Il Consiglio delle scuole universitarie, visto l’articolo 12 capoverso 3 lettera a numeri 1 e 4 della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto l’articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario, ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
La presente ordinanza disciplina i livelli di studio, l’ammissione a tali livelli e i passaggi da un livello all’altro, il sistema di crediti, la denominazione uniforme dei titoli di studio, la permeabilità e la mobilità all’interno delle scuole universitarie e tra di esse, nonché la formazione continua.
Art. 2Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici accreditati secondo la LPSU.
Sezione 2 Sistema di crediti e livelli di studio
Art. 3Sistema europeo di crediti ECTS
1 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici utilizzano il sistema europeo per il trasferimento e l’accumulazione dei crediti (crediti; ECTS1).
2 Attribuiscono crediti per le prestazioni di studio verificate. Un credito corrisponde a un carico di lavoro di 25–30 ore.
- ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System
Art. 4Sistema di studi a livelli
1 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici suddividono la loro offerta formativa nei seguenti livelli:
- a.
il primo livello di studio (studio di bachelor) con 180 crediti;
- b.
il secondo livello di studio (studio di master) con 90 o 120 crediti; sono fatti salvi altri requisiti concernenti il numero di crediti risultanti da disposizioni speciali sancite in leggi federali o nel diritto intercantonale sul riconoscimento dei diplomi;
- c.
il terzo livello di studio (studi di dottorato) nelle università cantonali e nei politecnici federali nonché in altri istituti di questo tipo di scuole universitarie (istituti universitari); l’entità e la struttura sono fissate autonomamente dagli stessi istituti.
2 Per il terzo livello di studio, le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti universitari propongono alle scuole universitarie professionali e alle alte scuole pedagogiche partenariati di cooperazione.
Art. 5Suddivisione dell’offerta di formazione continua
1 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici suddividono la loro offerta di formazione continua nel seguente modo:
- a.
formazioni continue che portano al conseguimento di uno dei seguenti diplomi:
- 1.
Certificate of Advanced Studies (CAS): con almeno 10 crediti,
- 2.
Diploma of Advanced Studies (DAS): con almeno 30 crediti,
- 3.
Master of Advanced Studies (MAS): con almeno 60 crediti;
- b.
altre offerte di formazione continua.
2 Le formazioni continue che portano al conseguimento di un diploma di cui al capoverso 1 lettera a non sono proposte come corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori ai sensi della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale.
- RS 412.10
Sezione 3 Ammissione ai livelli di studio
Art. 6Ammissione allo studio di bachelor
1 L’ammissione al primo livello di studio nelle scuole universitarie e negli altri istituti accademici è disciplinata negli articoli 23–25 LPSU.
2 Per l’ammissione ai livelli di studio bachelor di competenza della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) si applicano le disposizioni dei regolamenti della CDPE1:
- a.
del 28 marzo 2019 concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità;
- b.
del 22 giugno 2023 concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia; e
- c.
del 22 giugno 2023 concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria.
3 Sono fatte salve le restrizioni all’ammissione valide per tutti i candidati agli studi.
- www.cdpe.ch
> Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche > 4.2.2
Art. 7Ammissione allo studio di master: disposizioni generali
1 L’ammissione allo studio di master presuppone un diploma di bachelor di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico oppure un diploma di bachelor di una scuola universitaria estera equivalente, riconosciuta o accreditata nel Paese d’origine.
2 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono stabilire, nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, ulteriori condizioni d’ammissione allo studio di master.
3 Sono fatte salve le restrizioni all’ammissione valide per tutti i candidati agli studi.
4 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono definire per un attestato estero che dà accesso allo studio di master requisiti qualitativi minimi concernenti i piani di studio, i contenuti dei corsi o la nota minima al fine di garantire l’equivalenza con il corrispondente diploma svizzero.
Art. 8Ammissione allo studio di master con un diploma di bachelor dello stesso tipo di scuola universitaria
1 I titolari di un diploma di bachelor di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico sono ammessi ai cicli di studio di master consecutivi nello stesso indirizzo di studio senza che vengano richieste loro ulteriori conoscenze e capacità.
2 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie elabora e pubblica la lista degli indirizzi di studio delle università cantonali e dei politecnici federali in cui sono definiti i cicli di studio di bachelor e i corrispondenti cicli di studio di master consecutivi1.
3 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono stabilire l’acquisizione di ulteriori conoscenze e capacità come condizione per l’ammissione a cicli di studio di master specializzati.
4 Possono subordinare l’ottenimento del diploma di master al possesso di ulteriori conoscenze e capacità che devono essere acquisite e comprovate durante gli studi entro un determinato termine.
