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Ordinanza della SEFRI del 5 maggio 2022 sull’esame federale di maturità professionale (OEFMP)

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    modificato: art. 2, 6, 9, 10, 17, 24

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Indice
  1. Sezione 1Oggetto e scopo dell’esame1–2
  2. Sezione 2Direzione3–4
  3. Sezione 3Procedura di ammissione5–8
  4. Sezione 4Contenuti dell’esame9–10
  5. Sezione 5Modalità dell’esame11–14
  6. Sezione 6Procedura d’esame15–21
  7. Sezione 7Attestato federale di maturità professionale22
  8. Sezione 8Disposizioni finali23–25

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale (OMPr), ordina:

Sezione 1 Oggetto e scopo dell’esame

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’organizzazione e lo svolgimento dell’esame federale di maturità professionale.

Art. 2Scopo dell’esame1

L’esame federale di maturità professionale ha lo scopo di stabilire se i candidati che hanno acquisito le competenze della formazione generale approfondita al di fuori di un ciclo di formazione riconosciuto secondo l’articolo 28 OMPr hanno raggiunto gli obiettivi di cui all’articolo 3 OMPr e sono in grado di intraprendere gli studi presso una scuola universitaria professionale.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 22 giu. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 367).

Sezione 2 Direzione

Art. 3Direzione amministrativa

1

 La SEFRI è responsabile della direzione amministrativa dell’esame (direzione d’esame). Essa può assegnare l’incarico a un ente esterno.

2

 La direzione d’esame svolge in particolare i seguenti compiti:

  1. a.

    stabilisce il luogo e le date della sessione d’esame nonché il termine d’iscrizione;

  2. b.

    pubblica sul sito della SEFRI le informazioni di cui alla lettera a e il termine per la consegna del lavoro di progetto interdisciplinare (LPI);

  3. c.

    definisce il programma d’esame;

  4. d.

    propone alla presidenza degli esami il personale specializzato da impiegare;

  5. e.

    controlla le iscrizioni all’esame e decide in merito all’ammissione;

  6. f.

    organizza una volta all’anno la sessione d’esame e ne cura lo svolgimento;

  7. g.

    compila i fogli delle note e rilascia le pagelle.

Art. 4Direzione tecnica

1

 La SEFRI affida la direzione tecnica dell’esame a un ente esterno (presidenza degli esami).

2

 La presidenza degli esami adempie i seguenti compiti:

  1. a.

    nomina il personale specializzato;

  2. b.

    definisce il tema del LPI1;

  3. c.

    decide in merito alla concessione di strumenti ausiliari particolari o di più tempo (compensazione degli svantaggi);

  4. d.

    prende le decisioni relative agli esami;

  5. e.

    decide in merito alle sanzioni.

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 22 giu. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 367). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 3 Procedura di ammissione

Art. 5Condizioni di partecipazione

All’ esame può partecipare chi:

  1. a.

    è titolare di un attestato federale di capacità (AFC) o dispone di una qualifica professionale equivalente;

  2. b.

    ha inviato una domanda d’iscrizione completa secondo i requisiti formali ed entro il termine previsto; e

  3. c.

    ha consegnato il LPI secondo i requisiti formali ed entro il termine previsto.

Art. 6Iscrizione

1

 L’iscrizione all’esame deve essere corredata dei seguenti documenti:

  1. a.

    modulo d’iscrizione;

  2. b.

    copia dell’AFC o dell’attestato di una qualifica professionale equivalente.

2

 I candidati che, a causa di una problematica specifica, necessitano di strumenti ausiliari particolari o di più tempo (art. 4 cpv. 2 lett. c) devono presentare un’apposita domanda al momento dell’iscrizione.

3

 I candidati in possesso di un diploma di lingue straniere riconosciuto per la seconda lingua nazionale o l’inglese possono chiedere di essere esonerati dall’esame scritto e sostenere soltanto l’esame orale. La domanda deve essere presentata al momento dell’iscrizione. Il riconoscimento dei diplomi di lingue straniere si basa sull’articolo 22 OMPr.1

4

 Devono essere utilizzati i moduli messi a disposizione dalla SEFRI.

