Il Consiglio svizzero di accreditamento (CSA), visto l’articolo 35 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto l’articolo 2 capoverso 2 lettera d numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per:
- a.
le procedure di accreditamento istituzionale e di accreditamento di programmi secondo la LPSU;
- b.
le prestazioni fornite dall’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia di accreditamento) per conto di terzi.
Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti.
- RS 172.041.1
Art. 3Emolumenti a copertura dei costi
1 In base all’articolo 35 capoverso 1 LPSU, per le procedure di accreditamento secondo la LPSU sono riscossi emolumenti destinati a coprire i costi. Questi sono composti da:1
- a.
i costi diretti, segnatamente gli onorari degli esperti, le loro spese e le spese dei collaboratori dell’Agenzia di accreditamento legati alle visite sul posto;
- b.
i costi indiretti, segnatamente il dispendio del CSA e dell’Agenzia di accreditamento legato alle procedure di accreditamento.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del CSA del 20 set. 2024, approvata dal Consiglio delle scuole universitarie il 28 feb. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 378).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del CSA del 20 set. 2024, approvata dal Consiglio delle scuole universitarie il 28 feb. 2025, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2025 378).
- Introdotto cifra I dell’O del CSA del 27 set. 2019, approvata dal Consiglio delle scuole universitarie il 27 feb. 2020 (RU 2020 3561). Abrogato dalla cifra I dell’O del CSA del 20 set. 2024, approvata dal Consiglio delle scuole universitarie il 28 feb. 2025, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2025 378).
Sezione 2 Emolumenti per le procedure di accreditamento secondo la LPSU
Art. 4Accreditamento istituzionale
1 I costi diretti di una procedura di accreditamento istituzionale secondo la LPSU che richiede cinque esperti, una seduta di preparazione di un giorno e una visita sul posto di due giorni e mezzo ammontano a un importo forfettario di 32 000 franchi, esclusa l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
2 I costi indiretti di una procedura di accreditamento istituzionale che richiede una seduta di preparazione di un giorno e una visita sul posto di due giorni e mezzo ammontano a un importo forfettario di 27 000 franchi, IVA esclusa.
3 In caso di ricorso a un gruppo di esperti più grande o di una visita sul posto più lunga, l’emolumento è adeguato conformemente alle tariffe delle prestazioni fornite dall’Agenzia di accreditamento per conto di terzi.
4 I costi di un’eventuale verifica delle condizioni non sono inclusi negli importi forfettari; essi sono fatturati in base al dispendio.
Art. 5Accreditamento di programmi
1 I costi diretti per una procedura di accreditamento di programmi secondo la LPSU che richiede cinque esperti e una visita sul posto di un giorno e mezzo ammontano a un importo forfettario di 13 000 franchi, IVA esclusa.
2 I costi indiretti per una procedura di accreditamento di programmi secondo la LPSU per una visita sul posto di un giorno e mezzo ammontano a un importo forfettario di 20 000 franchi, IVA esclusa.
3 In caso di ricorso a un gruppo di esperti più grande o più piccolo o di una visita sul posto più lunga o più breve, l’emolumento è adeguato conformemente alle tariffe delle prestazioni fornite dall’Agenzia di accreditamento per conto di terzi.
4 I costi di un’eventuale verifica delle condizioni non sono inclusi nell’importo forfettario; essi sono fatturati in base al dispendio.
Sezione 3 Emolumenti per prestazioni fornite per conto di terzi
Art. 6Indennità per esperti
1 Per le prestazioni fornite dagli esperti nelle procedure di accreditamento e in altre procedure di garanzia della qualità per conto di terzi per l’Agenzia di accreditamento sono riscossi emolumenti a copertura dei seguenti costi:
- a.
onorario per giorno di visita sul posto per i membri del gruppo di esperti, incluso il rapporto e il tempo per la preparazione e il resoconto della visita: 800 franchi (importo lordo);
- b.
onorario per giorno di visita sul posto per la direzione del gruppo di esperti, incluso il rapporto e il tempo per la preparazione e il resoconto della visita: 1200 franchi (importo lordo);
- c.
forfait per attività nel quadro di verifiche delle condizioni senza visita sul posto, incluso il rapporto, pari a un giorno di lavoro: 800 franchi (importo lordo);
- d.
forfait per la redazione del rapporto del gruppo di esperti: 1600 franchi (importo lordo);
- e.
forfait per altre attività nell’ambito della procedura di accreditamento, ad esempio procedura di esame preliminare o verifica delle condizioni senza rapporto degli esperti, pari a una mezza giornata di lavoro: 400 franchi (importo lordo).
2 Gli emolumenti non coprono le prestazioni sociali e gli oneri fiscali (imposta alla fonte inclusa) di esperti domiciliati all’estero.
Art. 7Spese degli esperti
1 Per le spese degli esperti sono riscossi emolumenti a copertura di tali costi.
2 Sono considerate spese tutti i costi sostenuti per la prestazione di servizio da fornire, in particolare spese di viaggio, di vitto e di pernottamento.
3 L’Agenzia di accreditamento disciplina i dettagli per la definizione degli emolumenti, per la copertura delle spese e per il computo delle spese. Essa non può tuttavia superare gli importi massimi di cui agli articoli 41–48 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale.
- RS 172.220.111.31
Art. 8Base di calcolo per le prestazioni dei collaboratori dell’Agenzia di accreditamento
Per le prestazioni dei collaboratori dell’Agenzia di accreditamento sono riscossi emolumenti a copertura di tali costi. Si applicano le seguenti tariffe comprendenti un contributo all’infrastruttura e i costi d’esercizio ordinari:
- a.
tariffa oraria del direttore, IVA esclusa: 200 franchi;
- b.
tariffa oraria per la direzione della procedura di accreditamento, IVA esclusa: 140 franchi;
- c.
tariffa oraria per i lavori amministrativi della segreteria, IVA esclusa: 80 franchi.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 9Abrogazione di un altro atto normativo
Il regolamento del 12 marzo 20151 sugli emolumenti del CSA è abrogato.
- Non pubblicato nella RU.
Art. 10Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.