75105 Capitana della navigazione interna AFC / Capitano della navigazione interna AFC Kapitänin der Binnenschifffahrt EFZ / Kapitän der Binnenschifffahrt EFZ Capitaine de la navigation intérieure CFC La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:
Sezione 1 Oggetto e durata
Art. 1Profilo professionale
I capitani della navigazione interna con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:
- a.
pianificano le rotte e governano le imbarcazioni per il trasporto di merci e di passeggeri, traghetti inclusi;
- b.
sono responsabili del trasporto di merci e passeggeri e adottano misure per garantire la qualità e per promuovere modalità operative economiche, ecologiche e sostenibili;
- c.
assicurano il corretto utilizzo delle attrezzature e il controllo delle stesse, pianificano e supervisionano le operazioni di carico e scarico delle imbarcazioni e garantiscono la manutenzione delle imbarcazioni, delle attrezzature, degli impianti tecnici e dei motori;
- d.
controllano la meccanica navale e i processi operativi e promuovono la coesione del personale di bordo; comunicano in modo appropriato con i passeggeri e si avvalgono delle diverse tecnologie di informazione e comunicazione;
- e
rispettano le disposizioni legali e le direttive aziendali e adottano misure per garantire la sicurezza e tutelare la salute delle persone a bordo;
- f.
in situazioni d’emergenza adottano le misure atte a garantire la sicurezza.
Art. 2Durata e inizio
1 La durata della formazione professionale di base è disciplinata:
- a.
dall’ordinanza Verordnung des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz vom 2. März 20221 über die Berufsausbildung zum Binnenschifffahrtskapitän und zur Binnenschifffahrtskapitänin e dall’allegato Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Binnenschifffahrtskapitän und zur Binnenschifffahrtskapitänin; e
- b.
dal programma quadro Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz vom 17. Dezember 20212 für die Ausbildungsberufe Binnenschiffer und Binnenschifferin und Binnenschifffahrtskapitän und Binnenschifffahrtskapitänin.
2 Ai titolari dell’attestato federale di capacità di operatore della navigazione interna AFC sono convalidati i primi due anni della formazione professionale di base sono convalidati i primi due anni della formazione professionale di base.
3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.
- Ordinanza del Ministero tedesco dell’economia e della protezione del clima sulla formazione professionale di capitano della navigazione interna e relativo programma quadro di formazione; Bundesgesetzblatt Jahrgang 2022 Teil I Nr. 7; l’ordinanza è consultabile gratuitamente su www.bibb.de > Die Themen > Berufe > Information zu Aus- und Fortbildungsberufen > Binnenschifffahrtskapitän/Binnenschifffahrtskapitänin (IH)
- Programma quadro d’insegnamento ministeriale per la professione di marinaio della navigazione interna e capitano della navigazione interna, consultabile gratuitamente su www.bibb.de > Die Themen > Berufe > Information zu Aus- und Fortbildungsberufen > Binnenschifffahrtskapitän/Binnenschifffahrtskapitänin (IH).
Art. 3Organizzazione
1 Per la formazione scolastica è competente la scuola professionale Schiffer-Berufskolleg Rhein di Duisburg (Germania).
2 La formazione scolastica è disciplinata dall’ordinanza e dal programma quadro di cui all’articolo 2 capoverso 1.
3 I Cantoni interessati stipulano una convenzione sulle prestazioni con la scuola professionale.
4 La formazione professionale pratica è impartita nell’azienda di tirocinio secondo il contratto di tirocinio.
Sezione 2 Obiettivi ed esigenze
1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono retti dall’ordinanza e dal programma quadro di cui all’articolo 2 capoverso 1.
2 Sono espressi sotto forma di competenze operative.
3 Valgono per tutti i luoghi di formazione.
Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile
1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.
2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
3 Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.
4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 11 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.
5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
- Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).
Sezione 4 Piano di formazione
1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione1 della competenze organizzazione del mondo del lavoro che comprende:
- a.
il profilo professionale;
- b.
la tabella delle competenze operative.
2 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
- Il piano del 15 luglio 2022 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z
Sezione 5 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 7Requisiti professionali richiesti ai formatori
Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:
- a.
attestato federale di capacità di capitano della navigazione interna AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- b.
attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del capitano della navigazione interna AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- c.
titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- d.
diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
Art. 8Numero massimo di persone in formazione in azienda
1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.
2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.
5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.
Sezione 6 Documentazione dell’apprendimento e rapporto di formazione
Art. 9Documentazione dell’apprendimento
1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.
Art. 10Rapporto di formazione
1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.
2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.
3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.
4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.
Sezione 7 Procedure di qualificazione
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:
- a.
secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b.
in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c.
al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
- 1.
ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
- 2.
ha svolto almeno un anno di tale esperienza nel campo del capitano della navigazione interna AFC, e
- 3.
rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.
Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze, le conoscenze e le capacità secondo l’ordinanza e il programma quadro d’insegnamento di cui all’articolo 2 capoverso 1.
Art. 13Svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale
1 L’esame finale è svolto da una commissione d’esame istituita dalla Camera dell’industria e del commercio di Duisburg.
2 I dettagli dell’esame finale sono disciplinati dall’ordinanza di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.
3 La valutazione dell’esame finale di tirocinio avviene in base al sistema di note tedesco e le note ottenute non vengono convertite.
La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.
Sezione 8 Attestazioni e titolo
1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).
2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «capitana della navigazione interna AFC» / «capitano della navigazione interna AFC».
Sezione 9 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della navigazione interna
1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità delle professioni della navigazione interna è composta da:
- a.
cinque–sette rappresentanti della Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft e di altre associazioni nazionali nel settore della navigazione;
- b.
un rappresentante di un’organizzazione dei lavoratori;
- c.
un rappresentante dei docenti di materie professionali;
- d.
almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2 Si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi e una rappresentanza equilibrata delle regioni linguistiche.
3 La Commissione si autocostituisce.
4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
- a.
verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b.
se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- c.
se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- d.
esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
Sezione 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.