5

 È possibile cambiare il tipo di esame o l’indirizzo fino alla scadenza del termine d’iscrizione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 22 giu. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 367).

Art. 7Ammissione

Al massimo 60 giorni prima dell’esame la segreteria d’esame comunica per iscritto ai candidati l’ammissione nonché l’eventuale concessione della compensazione degli svantaggi o l’esonero dall’esame di lingua. A tal fine rimanda alla presente ordinanza, in particolare agli articoli 18 e 19.

Art. 8Ritiro

1

 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino alla scadenza del termine per la consegna del LPI senza fornire motivazioni.

2

 Trascorso questo termine, il ritiro è ammesso soltanto per motivi validi. Sono considerati motivi validi:

  1. a.

    maternità;

  2. b.

    malattia o infortunio;

  3. c.

    lutto nella cerchia ristretta;

  4. d.

    servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

3

 Il ritiro ai sensi del capoverso 2 deve essere comunicato immediatamente per iscritto alla direzione d’esame e opportunamente giustificato.

Sezione 4 Contenuti dell’esame

Art. 9Base1

Le competenze, gli ambiti di apprendimento e i requisiti per le singole materie e per il LPI nonché le materie dei singoli indirizzi si basano sul programma quadro d’insegnamento del 13 giugno 20252 per la maturità professionale (PQ MP).

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 22 giu. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 367).
  2. Disponibile su www.sbfi.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità professionale > Documentazione.

Art. 10Materie d’esame e LPI

1

 Le materie d’esame dell’ambito fondamentale sono, per tutti gli indirizzi:

  1. a.

    prima lingua nazionale: tedesco, francese o italiano;

  2. b.

    seconda lingua nazionale: tedesco, francese o italiano;

  3. c.

    inglese;

  4. d.

    matematica.

2

 Le materie d’esame dell’ambito specifico sono:

  1. a.

    per l’indirizzo «tecnica, architettura e scienze della vita»:

    1. 1.

      scienze naturali,

    2. 2.

      matematica;

  2. b.

    per l’indirizzo «economia e servizi»:

    1. 1.

      contabilità finanziaria e analitica,

    2. 2.

      economia e diritto;

  3. c.

    per l’indirizzo «sanità e socialità»:

    1. 1.

      scienze sociali,

    2. 2.

      scienze naturali in preparazione al settore di studio SUP «sanità» nonché economia e diritto in preparazione al settore di studio SUP «lavoro sociale»;

  4. d.

    per l’indirizzo «natura, paesaggio e alimentazione»:

    1. 1.

      scienze naturali 1,

    2. 2.

      scienze naturali 2;

  5. e.

    per l’indirizzo «creazione e arte»:

    1. 1.

      creazione, cultura, arte,

    2. 2.

      informazione e comunicazione.

3

 Le materie d’esame dell’ambito complementare sono:

  1. a.

    per l’indirizzo «tecnica, architettura e scienze della vita»:

    1. 1.

      storia e politica,

    2. 2.

      economia e diritto;

  2. b.

    per l’indirizzo «economia e servizi»:

    1. 1.

      storia e politica,

    2. 2.

      tecnica e ambiente nel tipo «economia» nonché economia e diritto nel tipo «servizi»;

  3. c.

    per l’indirizzo «sanità e socialità»:

    1. 1.

      storia e politica,

    2. 2.

      economia e diritto in preparazione al settore di studio SUP «sanità» nonché tecnica e ambiente in preparazione al settore di studio SUP «lavoro sociale»;

  4. d.

    per l’indirizzo «natura, paesaggio e alimentazione»:

    1. 1.

      storia e politica,

    2. 2.

      economia e diritto;

  5. e.

    per l’indirizzo «creazione e arte»:

    1. 1.

      storia e politica,

    2. 2.

      tecnica e ambiente.

4

 L’approccio interdisciplinare è valutato nell’ambito di un LPI. I candidati devono redigere il LPI su un tema prestabilito facendo riferimento a due materie prestabilite, presentarlo e discuterlo con gli esaminatori.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 22 giu. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 367).

Sezione 5 Modalità dell’esame

Art. 11Lingue d’esame

L’esame è offerto in tutti gli indirizzi in tedesco, francese e italiano.

