Il Consiglio della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Consiglio della SUFFP), visto l’articolo 13 capoverso 5 della legge del 25 settembre 2020 sulla SUFFP, ordina:
Sezione 1: Commissione del personale
Art. 1Organizzazione
1 Il personale scientifico, amministrativo e tecnico della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) dispone di una Commissione del personale composta da cinque a dieci membri.
2 La composizione tiene conto di un’equa rappresentanza degli istituti regionali, dei dipartimenti, delle categorie del personale e dei generi.
3 La Commissione del personale organizza l’elezione dei suoi membri.
4 Elegge la presidenza, che può essere composta da una o due persone.
5 Può coinvolgere altri collaboratori per singole pratiche.
Art. 2Elezione e durata della carica
1 Tutti i collaboratori possono candidarsi per l’elezione e hanno diritto di voto.
2 La durata della carica dei membri della Commissione del personale e della presidenza è di tre anni. È possibile essere rieletti due volte.
Art. 3Partecipazione
1 Il Consiglio della SUFFP e la Direzione della Scuola universitaria consultano la Commissione del personale prima di prendere decisioni importanti e la coinvolgono nei progetti strategici a livello nazionale, regionale e dipartimentale.
2 La Direzione della Scuola universitaria, le direzioni regionali e i responsabili dei dipartimenti informano la Commissione del personale in merito ai punti all’ordine del giorno trattati durante le loro sedute. La Commissione del personale può chiedere di esprimersi in merito a punti rilevanti durante la seduta in questione.
3 La Direzione della Scuola universitaria invita due volte all’anno la Commissione del personale per uno scambio durante le sue sedute, mentre il Consiglio della SUFFP, le direzioni regionali e i responsabili dei dipartimenti la invitano una volta all’anno.
4 La Commissione del personale può sottoporre proposte al Consiglio della SUFFP, alla Direzione della Scuola universitaria, alle direzioni regionali e ai responsabili dei dipartimenti.
La Commissione del personale dispone del tempo adeguato alla sua attività.
Sezione 2: Commissione degli studenti
Art. 5Organizzazione
1 Gli studenti e gli uditori della SUFFP dispongono di una Commissione degli studenti congiunta.
2 Per ogni istituto regionale può essere costituita una Commissione degli studenti composta da due a sette studenti.
3 La Commissione degli studenti organizza l’elezione dei suoi membri con il supporto della SUFFP.
4 Elegge la presidenza, che può essere composta da una o due persone.
5 Può coinvolgere altri studenti e uditori per singoli affari.
Art. 6Elezione e durata della carica
1 Tutti gli studenti possono candidarsi per l’elezione e hanno diritto di voto.
2 La durata della carica dei membri della Commissione degli studenti e della presidenza è di due anni. È possibile essere rieletti due volte.
Art. 7Partecipazione
1 Il Consiglio della SUFFP e la Direzione della Scuola universitaria consultano la Commissione degli studenti prima di prendere decisioni di suo interesse, e la coinvolgono nei progetti nazionali e nello sviluppo della Formazione.
2 Il Consiglio della SUFFP, la Direzione della Scuola universitaria così come il responsabile nazionale e i responsabili regionali della Formazione invitano una volta all’anno la Commissione degli studenti per uno scambio durante le loro sedute.
3 La Commissione degli studenti può sottoporre proposte al Consiglio della SUFFP, alla Direzione della Scuola universitaria così come al responsabile nazionale e ai responsabili regionali della Formazione.
1 La Commissione degli studenti dispone di un budget adeguato alla sua attività.
2 Può utilizzare gratuitamente gli spazi degli istituti regionali per le sue riunioni.
Sezione 3: Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.