Législation

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie del 20 novembre 2024 sulla garanzia della qualità in materia di integrità scientifica (O-GQIS)

O-GQISRS 414.205.8Stato 01.01.202523 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–4
  2. Sezione 2Compiti e struttura organizzativa5–6
  3. Sezione 3Consiglio per l’integrità scientifica7–14
  4. Sezione 4Segreteria15–17
  5. Sezione 5Finanziamento e convenzione sulle prestazioni18–19
  6. Sezione 6Rapporti e informazioni20–22
  7. Sezione 7Entrata in vigore23

Il Consiglio delle scuole universitarie, visti gli articoli 12 capoverso 3 lettera a numero 2 e 15 capoverso 1 lettera c della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto l’articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario, ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina le misure del Consiglio delle scuole universitarie volte a garantire la qualità in materia di integrità scientifica.

2

 Disciplina l’obbligo di notifica delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici nonché i compiti, la struttura organizzativa e il finanziamento del Centro svizzero di competenza per l’integrità scientifica (CSCIS).

3

 Si applica a tutte le scuole universitarie e agli altri istituti accademici che hanno ottenuto un accreditamento istituzionale secondo la LPSU.

Art. 2Centro svizzero di competenza per l’integrità scientifica

1

 Il CSCIS viene istituito per contribuire a garantire la qualità e ad assicurare il rispetto dei principi dell’integrità scientifica nel settore universitario.

2

 Il CSCIS è un servizio di notifica e di consulenza per quanto riguarda l’integrità scientifica.

3

 Adempie i suoi compiti fondandosi sul Codice di condotta sull’integrità scientifica delle Accademie svizzere delle scienze (Codice)1.

  1. Il Codice di condotta sull’integrità scientifica può essere consultato sul sito delle Accademie svizzere delle scienze all’indirizzo: www.akademien-schweiz.ch > Themen > Wissenschaftskultur > Wissenschaftliche Integrität.

Art. 3Notifica di procedure relative a violazioni e a comportamenti scorretti in ambito scientifico

1

 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici notificano al CSCIS una volta all’anno tutte le procedure avviate relative a violazioni dell’integrità scientifica e a comportamenti scorretti in ambito scientifico ai sensi del Codice1. Le notifiche avvengono senza comunicazione di informazioni concernenti le persone interessate.

2

 Immediatamente dopo il termine della procedura, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici comunicano al CSCIS i risultati e le eventuali sanzioni e altre misure disposte secondo il Codice. Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici informano annualmente il CSCIS sullo stato di avanzamento delle procedure in corso.

3

 Se in una procedura sono coinvolte più scuole universitarie e altri istituti accademici, il caso è notificato dall’istituto che conduce la procedura.

4

 I casi di comportamento scorretto e di violazione da parte di studenti del livello bachelor o master nonché di partecipanti a offerte di formazione continua non devono essere notificati.

5

 Il CSCIS mette dei moduli di notifica a disposizione delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

  1. V. nota a piè di pagina all’art. 2 cpv. 3.

Art. 4Comunicazione dei nomi dei servizi e delle persone competenti

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici comunicano al CSCIS i nomi dei servizi e delle persone competenti in materia di integrità scientifica e buona prassi scientifica nella loro organizzazione.

Sezione 2 Compiti e struttura organizzativa

Art. 5Compiti del CSCIS

1

 Il CSCIS registra le procedure, le sanzioni e le misure che gli sono notificate. Il CSCIS non conduce alcuna procedura e non è un’istanza di ricorso.

2

 Su loro richiesta sostiene le scuole universitarie e gli altri istituti accademici nelle questioni e nelle procedure relative alle violazioni dell’integrità scientifica e ai comportamenti scorretti in ambito scientifico.

3

 Fornisce consulenza ai servizi interessati da presunte violazioni dell’integrità scientifica o da presunti comportamenti scorretti in ambito scientifico. La consulenza ai privati si limita a indirizzarli verso il servizio competente delle scuole universitarie o degli altri istituti accademici.

4

 Può proporre formazioni.

5

 Promuove la diffusione di una comprensione generale della buona prassi scientifica. Sostiene le scuole universitarie e gli altri istituti accademici nello stabilire una cultura della buona prassi scientifica.

Art. 6Struttura organizzativa

Il CSCIS è composto dal Consiglio per l’integrità scientifica e da una segreteria.

Sezione 3 Consiglio per l’integrità scientifica

Art. 7Statuto del Consiglio per l’integrità scientifica

1

 Il Consiglio per l’integrità scientifica è un comitato permanente del Consiglio delle scuole universitarie.

2

 Si organizza autonomamente ed emana un regolamento interno.

Art. 8Compiti del Consiglio per l’integrità scientifica

1

 Il Consiglio per l’integrità scientifica ha i seguenti compiti:

  1. a.

    dirige la segreteria e vigila sul suo operato;

  2. b.

    riferisce al Consiglio delle scuole universitarie e al pubblico;

  3. c.

    effettua annualmente una valutazione globale delle procedure riguardanti l’integrità;

  4. d.

    può formulare raccomandazioni generali all’attenzione del Consiglio delle scuole universitarie;

  5. e.

    rappresenta il CSCIS nei rapporti con il Consiglio delle scuole universitarie e con il pubblico.

2

 Si riunisce almeno una volta all’anno.

Art. 9Composizione del Consiglio per l’integrità scientifica

1

 Il Consiglio per l’integrità scientifica è composto da almeno tre esperti di diversi settori di studio. Almeno uno degli esperti esercita la sua attività principalmente all’estero.

