L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 2021, decreta:
Art. 1Oggetto e scopo
1 La presente legge disciplina i contributi della Confederazione al Cantone di Berna per la Scuola cantonale di lingua francese di Berna (École cantonale de langue française de Berne, ECLF).
2 I contributi perseguono lo scopo di sostenere l’ECLF al fine di:
- a.
permettere ai figli degli impiegati dell’Amministrazione federale e delle organizzazioni che rientrano nella sfera d’interesse della Confederazione di frequentare una scuola di lingua francese a Berna;
- b.
promuovere l’attrattiva della Confederazione e delle organizzazioni che rientrano nella sua sfera d’interesse in quanto datori di lavoro plurilingui;
- c.
promuovere un’equa rappresentanza delle comunità linguistiche nell’Amministrazione federale e nella Città federale contribuendo in tal modo alla comprensione tra le comunità linguistiche.
Nei limiti dei crediti approvati, la Confederazione può concedere al Cantone di Berna contributi a titolo di partecipazione alla copertura dei costi d’esercizio computabili dell’ECLF.
La Confederazione vincola la concessione dei contributi alla condizione che i figli degli impiegati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera a abbiano la precedenza qualora le domande di iscrizione superino il numero di posti disponibili presso l’ECLF, fermo restando che la priorità spetta ai figli degli impiegati dell’Amministrazione federale.
Art. 4Importo e calcolo
1 I contributi della Confederazione coprono al massimo il 25 per cento dei costi d’esercizio annui computabili dell’ECLF. Per costi d’esercizio computabili si intendono i costi effettivi per il personale, compresi i contributi alle assicurazioni sociali, e i costi effettivi per il materiale.
2 I contributi sono calcolati in funzione:
- a.
della media dei costi d’esercizio computabili degli ultimi quattro esercizi;
- b.
del numero di alunni che sono figli di impiegati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera a rispetto al totale degli alunni dell’ECLF.
3 La Confederazione e il Cantone di Berna si consultano regolarmente per raccogliere tutti gli elementi necessari al fine di stabilire l’importo del contributo federale.
1 Il Cantone di Berna presenta la domanda di contributi ogni anno entro il 28 febbraio alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione.
2 Alla domanda sono allegati il piano finanziario dell’ECLF per l’anno in corso e per i tre anni successivi nonché i consuntivi degli ultimi quattro anni.
Art. 6Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti
La Confederazione ha il diritto di chiedere informazioni al Cantone di Berna e alla direzione dell’ECLF e di consultare i documenti qualora ciò sia necessario per stabilire l’importo dei contributi.
Art. 7Abrogazione di un altro atto normativo
[RU 1982 1461]La legge federale del 19 giugno 1981 concernente il sussidio alla Scuola cantonale di lingua francese in Berna è abrogata.
Art. 8Disposizione transitoria
Le domande di contributi pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il nuovo diritto.
Art. 9Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
DCF del 2 dic. 2022.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2023