Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF; visto l’articolo 60 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche, ordina:
Art. 1Oggetto, principi e scopo
1 La presente ordinanza disciplina le sessioni estive dell’esame svizzero di maturità 2022 (esame svizzero di maturità 2022) in considerazione dell’epidemia di COVID-19.
2 L’esame svizzero di maturità 2022 si svolge secondo le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’esame svizzero di maturità e secondo le direttive della Commissione svizzera di maturità (CSM) per l’esame svizzero di maturità del marzo 20112. Sono fatte salve le disposizioni qui di seguito.
3 La CSM garantisce lo svolgimento dell’esame svizzero di maturità 2022 nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla Confederazione e dai Cantoni.
4 Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento dell’esame svizzero di maturità 2022 per ragioni imperative di politica sanitaria, la CSM può derogare, nell’ambito della presente ordinanza, a quanto previsto nel capoverso 2.
5 L’esame svizzero di maturità 2022 svolto secondo la presente ordinanza deve permettere di accertare se i candidati possiedono la maturità necessaria agli studi universitari conformemente all’articolo 8 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’esame svizzero di maturità.
- RS 413.12
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Art. 2Esami scritti
Se non è possibile svolgere gli esami scritti, è annullata l’intera sessione d’esame.
1 Se in una materia in cui si è già svolto un esame scritto non è possibile svolgere l’esame orale, tale esame non è recuperato. In deroga agli articoli 18 e 19 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’esame svizzero di maturità e ai numeri 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 3.2, 6.4.2, 6.6.2, 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2 e 7.4.2 delle direttive della CSM per l’esame svizzero di maturità del marzo 20112, la valutazione dell’esame svizzero di maturità si basa soltanto sull’esame scritto.
2 Se in una materia in cui è previsto soltanto l’esame orale tale esame non può essere svolto, il tentativo d’esame è considerato interrotto e l’esame in questione deve essere recuperato nella sessione successiva.
- RS 413.12
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Art. 4Lavoro di maturità
www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità liceale > Esame svizzero di maturitàSe non è possibile svolgere la presentazione orale del lavoro di maturità, la presentazione non è recuperata. In deroga al numero 9.3.1 delle direttive della CSM per l’esame svizzero di maturità del marzo 2011, il lavoro di maturità è valutato soltanto in base al lavoro scritto.
Art. 5Mancato superamento dell’esame
1 I candidati che sostengono l’esame secondo la presente ordinanza e che non superano l’esame dopo aver sostenuto l’esame completo o il secondo esame parziale nella sessione estiva 2022 possono chiedere alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione l’annullamento delle note conseguite in tale sessione entro 30 giorni dal ricevimento del risultato dell’esame.
2 In caso di annullamento né il sostenimento dell’esame completo né il secondo esame parziale contano come tentativo d’esame.
Art. 6Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.
2 Si applica fino al 31 dicembre 2022.