Législation

Ordinanza del 26 gennaio 1998 sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul dottorato del PFL)

RS 414.133.2In vigoreStato 01.09.201925 articoli

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  • RU 2019 2485in vigore il 01.09.2019
    modificato: art. 20, 22
  • RU 2008 3733in vigore il 01.09.2008
    modificato: art. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 18, 23 · abrogato: art. 3a
  • RU 2005 4907in vigore il 01.11.2005
    introdotto: art. 1 · modificato: art. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–3a
  2. Sezione 2Ammissione al dottorato e alla preparazione della tesi4–8
  3. Sezione 3: Tesi di dottorato9–13
  4. Sezione 4: Conferimento del dottorato14–20
  5. Sezione 5: Diritti di autore21–22
  6. Sezione 6: Dottorato onorario23
  7. Sezione 7: Entrata in vigore24

La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l’articolo 3 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del Consiglio dei PF del 13 novembre 2003 sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza determina le condizioni, la procedura e le autorità competenti per il conferimento del dottorato da parte del Politecnico federale di Losanna (PFL).

2

 I compiti del vicepresidente per l’educazione1 possono essere delegati al decano responsabile della formazione dottorale, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 15 capoverso 4, 16 capoverso 1 e 18 capoverso 3.2

3

 Le modalità sono disciplinate in direttive della direzione del PFL. Il vicepresidente per l’educazione emana un regolamento per i programmi di studi dottorali.3

  1. Nuova espr. giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 31 lug. 2019, in vigore dal 1° set. 2019 (RU 2019 2485). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 2 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3733).
  3. Introdotto dal n. I dell’O della Direzione del PFL del 26 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4907).

Art. 2Titolo di dottore1

1

 Il PFL conferisce il titolo di dottore in scienze (dr. sc. o PhD) attestante che il titolare ha fornito un lavoro personale e originale, che ha portato a termine con successo un piano di studi dottorali (art. 3 cpv. 3) e che pertanto è idoneo a dedicarsi a lavori di ricerca scientifica di alto livello.

2

 Il PFL pubblica i nomi delle persone a cui conferisce il titolo di dottore.

3

 I titoli di dottore conferiti dal PFL in cotutela di tesi con altre istituzioni sono retti da accordi specifici.

4

 I dottori onorari ricevono il titolo di dottore, al quale è aggiunta la menzione «honoris causa» (h.c.) (art. 23).

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 2 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3733).

Art. 3Programma dottorale e piano di studi dottorali1

1

 La formazione dottorale avviene nel quadro di un programma dottorale.

2

 Ogni programma è diretto da una commissione. Ne fanno parte il direttore del programma, che la presiede, e almeno altri due professori del PFL, nonché una rappresentanza dei dottorandi. I membri sono designati dal vicepresidente per l’educazione.

3

 Le commissioni dei programmi definiscono, nei loro regolamenti di studio, i piani di studi e i crediti ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) attribuiti a chi fornisce le prestazioni di studio richieste.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 2 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3733).

Art. 3a1

  1. Introdotto dal n. I dell’O della Direzione del PFL del 26 set. 2005 (RU 2005 4907). Abrogato dal n. I dell’O della Direzione del PFL del 2 giu. 2008, con effetto dal 1° set. 2008 (RU 2008 3733).

Sezione 2 Ammissione al dottorato e alla preparazione della tesi

Art. 4Richiedenti1

Possono chiedere di essere ammessi al dottorato:

  1. a.

    i titolari di un diploma o master conferito da un PF;

  2. b.

    i titolari di un diploma di fine studi in scienze fisiche o naturali conferito da una scuola universitaria svizzera che permetta di effettuare una tesi di dottorato al proprio interno senza previo esame;

  3. c.

    i titolari di un diploma universitario di livello corrispondente a un master PF;

  4. d.

    i titolari di un altro diploma universitario riconosciuto dal PFL.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 26 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4907).

Art. 5Ammissione agli studi dottorali1

1

 Il richiedente presenta per scritto una domanda d’ammissione al direttore del relativo programma dottorale del PFL. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti per il dossier di candidatura.2

2

 Su preavviso della commissione, il direttore del programma decide se ammettere il richiedente con o senza condizioni (cpv. 5).3

3

 Il direttore del programma tiene conto del livello di eccellenza del richiedente e della disponibilità, presso il PFL, di risorse per l’inquadramento e dei mezzi logistici necessari alla realizzazione della tesi.

4

 I richiedenti che hanno effettuato una tesi in una disciplina simile o imparentata a quella prevista non sono ammessi come candidati al dottorato al PFL. I richiedenti che non hanno concluso o che hanno abbandonato la realizzazione della tesi in una disciplina simile o imparentata a quella prevista sono ammessi come candidati al dottorato del PFL unicamente previa autorizzazione eccezionale del vicepresidente per l’educazione. È fatto salvo l’articolo 17.