- www.swissuniversities.ch
> Themen > Lehre > Verordnung Koordination Lehre > Studienrichtungen
Art. 9Ammissione allo studio di master con un diploma di bachelor di un altro tipo di scuola universitaria
1 I titolari di un diploma di bachelor di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico sono ammessi allo studio di master di un altro tipo di scuola universitaria in un indirizzo affine secondo la lista di concordanza.
2 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie elabora e pubblica la lista di concordanza1.
3 Quali requisiti supplementari secondo la lista di concordanza possono essere richieste ulteriori conoscenze e competenze fino ad un massimo di 60 crediti.
4 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono definire per il diploma di bachelor dell’altro tipo di scuola universitaria requisiti qualitativi minimi concernenti i piani di studio, i contenuti dei corsi o la nota minima.
- www.swissuniversities.ch
> Themen > Lehre > Verordnung Koordination Lehre > Konkordanzliste
Art. 10Ammissione agli studi di dottorato
1 L’ammissione agli studi di dottorato presuppone un diploma di master oppure un diploma equivalente di una scuola universitaria, di un altro istituto accademico o di una scuola universitaria estera equivalente riconosciuta o accreditata nel Paese d’origine.
2 I diplomi di formazione continua di cui all’articolo 5 non danno il diritto di accedere al dottorato.
3 Le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti universitari definiscono, per l’ammissione agli studi di dottorato, quali ulteriori conoscenze e capacità devono essere acquisite e comprovate prima dell’inizio o nel corso di tali studi.
Art. 10aRifiuto dell’ammissione1
Le scuole universitarie e agli altri istituti accademici possono rifiutare l’ammissione al fine di tutelare la sicurezza delle conoscenze o altri interessi in materia di sicurezza, purché dispongano di una base legale sufficiente a tale scopo.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 22 mag. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 361).
Sezione 4 Titoli
Art. 11Titoli rilasciati dagli istituti universitari
1 Le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti universitari possono rilasciare i seguenti titoli:
- a.
per il primo livello di studio:
- 1.
- 2.
Bachelor of Science (BSc),
- 3.
- 4.
Bachelor of Medicine (BMed),
- 5.
Bachelor of Dental Medicine (B Dent Med),
- 6.
Bachelor of Veterinary Medicine (B Vet Med),
- 7.
Bachelor of Theology (BTh);
- b.
per il secondo livello di studio:
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
Master of Medicine (MMed),
- 5.
Master of Dental Medicine (M Dent Med),
- 6.
Master of Veterinary Medicine (M Vet Med),
- 7.
Master of Chiropractic Medicine (M Chiro Med),
- 8.
Master of Theology (MTh);
- c.
per il terzo livello di studio:
- 1.
- 2.
Dottore in scienze mediche (MD-PhD),
- 3.
Dott. med., Dott. med. dent., Dott. med. vet. e Dott. med. chiro., rilasciato dopo almeno un anno di ricerca successivo a un MMed, M Dent Med, M Vet Med, M Chiro Med.
2 Le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti universitari stabiliscono le denominazioni specifiche dei propri dottorati.
Art. 12Titoli rilasciati dalle scuole universitarie professionali e dagli altri istituti del settore delle scuole universitarie professionali
Le scuole universitarie professionali e gli altri istituti del settore delle scuole universitarie professionali possono rilasciare i seguenti titoli:
- a.
per il primo livello di studio:
- 1.
- 2.
Bachelor of Science (BSc);
- b.
per il secondo livello di studio:
- 1.
- 2.
Art. 13Titoli rilasciati dalle alte scuole pedagogiche
Le alte scuole pedagogiche possono rilasciare i seguenti titoli:
- a.
per il primo livello di studio:
- 1.
- 2.
Bachelor of Science (BSc);
- b.
per il secondo livello di studio:
- 1.
- 2.
Art. 14Equivalenza della licenza e del diploma di master
1 Le licenze e i diplomi corrispondenti rilasciati da un’università cantonale svizzera o da un politecnico federale sono equivalenti a un diploma di master. L’equivalenza è attestata su richiesta dall’università cantonale o dal politecnico federale che ha rilasciato la licenza o il diploma.
2 I titolari di una licenza o di un diploma corrispondente rilasciati da un’università cantonale svizzera o da un politecnico federale sono autorizzati a portare il titolo di master al posto del vecchio titolo.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 15Abrogazione di altri atti normativi
Sono abrogate:
- 1.
le direttive di Bologna U del 28 maggio 20151;
- 2.
le direttive di Bologna SUP e ASP del 28 maggio 20152.
- [RU 2015 1627]
- [RU 2015 1631]
Art. 16Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio .