Législation

Ordinanza della SEFRI del 15 luglio 2022 sulla formazione professionale di base Capitana della navigazione interna / Capitano della navigazione interna con attestato federale di capacità (AFC)

AFCRS 412.101.222.38In vigoreStato 01.04.202417 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Oggetto e durata1–3
  2. Sezione 2Obiettivi ed esigenze4
  3. Sezione 3Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile5
  4. Sezione 4Piano di formazione6
  5. Sezione 5Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda7–8
  6. Sezione 6Documentazione dell’apprendimento e rapporto di formazione9–10
  7. Sezione 7Procedure di qualificazione11–14
  8. Sezione 8Attestazioni e titolo15
  9. Sezione 9Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della navigazione interna16
  10. Sezione 10Entrata in vigore17

75105 Capitana della navigazione interna AFC / Capitano della navigazione interna AFC Kapitänin der Binnenschifffahrt EFZ / Kapitän der Binnenschifffahrt EFZ Capitaine de la navigation intérieure CFC La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:

Sezione 1 Oggetto e durata

Art. 1Profilo professionale

I capitani della navigazione interna con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

  1. a.

    pianificano le rotte e governano le imbarcazioni per il trasporto di merci e di passeggeri, traghetti inclusi;

  2. b.

    sono responsabili del trasporto di merci e passeggeri e adottano misure per garantire la qualità e per promuovere modalità operative economiche, ecologiche e sostenibili;

  3. c.

    assicurano il corretto utilizzo delle attrezzature e il controllo delle stesse, pianificano e supervisionano le operazioni di carico e scarico delle imbarcazioni e garantiscono la manutenzione delle imbarcazioni, delle attrezzature, degli impianti tecnici e dei motori;

  4. d.

    controllano la meccanica navale e i processi operativi e promuovono la coesione del personale di bordo; comunicano in modo appropriato con i passeggeri e si avvalgono delle diverse tecnologie di informazione e comunicazione;

  5. e

    rispettano le disposizioni legali e le direttive aziendali e adottano misure per garantire la sicurezza e tutelare la salute delle persone a bordo;

  6. f.

    in situazioni d’emergenza adottano le misure atte a garantire la sicurezza.

Art. 2Durata e inizio

1

 La durata della formazione professionale di base è disciplinata:

  1. a.

    dall’ordinanza Verordnung des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz vom 2. März 20221 über die Berufsausbildung zum Binnenschifffahrtskapitän und zur Binnenschifffahrtskapitänin e dall’allegato Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Binnenschifffahrtskapitän und zur Binnenschifffahrtskapitänin; e

  2. b.

    dal programma quadro Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz vom 17. Dezember 20212 für die Ausbildungsberufe Binnenschiffer und Binnenschifferin und Binnenschifffahrtskapitän und Binnenschifffahrtskapitänin.

2

 Ai titolari dell’attestato federale di capacità di operatore della navigazione interna AFC sono convalidati i primi due anni della formazione professionale di base sono convalidati i primi due anni della formazione professionale di base.

3

 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

  1. Ordinanza del Ministero tedesco dell’economia e della protezione del clima sulla formazione professionale di capitano della navigazione interna e relativo programma quadro di formazione; Bundesgesetzblatt Jahrgang 2022 Teil I Nr. 7; l’ordinanza è consultabile gratuitamente su www.bibb.de > Die Themen > Berufe > Information zu Aus- und Fortbildungsberufen > Binnenschifffahrtskapitän/Binnenschifffahrtskapitänin (IH)
  2. Programma quadro d’insegnamento ministeriale per la professione di marinaio della navigazione interna e capitano della navigazione interna, consultabile gratuitamente su www.bibb.de > Die Themen > Berufe > Information zu Aus- und Fortbildungsberufen > Binnenschifffahrtskapitän/Binnenschifffahrtskapitänin (IH).

Art. 3Organizzazione

1

 Per la formazione scolastica è competente la scuola professionale Schiffer-Berufskolleg Rhein di Duisburg (Germania).

2

 La formazione scolastica è disciplinata dall’ordinanza e dal programma quadro di cui all’articolo 2 capoverso 1.

3

 I Cantoni interessati stipulano una convenzione sulle prestazioni con la scuola professionale.

4

 La formazione professionale pratica è impartita nell’azienda di tirocinio secondo il contratto di tirocinio.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 4

1

 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono retti dall’ordinanza e dal programma quadro di cui all’articolo 2 capoverso 1.

2

 Sono espressi sotto forma di competenze operative.

3

 Valgono per tutti i luoghi di formazione.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

1

 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

2

 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

3

 Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

4

 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 11 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

5

 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

  1. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

Sezione 4 Piano di formazione

Art. 6

1

 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione1 della competenze organizzazione del mondo del lavoro che comprende:

  1. a.

    il profilo professionale;

  2. b.

    la tabella delle competenze operative.

2

 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

  1. Il piano del 15 luglio 2022 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z

Sezione 5 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 7Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

  1. a.

    attestato federale di capacità di capitano della navigazione interna AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  2. b.

    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del capitano della navigazione interna AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  3. c.

    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  4. d.

    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Art. 8Numero massimo di persone in formazione in azienda

1

 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

2

 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

3

 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4

 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

5

 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 6 Documentazione dell’apprendimento e rapporto di formazione

Art. 9Documentazione dell’apprendimento

1

 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2

 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 10Rapporto di formazione

1

 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

2

 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

3

 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

4

 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Sezione 7 Procedure di qualificazione

Art. 11Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

  1. a.

    secondo le disposizioni della presente ordinanza;

  2. b.

    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o

  3. c.

    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:

    1. 1.

      ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,

    2. 2.

      ha svolto almeno un anno di tale esperienza nel campo del capitano della navigazione interna AFC, e

    3. 3.

      rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Art. 12Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze, le conoscenze e le capacità secondo l’ordinanza e il programma quadro d’insegnamento di cui all’articolo 2 capoverso 1.

Art. 13Svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

1

 L’esame finale è svolto da una commissione d’esame istituita dalla Camera dell’industria e del commercio di Duisburg.

2

 I dettagli dell’esame finale sono disciplinati dall’ordinanza di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.

3

 La valutazione dell’esame finale di tirocinio avviene in base al sistema di note tedesco e le note ottenute non vengono convertite.

Art. 14Ripetizione

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Sezione 8 Attestazioni e titolo

Art. 15

1

 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

2

 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «capitana della navigazione interna AFC» / «capitano della navigazione interna AFC».

Sezione 9 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della navigazione interna

Art. 16

1

 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità delle professioni della navigazione interna è composta da:

  1. a.

    cinque–sette rappresentanti della Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft e di altre associazioni nazionali nel settore della navigazione;

  2. b.

    un rappresentante di un’organizzazione dei lavoratori;

  3. c.

    un rappresentante dei docenti di materie professionali;

  4. d.

    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2

 Si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi e una rappresentanza equilibrata delle regioni linguistiche.

3

 La Commissione si autocostituisce.

4

 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

  1. a.

    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;

  2. b.

    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;

  3. c.

    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;

  4. d.

    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Sezione 10 Entrata in vigore

Art. 17

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).