5

 I richiedenti di cui all’articolo 4 lettera d devono dimostrare che le loro conoscenze corrispondono a quelle richieste per un master PF. A tal fine il direttore del programma fissa, caso per caso, le condizioni che devono essere soddisfatte prima dell’esame di candidatura. I richiedenti che non soddisfano le condizioni entro il termine indicato sono definitivamente esclusi dalla formazione dottorale.4

6

 Se la loro domanda d’ammissione è stata accettata, i richiedenti possono immatricolarsi al primo anno degli studi dottorali.5

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 26 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4907).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 2 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3733).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 2 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3733).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 2 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3733).
  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 2 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3733).

Art. 6Esame di candidatura1

1

 Tutti i candidati al dottorato devono sostenere un esame di candidatura che si svolge alla fine del primo anno degli studi dottorali.

2

 L’esame ha per obiettivo quello di verificare l’attitudine dei candidati a svolgere un lavoro di ricerca indipendente e a scrivere una tesi. Le modalità dell’esame sono definite nei regolamenti di studio dei programmi.

3

 Se non superato, l’esame può essere ripetuto una volta.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 2 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3733). Vedi anche le disp. transitorie di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 7Piano di ricerca1

1

 Il candidato elabora un piano di ricerca che precisa il tema della tesi, il metodo di ricerca e il calendario dei lavori che si propone di effettuare.2

2

 Il piano di ricerca deve essere elaborato entro dodici mesi dall’immatricolazione.3

3

 D’intesa con il futuro direttore di tesi, il candidato redige il piano di ricerca in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese.

4

 …4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 26 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4907).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 2 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3733).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 2 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3733).
  4. Abrogato dal n. I dell’O della Direzione del PFL del 2 giu. 2008, con effetto dal 1° set. 2008 (RU 2008 3733).

Art. 8Ammissione alla preparazione della tesi1

1

 È ammesso alla preparazione di una tesi il candidato che:

  1. a.

    ha superato l’esame di candidatura;

  2. abis.

    ha ottenuto da un direttore di tesi l’accordo di seguire il suo dottorato;

  3. b.

    ha elaborato un piano di ricerca approvato dal direttore di tesi e avallato dal direttore del programma;

  4. c.

    ha acquisito i crediti richiesti dal piano di studi dottorali per il primo anno di studi dottorali.

2

 Su proposta del direttore del programma, il vicepresidente per l’educazione decide e comunica al candidato se è ammesso alla preparazione della tesi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 26 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4907).

Sezione 3: Tesi di dottorato

Art. 9Soggetto della tesi

1

 Il soggetto della tesi è tratto da una disciplina scientifica oggetto d’insegnamento o di ricerca nel PFL.

2

 Di norma deve permettere la realizzazione della tesi entro un termine di quattro anni a contare dalla data d’immatricolazione del candidato. La durata minima richiesta fino all’esame orale (art. 15) è di due anni.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 26 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4907).

Art. 10Direzione della tesi1

1

 I lavori sono seguiti e diretti da un direttore di tesi. Di norma questi è un professore o un maître d’enseignement et de recherche (MER) del PFL. Il vicepresidente per l’educazione può autorizzare deroghe.

2

 Il vicepresidente per l’educazione può autorizzare che un lavoro di tesi sia seguito da due direttori di tesi, di cui uno solo, facente parte del PFL, risponde nei confronti del candidato e della scuola delle decisioni concernenti lo svolgimento della tesi.

3

 Il candidato presenta ogni anno un rapporto sullo stato d’avanzamento dei lavori al direttore di tesi. Quest’ultimo gli esprime il proprio parere per scritto e fa rapporto al direttore del programma entro il termine di un mese.

4

 Se lo stato d’avanzamento dei lavori o le conoscenze del candidato sono ritenute insufficienti, il vicepresidente per l’educazione:

  1. a.

    comunica al candidato le condizioni da adempiere e fissa un termine;

  2. b.

    lo esclude dagli studi dottorali.

5

 Il direttore di tesi può chiedere al candidato di seguire determinati corsi appropriati.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 26 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4907).

Art. 11Realizzazione della tesi

1

 La tesi deve essere realizzata al PFL o in un istituto di ricerca nel settore dei PF.

2

 Il direttore del programma può autorizzare la realizzazione del lavoro al di fuori del settore dei PF, a condizione che il direttore di tesi dia il proprio consenso e che il candidato abbia libero accesso alle installazioni necessarie.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 26 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4907).

Art. 12Divergenze e supplenza durante la realizzazione della tesi1

1

 Il direttore del programma si adopera per appianare le divergenze d’opinione gravi che potrebbero opporre il candidato al direttore di tesi. Il vicepresidente per l’educazione decide nel caso in cui non possa essere raggiunto un accordo.

2

 Il direttore del programma provvede per quanto possibile a che il candidato possa continuare la tesi nel caso in cui il direttore di tesi si trovi nell’incapacità di adempiere la propria funzione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 26 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4907).

Art. 13Lingua della tesi1

1

 Il candidato redige la tesi in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese, d’intesa con il direttore di tesi.

