Ordinanza del DEFR del 23 novembre 2016 sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (Ordinanza sui sussidi per le costruzioni universitarie, OSCU)
RS 414.201.1 · OSCU · 25 articoli
Ordinanza sui sussidi per le costruzioni universitarie (RS 414.201.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Estratto del testo (25 articoli)
(art. 23 lett. b e c O-LPSU) Al momento della presentazione della domanda il richiedente rende note le percentuali delle spese destinate alla formazione contin…
Per essere assegnati ai rispettivi tipi di locali, i tipi di superficie sottostanti devono soddisfare i seguenti requisiti: a. i locali per seminari a partire da 50 m 2 devono avere un’altezza libera m…
(art. 18 O-LPSU) 1 I progetti di costruzione devono essere chiaramente delimitati e riferiti a un insieme edilizio, a uno o più edifici contigui oppure a un’ala circos…
1 È determinante la superficie libera esterna sistemata secondo la norma SIA 416 Superfici e volumi di edifici, versione 2003. Le norme possono essere acquistate presso la Società svizzera degli…
1 Danno diritto ai sussidi le spese relative all’elaborazione del progetto di costruzione propriamente detto. 2 Le spese connesse ai lavori supplementari di pianificazione e di elabora…
1 Per quanto riguarda gli impianti polivalenti, danno diritto ai sussidi soltanto le parti destinate ai settori di cui all’articolo 19 capoverso 1 O-LPSU. 2 I posteggi per i…
1 I locali di un progetto di costruzione che danno diritto ai sussidi sono classificati, con i corrispondenti valori di superficie, in base alle sette tipologie di cui…
(art. 25 O-LPSU) 1 I valori di superficie sono ricalcolati e ridefiniti periodicamente sulla base delle spese per le nuove costruzioni realizzate nel settore dell…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
