette dei moduli di notifica a disposizione delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.
- V. nota a piè di pagina all’art. 2 cpv. 3.
Art. 4Comunicazione dei nomi dei servizi e delle persone competenti
Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici comunicano al CSCIS i nomi dei servizi e delle persone competenti in materia di integrità scientifica e buona prassi scientifica nella loro organizzazione.
Sezione 2 Compiti e struttura organizzativa
Art. 5Compiti del CSCIS
1 Il CSCIS registra le procedure, le sanzioni e le misure che gli sono notificate. Il CSCIS non conduce alcuna procedura e non è un’istanza di ricorso.
2 Su loro richiesta sostiene le scuole universitarie e gli altri istituti accademici nelle questioni e nelle procedure relative alle violazioni dell’integrità scientifica e ai comportamenti scorretti in ambito scientifico.
3 Fornisce consulenza ai servizi interessati da presunte violazioni dell’integrità scientifica o da presunti comportamenti scorretti in ambito scientifico. La consulenza ai privati si limita a indirizzarli verso il servizio competente delle scuole universitarie o degli altri istituti accademici.
5 Promuove la diffusione di una comprensione generale della buona prassi scientifica. Sostiene le scuole universitarie e gli altri istituti accademici nello stabilire una cultura della buona prassi scientifica.
Art. 6Struttura organizzativa
Il CSCIS è composto dal Consiglio per l’integrità scientifica e da una segreteria.
Sezione 3 Consiglio per l’integrità scientifica
Art. 7Statuto del Consiglio per l’integrità scientifica
1 Il Consiglio per l’integrità scientifica è un comitato permanente del Consiglio delle scuole universitarie.
2 Si organizza autonomamente ed emana un regolamento interno.
Art. 8Compiti del Consiglio per l’integrità scientifica
1 Il Consiglio per l’integrità scientifica ha i seguenti compiti:
- a.
dirige la segreteria e vigila sul suo operato;
- b.
riferisce al Consiglio delle scuole universitarie e al pubblico;
- c.
effettua annualmente una valutazione globale delle procedure riguardanti l’integrità;
- d.
può formulare raccomandazioni generali all’attenzione del Consiglio delle scuole universitarie;
- e.
rappresenta il CSCIS nei rapporti con il Consiglio delle scuole universitarie e con il pubblico.
2 Si riunisce almeno una volta all’anno.
Art. 9Composizione del Consiglio per l’integrità scientifica
1 Il Consiglio per l’integrità scientifica è composto da almeno tre esperti di diversi settori di studio. Almeno uno degli esperti esercita la sua attività principalmente all’estero.
2 I membri esercitano personalmente il loro mandato. Non possono farsi sostituire da un supplente.
Il Consiglio delle scuole universitarie elegge i membri del Consiglio per l’integrità scientifica e ne designa il presidente e il vicepresidente.
Art. 11Durata del mandato
1 Il mandato ha una durata di quattro anni. La durata complessiva della carica è limitata a otto anni.
2 Per motivi importanti il Consiglio delle scuole universitarie può revocare i membri in qualsiasi momento.
Art. 12Dichiarazione delle relazioni d’interesse e dei conflitti d’interesse
1 I candidati al Consiglio per l’integrità scientifica dichiarano le loro relazioni d’interesse al Consiglio delle scuole universitarie.
2 Ogni cambiamento sopraggiunto durante il mandato deve essere comunicato immediatamente al Consiglio delle scuole universitarie.
3 In caso di conflitto d’interesse i membri interessati si ricusano.
Art. 13Indennità e rimborso delle spese
Le indennità per i membri e il rimborso delle loro spese si basano sulla decisione di istituzione del Consiglio delle scuole universitarie.
Art. 14Obbligo di diligenza
1 I membri adempiono i loro compiti e i loro obblighi con la massima diligenza.
2 Sono tenuti al segreto d’ufficio durante il loro mandato in seno al Consiglio per l’integrità scientifica e dopo la cessazione dello stesso.