Art. 12Direttive concernenti l’esame

Le direttive della SEFRI concernenti l’esame sono elaborate in collaborazione con i docenti del livello secondario II e le scuole universitarie professionali e pubblicate sul sito della SEFRI. Esse stabiliscono in particolare:

  1. a.

    la suddivisione dell’esame;

  2. b.

    la forma e la durata dell’esame nelle singole materie, qualora ciò non sia riportato nel programma quadro d’insegnamento;

  3. c.

    la struttura dell’esame e i criteri di valutazione;

  4. d.

    i requisiti per l’elaborazione e la presentazione del LPI;

  5. e.

    la lista delle opere letterarie (suddivise per epoche e lingue);

  6. f.

    la lista degli strumenti ausiliari autorizzati.

Art. 13Suddivisione dell’esame

1

 I candidati possono scegliere di sostenere l’esame secondo una delle seguenti modalità:

  1. a.

    un esame unico in una sola sessione;

  2. b.

    due esami parziali in due sessioni.

2

 In caso di suddivisione in due esami parziali, il secondo esame parziale deve essere sostenuto al più tardi nell’anno civile successivo a quello in cui è stato sostenuto il primo esame parziale. Su richiesta del candidato, in casi motivati, la direzione d’esame può autorizzare eccezioni.

Art. 14Accesso da parte di terzi

Su richiesta, la direzione d’esame può concedere a terze persone di accedere all’esame.

Sezione 6 Procedura d’esame

Art. 15Organi d’esame

1

 La procedura d’esame è di competenza dei seguenti organi:

  1. a.

    direzione d’esame;

  2. b.

    segreteria d’esame;

  3. c.

    presidenza degli esami;

  4. d.

    personale specializzato.

2

 Il personale specializzato è costituito da:

  1. a.

    gli autori, i quali redigono le prove scritte;

  2. b.

    i validatori, i quali garantiscono che le prove scritte siano conformi alle direttive concernenti l’esame e al programma quadro d’insegnamento;

  3. c.

    gli esaminatori, i quali svolgono i seguenti compiti:

    1. 1.

      correggono le prove scritte,

    2. 2.

      preparano e conducono gli esami orali,

    3. 3.

      correggono il LPI, fanno sostenere la presentazione del LPI e conducono la discussione approfondita,

    4. 4.

      valutano le prestazioni;

  4. d.

    i periti, che partecipano agli esami orali e alla loro valutazione.

Art. 16Valutazione delle prestazioni

1

 Le prestazioni fornite nelle materie d’esame e nel LPI sono valutate con note intere o mezze note.

2

 La nota più alta è il 6, la nota più bassa è l’1. Le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

Art. 17Calcolo delle note

1

 Le note risultanti dalla media della somma delle valutazioni di diverse prestazioni sono arrotondate al punto o al mezzo punto successivo. Fa eccezione la nota complessiva.

2

 Per i candidati esonerati dall’esame scritto nella seconda lingua nazionale o nella terza lingua la nota della relativa lingua è composta:

  1. a.

    per il 70 per cento dal risultato dell’esame del diploma di lingue straniere convertito in nota; e

  2. b.

    per il 30 per cento dalla nota dell’esame orale.

2

 Per i candidati esonerati dall’esame scritto nella seconda lingua nazionale o in inglese la nota della relativa lingua è composta:

  1. a.

    per il 50 per cento dal risultato dell’esame del diploma di lingue straniere convertito in nota; e

  2. b.

    per il 50 per cento dalla nota dell’esame orale.1

3

 La nota dell’approccio interdisciplinare è composta:

  1. a.

    per l’indirizzo «creazione e arte»:

    1. 1.

      per il 50 per cento dalla nota del processo di elaborazione e del prodotto del LPI, e

    2. 2.

      per il 50 per cento dalla nota della presentazione con discussione approfondita del LPI;

  2. b.

    per gli altri indirizzi:

    1. 1.

      per un terzo dalla nota del processo di elaborazione e del prodotto del LPI, e

    2. 2.

      per due terzi dalla nota della presentazione con discussione approfondita del LPI.2

4

 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note di tutte le materie dell’ambito fondamentale, dell’ambito specifico e dell’ambito complementare, nonché della nota dell’approccio interdisciplinare.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 22 giu. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 367).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 22 giu. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 367).