2

 Su domanda scritta del candidato, sostenuta dal direttore di tesi, il vicepresidente per l’educazione può autorizzare la stesura della tesi in un’altra lingua.

3

 Il candidato redige una sintesi della tesi in una delle lingue ufficiali svizzere e in inglese.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 26 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4907).

Sezione 4: Conferimento del dottorato

Art. 14Commissione esaminatrice1

Fanno parte della Commissione esaminatrice designata dal vicepresidente per l’educazione:

  1. a.

    il direttore del programma o il suo supplente che la presiedono;

  2. b.

    il direttore di tesi;

  3. c.

    un relatore interno e due relatori esterni al PFL; il vicepresidente per l’educazione può autorizzare una deroga se la tesi verte su più di due discipline.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 26 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4907).

Art. 15Valutazione della tesi ed esame orale

1

 Il direttore di tesi e i relatori redigono ciascuno un rapporto in cui esprimono il proprio parere sulla tesi.

2

 La Commissione esaminatrice sottopone il candidato a un esame orale vertente sulla tesi e sul relativo contesto scientifico.1

3

 La Commissione esaminatrice valuta la tesi di dottorato e l’esame orale con la menzione «superato» o «superato con riserva» o «non superato».

4

 La menzione «superato con riserva» significa che sono necessari importanti lavori complementari che possono riguardare tanto il contenuto quanto la forma e la cui durata non deve superare i sei mesi. Il vicepresidente per l’educazione decide se accettare le condizioni fissate dalla Commissione esaminatrice.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 2 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3733).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 26 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4907).

Art. 16Conseguimento del titolo di dottore

1

 Sulla base della proposta della Commissione esaminatrice, il vicepresidente per l’educazione decide di rilasciare o di non rilasciare il diploma di dottore.1

2

 Il candidato che ha superato l’esame orale e la cui tesi è stata approvata è chiamato a presentare la tesi in una pubblica discussione.2

3

 La pubblica discussione deve aver luogo al più tardi sei mesi dopo l’esame orale.

4

 Il candidato ottiene il titolo di dottore soltanto dopo che sia stata presa la decisione di conferirgli il diploma, abbia consegnato al PFL la copia originale della tesi, nella forma richiesta e contenente le eventuali proposte della Commissione esaminatrice, e abbia avuto luogo la pubblica discussione.3

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° apr. 2002 (RU 2002 2541).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 26 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4907).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 26 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4907).

Art. 17Ripetizione1

Se l’esame orale ha avuto esito negativo, il candidato può ripetere l’esame orale, rimaneggiare la tesi o presentarne una nuova entro il termine fissato dal vicepresidente per l’educazione su proposta della Commissione esaminatrice.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° apr. 2002 (RU 2002 2541).

Art. 18Diploma1

1

 Il diploma di dottore menziona il nome, la data e il luogo di nascita del diplomato, il titolo accademico conferito, il titolo della tesi e la data della pubblica discussione.2

2

 Il diploma menziona inoltre il programma dottorale del PFL seguito e superato.3

3

 Il diploma è conferito a nome del PFL e riporta le firme del presidente, del vicepresidente per l’educazione e del direttore di tesi come pure il sigillo del PFL.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° apr. 2002 (RU 2002 2541).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 2 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3733).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 2 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3733).

Art. 19Pubblicazione1

La tesi approvata dalla Commissione esaminatrice è pubblicata integralmente. Le modalità sono disciplinate nelle direttive.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 26 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4907).

Art. 20Tassa1

RS 414.131.7

Il candidato al dottorato ordinario è tenuto a pagare la tassa prevista nell’ordinanza del 31 maggio 1995 sulle tasse nel settore dei PF.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 31 lug. 2019, in vigore dal 1° set. 2019 (RU 2019 2485).

Sezione 5: Diritti di autore

Art. 21Diritti d’autore connessi alla tesi

1

 Il redattore della tesi è considerato autore ai sensi della legislazione sul diritto di autore. Fatto salvo il capoverso 2, è titolare di tutti i diritti derivanti dal diritto di autore.

2

 Per divulgare a fini non lucrativi il contenuto della tesi, il PFL ha il diritto non esclusivo di pubblicare e utilizzare interamente o parzialmente la tesi se ha sostenuto l’autore finanziando i lavori o mettendo a disposizione mezzi logistici.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 26 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4907). Vedi anche le disp. trans. alla fine della presente O.

Art. 22Altri beni immateriali1

RS 414.172

Ai beni immateriali prodotti nell’ambito della tesi che non rientrano nell’articolo 21 si applicano le disposizioni dell’ordinanza del Consiglio dei PF del 9 luglio 2014 concernente i beni immateriali nel settore dei PF.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 31 lug. 2019, in vigore dal 1° set. 2019 (RU 2019 2485).

Sezione 6: Dottorato onorario

Art. 231

Il titolo di dottore «honoris causa» è conferito conformemente all’articolo 20 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19912 sui PF, su proposta del Collegio dei decani.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 2 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3733).
  2. RS 414.110

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 24

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1998.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.09.2019. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).