2

 I membri esercitano personalmente il loro mandato. Non possono farsi sostituire da un supplente.

Art. 10Elezione

Il Consiglio delle scuole universitarie elegge i membri del Consiglio per l’integrità scientifica e ne designa il presidente e il vicepresidente.

Art. 11Durata del mandato

1

 Il mandato ha una durata di quattro anni. La durata complessiva della carica è limitata a otto anni.

2

 Per motivi importanti il Consiglio delle scuole universitarie può revocare i membri in qualsiasi momento.

Art. 12Dichiarazione delle relazioni d’interesse e dei conflitti d’interesse

1

 I candidati al Consiglio per l’integrità scientifica dichiarano le loro relazioni d’interesse al Consiglio delle scuole universitarie.

2

 Ogni cambiamento sopraggiunto durante il mandato deve essere comunicato immediatamente al Consiglio delle scuole universitarie.

3

 In caso di conflitto d’interesse i membri interessati si ricusano.

Art. 13Indennità e rimborso delle spese

Le indennità per i membri e il rimborso delle loro spese si basano sulla decisione di istituzione del Consiglio delle scuole universitarie.

Art. 14Obbligo di diligenza

1

 I membri adempiono i loro compiti e i loro obblighi con la massima diligenza.

2

 Sono tenuti al segreto d’ufficio durante il loro mandato in seno al Consiglio per l’integrità scientifica e dopo la cessazione dello stesso.

Sezione 4 Segreteria

Art. 15Statuto della segreteria

La segreteria si occupa della gestione operativa del CSCIS.

Art. 16Organizzazione della segreteria

1

 La segreteria può essere aggregata amministrativamente alla segreteria delle Accademie svizzere delle scienze tramite una convenzione sulle prestazioni sulla base dell’articolo 11 capoverso 7 della legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.

2

 La sua indipendenza operativa deve essere garantita.

3

 Il presidente del Consiglio per l’integrità scientifica è coinvolto nelle procedure di reclutamento del personale della segreteria.

  1. RS 420.1

Art. 17Compiti della segreteria

La segreteria ha i seguenti compiti:

  1. a.

    recepisce le notifiche e assicura il monitoraggio delle procedure, delle sanzioni e delle misure notificate;

  2. b.

    sostiene su loro richiesta le scuole universitarie e gli altri istituti accademici nelle indagini e in altre questioni; può metterli in contatto con esperti nazionali o internazionali e proporre formazioni;

  3. c.

    può fornire consulenza alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici sulla procedura da seguire in caso di sospette violazioni dell’integrità scientifica o di sospetto comportamento scientifico scorretto;

  4. d.

    può indirizzare le persone che hanno domande sull’integrità scientifica verso i servizi competenti delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici; non fornisce loro consulenza a livello di contenuti;

  5. e.

    cura i contatti e gli scambi con i servizi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici competenti in materia di integrità scientifica e buona prassi scientifica;

  6. f.

    prepara il rapporto annuale all’attenzione del Consiglio delle scuole universitarie e le informazioni destinate al pubblico per conto del Consiglio per l’integrità scientifica;

  7. g.

    redige una panoramica delle sanzioni e delle misure disposte destinata al Consiglio per l’integrità scientifica;

  8. h.

    sostiene la valutazione delle procedure relative all’integrità scientifica e promuove lo sviluppo e la diffusione della buona prassi scientifica;

  9. i.

    cura il sito Internet del CSCIS e gestisce il portale di informazioni al quale possono accedere i servizi competenti delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

Sezione 5 Finanziamento e convenzione sulle prestazioni

Art. 18Finanziamento

La Confederazione e i Cantoni partecipano per metà ciascuno ai costi del CSCIS.

Art. 19Convenzione sulle prestazioni

1

 Il segretariato della Conferenza delle scuole universitarie può concludere una convenzione sulle prestazioni con le Accademie svizzere delle scienze.

2

 Nella convenzione sulle prestazioni possono essere disciplinati, in particolare, i sussidi del Consiglio delle scuole universitarie per la segreteria, il loro impiego e la rendicontazione.

3

 La convenzione può essere conclusa per la durata di quattro anni. Può essere prolungata più volte.

Sezione 6 Rapporti e informazioni

Art. 20Rapporto annuale all’attenzione del Consiglio delle scuole universitarie

1

 Il CSCIS riferisce annualmente al Consiglio delle scuole universitarie.

2

 Il rapporto annuale contiene in particolare:

  1. a.

    il numero delle procedure notificate per istituto;

  2. b.

    lo stato di avanzamento delle procedure;

  3. c.

    il tipo di violazioni o di comportamenti scorretti nonché le sanzioni e le misure disposte;

  4. d.

    una valutazione e delle raccomandazioni.

3

 All’occorrenza, il Consiglio per l’integrità scientifica può riferire al Consiglio delle scuole universitarie al di fuori del rapporto annuale.

Art. 21Rapporto destinato al pubblico

1

 Il CSCIS pubblica annualmente un rapporto sulle attività svolte e sulle procedure relative a violazioni dell’integrità scientifica e a comportamenti scorretti in ambito scientifico che gli sono state notificate.

2

 Il rapporto non contiene alcuna informazione sulle scuole universitarie e sugli altri istituti accademici che hanno notificato le loro procedure.

Art. 22Informazioni

1

 Il CSCIS dispone di un sito Internet e gestisce un portale di informazioni accessibile ai servizi competenti delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

2

 Può informare le scuole universitarie e gli altri istituti accademici su sviluppi generali o specifici in relazione all’integrità scientifica.

Sezione 7 Entrata in vigore

Art. 23

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).