La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale (OMPr), ordina:
Art. 1Oggetto, principi e scopo
1 La presente ordinanza disciplina l’esame federale di maturità professionale nel 2022 in considerazione dell’epidemia di COVID-19.
2 L’esame federale di maturità professionale 2022 si svolge secondo le disposizioni dell’ordinanza della SEFRI del 16 novembre 20161 sull’esame federale di maturità professionale (OEFMP). Sono fatte salve le disposizioni qui di seguito.
3 Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento dell’esame federale di maturità professionale 2022 per ragioni imperative di politica sanitaria, gli esami possono svolgersi, parzialmente in deroga all’OEFMP, secondo le disposizioni qui di seguito.
4 La presente ordinanza si prefigge di offrire ai candidati all’esame federale di maturità professionale 2022 la possibilità di sostenere, nonostante l’epidemia di COVID-19, un esame federale di maturità professionale che consenta di proseguire gli studi nel livello terziario.
- RS 412.103.11
Art. 2Esami scritti
Se non è possibile svolgere gli esami scritti, è annullata l’intera sessione d’esame.
Art. 3Esami orali, presentazione del PDI e calcolo delle note
1 Se non è possibile svolgere gli esami orali nell’ambito fondamentale e nell’ambito specifico e non è possibile svolgere la presentazione del progetto didattico interdisciplinare (PDI), in deroga all’articolo 17 capoversi 1, 2 e 4 OEFMP1 tali esami non devono essere recuperati.
2 Nell’ambito fondamentale e nell’ambito specifico la nota della materia risulta dalla nota delle prestazioni valutate. La nota del PDI risulta dalla nota del prodotto del progetto. Si applica per analogia l’articolo 19 capoversi 1–4 OEFMP.
3 Se non è possibile svolgere gli esami orali nell’ambito complementare, in deroga all’articolo 13 capoverso 6 OEFMP decadono le rispettive materie d’esame di cui all’articolo 13 capoverso 6 lettere a numero 2, b numero 2, c numero 2, d numero 2 ed e numero 2 OEFMP.
4 Le materie d’esame di cui al capoverso 3 sono riportate nel foglio delle note con la menzione «esonerato» e non sono prese in considerazione per il calcolo delle note.
5 La nota complessiva è calcolata per analogia secondo l’articolo 19 capoverso 5 OEFMP.
- RS 412.103.11
Art. 4Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.
2 Si applica fino al 31 dicembre 2022.