Sezione 4 Segreteria
Art. 15Statuto della segreteria
La segreteria si occupa della gestione operativa del CSCIS.
Art. 16Organizzazione della segreteria
1 La segreteria può essere aggregata amministrativamente alla segreteria delle Accademie svizzere delle scienze tramite una convenzione sulle prestazioni sulla base dell’articolo 11 capoverso 7 della legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.
2 La sua indipendenza operativa deve essere garantita.
3 Il presidente del Consiglio per l’integrità scientifica è coinvolto nelle procedure di reclutamento del personale della segreteria.
- RS 420.1
Art. 17Compiti della segreteria
La segreteria ha i seguenti compiti:
- a.
recepisce le notifiche e assicura il monitoraggio delle procedure, delle sanzioni e delle misure notificate;
- b.
sostiene su loro richiesta le scuole universitarie e gli altri istituti accademici nelle indagini e in altre questioni; può metterli in contatto con esperti nazionali o internazionali e proporre formazioni;
- c.
può fornire consulenza alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici sulla procedura da seguire in caso di sospette violazioni dell’integrità scientifica o di sospetto comportamento scientifico scorretto;
- d.
può indirizzare le persone che hanno domande sull’integrità scientifica verso i servizi competenti delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici; non fornisce loro consulenza a livello di contenuti;
- e.
cura i contatti e gli scambi con i servizi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici competenti in materia di integrità scientifica e buona prassi scientifica;
- f.
prepara il rapporto annuale all’attenzione del Consiglio delle scuole universitarie e le informazioni destinate al pubblico per conto del Consiglio per l’integrità scientifica;
- g.
redige una panoramica delle sanzioni e delle misure disposte destinata al Consiglio per l’integrità scientifica;
- h.
sostiene la valutazione delle procedure relative all’integrità scientifica e promuove lo sviluppo e la diffusione della buona prassi scientifica;
- i.
cura il sito Internet del CSCIS e gestisce il portale di informazioni al quale possono accedere i servizi competenti delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.
Sezione 5 Finanziamento e convenzione sulle prestazioni
La Confederazione e i Cantoni partecipano per metà ciascuno ai costi del CSCIS.
Art. 19Convenzione sulle prestazioni
1 Il segretariato della Conferenza delle scuole universitarie può concludere una convenzione sulle prestazioni con le Accademie svizzere delle scienze.
2 Nella convenzione sulle prestazioni possono essere disciplinati, in particolare, i sussidi del Consiglio delle scuole universitarie per la segreteria, il loro impiego e la rendicontazione.
3 La convenzione può essere conclusa per la durata di quattro anni. Può essere prolungata più volte.
Sezione 6 Rapporti e informazioni
Art. 20Rapporto annuale all’attenzione del Consiglio delle scuole universitarie
1 Il CSCIS riferisce annualmente al Consiglio delle scuole universitarie.
2 Il rapporto annuale contiene in particolare:
- a.
il numero delle procedure notificate per istituto;
- b.
lo stato di avanzamento delle procedure;
- c.
il tipo di violazioni o di comportamenti scorretti nonché le sanzioni e le misure disposte;
- d.
una valutazione e delle raccomandazioni.
3 All’occorrenza, il Consiglio per l’integrità scientifica può riferire al Consiglio delle scuole universitarie al di fuori del rapporto annuale.
Art. 21Rapporto destinato al pubblico
1 Il CSCIS pubblica annualmente un rapporto sulle attività svolte e sulle procedure relative a violazioni dell’integrità scientifica e a comportamenti scorretti in ambito scientifico che gli sono state notificate.
2 Il rapporto non contiene alcuna informazione sulle scuole universitarie e sugli altri istituti accademici che hanno notificato le loro procedure.
1 Il CSCIS dispone di un sito Internet e gestisce un portale di informazioni accessibile ai servizi competenti delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.
2 Può informare le scuole universitarie e gli altri istituti accademici su sviluppi generali o specifici in relazione all’integrità scientifica.
Sezione 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.