Législation

Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF)

RS 414.110 · 90 articoli

Legge sui PF (RS 414.110) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (90 articoli)

Art. 1, Campo d’applicazione

1 La presente legge si applica al settore dei politecnici federali (settore dei PF) in cui rientrano: a. il Politecnico federale di Zurigo (PFZ); b. il Politecnico federale di Losanna (PFL); c. Nuovo testo giusta…

Art. 2, Compiti dei PF e degli istituti di ricerca Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° mag. 2025 ( RU 2025 198 ; FF 2024 900 ).

1 I PF e gli istituti di ricerca devono: a. formare studenti e personale q…

Art. 3, Collaborazione e coordinamento

1 I PF e gli istituti di ricerca collaborano con altre istituzioni di formazione e di ricerca in Svizzera o all’estero. Promuovono gli scambi di studenti e di personale scientifico come pure il mutuo ri…

Art. 3 a, Collaborazione con terzi

Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2003 ( RU 2003 4265 ; FF 2002 3125 ). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 ( RU 2017 151 ; FF 2016 2701 ). Collaborazione con terzi Nell’a…

Art. 4, Organizzazione e autonomia del settore dei PF

Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 ( RU 2003 4265 ; FF 2002 3125 ). Organizzazione e autonomia del settore dei PF 1 Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento f…

Art. 4 a

Introdotto dall’all. n. 3 della del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS) (RU 2007 5259; FF 2006 471). Abrogato dal’all. n. 9 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità),…

Art. 5, Autonomia

1 I PF di Zurigo e Losanna sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. 2 Essi regolano e gestiscono le loro attività autonomamente. Entrambi sono parificati, pur mantenendo caratteristich…

Art. 6, Obiettivi generali

I PF abilitano i loro studenti a lavorare in modo autonomo, secondo metodi scientifici. Incentivano l’approccio interdisciplinare, l’iniziativa individuale e la volontà di perfezionamento.…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).