Art. 18Requisiti per il superamento dell’esame

1

 L’esame è considerato superato se:

  1. a.

    la nota complessiva raggiunge almeno il 4;

  2. b.

    lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente 2 punti; e

  3. c.

    non sono state attribuite più di due note inferiori al 4.

2

 L’esame è considerato non superato se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono adempiute oppure se il candidato:

  1. a.

    presenta un LPI copiato (plagio);

  2. b.

    non si presenta all’esame o a parti d’esame senza fornire tempestivamente motivi validi;

  3. c.

    dopo aver sostenuto il primo esame parziale non sostiene il secondo esame parziale entro il termine stabilito all’articolo 13 capoverso 2;

  4. d.

    si serve di strumenti ausiliari non autorizzati, disturba durante l’esame o si rende colpevole di altri comportamenti sleali;

  5. e.

    rinuncia a sostenere il secondo esame parziale in base a quanto stabilito all’articolo 21 capoverso 6.

Art. 19Sanzioni

1

 Nei casi di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere a–d le note già conseguite sono annullate.

2

 Nei casi di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere a e d il candidato è escluso dalla sessione d’esame.

3

 L’esclusione è decisa dalla SEFRI su richiesta della presidenza degli esami.

4

 In casi particolarmente gravi la SEFRI può decidere l’esclusione definitiva del candidato.

Art. 20Decisione relativa all’esame e comunicazione delle note

1

 Gli esaminatori e i periti verificano la correttezza delle note assegnate. Le note sono ratificate dalla presidenza degli esami e comunicate ai candidati al termine dell’esame.

2

 La decisione relativa all’esame è emanata al termine dell’intero tentativo d’esame.

3

 In caso di mancato superamento dell’esame la SEFRI emana la decisione e comunica le note conseguite.

Art. 21Ripetizione

1

 Chi non ha superato l’esame può ripeterlo una volta.

2

 In caso di ripetizione entro due anni dalla notifica della decisione relativa all’esame devono essere esaminate soltanto le materie in cui è stata fornita una prestazione insufficiente. Ciò vale anche per il LPI.

3

 Per la ripetizione di un LPI insufficiente entro il termine di cui al capoverso 2 il candidato può scegliere se:

  1. a.

    rielaborare il LPI; o

  2. b.

    elaborare un LPI sul nuovo tema prestabilito.

4

 In caso di ripetizione dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 2 tutte le materie e il LPI devono essere sostenuti nuovamente.

5

 Le materie da ripetere possono essere sostenute in una o in due sessioni d’esame.

6

 Chi dopo aver sostenuto il primo esame parziale del primo tentativo d’esame non è più in grado di superare l’esame può rinunciare a sostenere il secondo esame parziale. In questo caso l’esame risulta non superato.

Sezione 7 Attestato federale di maturità professionale

Art. 22

Chi ha superato l’esame consegue l’attestato federale di maturità professionale e il relativo certificato delle note. Nel certificato delle note sono riportati:

  1. a.

    cognome, nome, luogo di origine o Paese di origine e data di nascita;

  2. b.

    il titolo protetto riportato nell’AFC;

  3. c.

    le note delle materie d’esame;

  4. d.

    la nota dell’approccio interdisciplinare e il tema del LPI;

  5. e.

    la nota complessiva;

  6. f.

    l’indirizzo della maturità professionale secondo il PQ MP1;

  7. g.

    la data del rilascio nonché la firma del presidente degli esami e della segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione.

  1. Disponibile su www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità professionale > Documentazione

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 23Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza della SEFRI del 16 novembre 20161 sull’esame federale di maturità professionale è abrogata.

  1. [RU 2016 4529]

Art. 24Disposizioni transitorie della modifica del 22 giugno 20261

1

 I candidati che hanno sostenuto il primo esame parziale prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2026 portano a termine l’esame secondo il diritto anteriore.

2

 La ripetizione dell’esame secondo il diritto anteriore è possibile per l’ultima volta nel 2029.

3

 La prima procedura di qualificazione secondo le disposizioni della modifica del 22 giugno 2026 si svolge nel 2027.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 22 giu. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 367).

Art. 25Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).