Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 3 e 22 della legge federale del 20 giugno 2003 sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA); visti gli articoli 46a capoversi 1 e 2 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Sezione 1: Campioni forensi del DNA e analisi
Art. 1Procedure, mezzi tecnici e modo di procedere
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce:1
- a.
le procedure e i mezzi tecnici per il prelievo dei campioni;
- b.
le caratteristiche qualitative necessarie per il prelievo dei campioni.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3467).
Art. 2Laboratori di analisi e loro riconoscimento1
1 Le analisi forensi del DNA sono effettuate unicamente da laboratori di genetica forense (laboratori) riconosciuti.
2 Su richiesta, il DFGP2 può riconoscere i laboratori se:
- a.
sono accreditati nel settore della genetica forense dal Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) in base all’ordinanza del 17 giugno 19963 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);
- b.
adempiono in ogni momento le esigenze di prestazione e di qualità;
- c.
nel corso degli ultimi dodici mesi hanno partecipato con successo ad almeno quattro prove interlaboratorio nel cui ambito sono stati allestiti profili del DNA secondo l’articolo 1 lettera a numero 1 della legge sui profili del DNA; il DFGP definisce le prove interlaboratorio che fungono da base per il riconoscimento di un laboratorio;
- d.
il responsabile tecnico del laboratorio e il suo supplente possiedono il titolo di «genetista forense SSML» della Società svizzera di medicina legale o possono dimostrare di possedere una qualifica equivalente;
- e.
i membri della direzione del laboratorio hanno una buona reputazione e offrono la garanzia di un’attività irreprensibile; e
- f.
i membri della direzione del laboratorio possono esercitarne la gestione effettiva e responsabile presso la rispettiva sede.
3 Il DFGP definisce le esigenze di prestazione e di qualità di cui al capoverso 2 lettera b.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 3337).
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3467). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
- RS 946.512
Art. 2aDocumenti da allegare alla richiesta di riconoscimento1
Alla richiesta di riconoscimento devono essere allegati i documenti seguenti:
- a.
l’accreditamento secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a;
- b.
l’attestato che certifica la partecipazione con esito positivo alle prove interlaboratorio secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera c;
- c.
la prova della qualifica secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera d;
- d.
l’estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA e l’estratto dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti concernente i membri della direzione;
- e.
l’elenco completo delle inchieste penali nonché delle cause penali e civili degli ultimi dieci anni concernenti i membri della direzione;
- f.
l’estratto del registro di commercio;
- g.
il rapporto d’attività o il rapporto di gestione dell’anno precedente;
- h.
la conferma che tutte le persone occupate nel settore della genetica forense hanno preso atto dell’obbligo di serbare il segreto;
- i.
le indicazioni sull’organico del laboratorio, incluse le competenze professionali e i certificati di prestazioni dei collaboratori;
- j.
le indicazioni sulle risorse tecniche disponibili in permanenza per l’analisi dei campioni forensi del DNA;
- k.
la prova che la sicurezza dei dati è garantita.
- Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 3337).
1L’Ufficio federale di polizia (fedpol) verifica se i laboratori rispettano le prescrizioni sulle analisi forensi del DNA e quelle sulla protezione e la sicurezza dei dati.2 A tal fine può effettuare sul posto controlli e ispezioni con o senza preavviso.
2 Può richiedere gratuitamente al laboratorio le informazioni e i documenti di cui ha bisogno e sollecitare tutta l’assistenza necessaria. In particolare può esigere che gli vengano comunicati gli eventuali oneri ai quali sono vincolate le verifiche dell’accreditamento e quelle successive, nonché le motivazioni dell’eventuale revoca dell’accreditamento.
3 Per adempiere i suoi compiti può accedere ai terreni, alle imprese e ai locali.
4 Verifica almeno ogni cinque anni il rispetto delle esigenze di prestazione e di qualità e ne fa rapporto al DFGP.3
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 3337).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 325).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 325).
Fedpol può chiedere la collaborazione del SAS per adempiere i propri compiti.
- Introdotto dall’art. 22 dell’O del 14 feb. 2007 sull’allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (RU 2007 669). Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).
Art. 4Revoca del riconoscimento1
Il DFGP può revocare il riconoscimento in ogni momento se il laboratorio non possiede più i requisiti necessari.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 3337).
Art. 4aEmolumenti in relazione al riconoscimento dei laboratori1
1 Gli emolumenti per l’emanazione di decisioni relative al riconoscimento dei laboratori ammontano a:
| | | franchi |
|---|
| a. | per il rilascio | 500.– |
| b. | per il rifiuto | 500.– |
| c. | per la modifica | 200.– |
| d. | per la sospensione | 200.– |
| e. | per la revoca | 500.– |
2 La tariffa oraria per le attività nell’ambito della vigilanza sui laboratori di analisi del DNA ammonta a:
| | | franchi |
|---|
| a. | per il personale del settore amministrativo | 97.– |
| b. | per il personale del settore Pianificazione, gestione della qualità e vigilanza sui laboratori di analisi del DNA | 128.–
|
3 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
4 Gli emolumenti per le attività del SAS svolte nel quadro della presente ordinanza sono retti dall’ordinanza del 10 marzo 20063 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento.
- Introdotto dall’art. 22 dell’O del 14 feb. 2007 sull’allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (RU 2007 669). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 325).
- RS 172.041.1
- RS 946.513.7
Art. 5Obbligo di comunicazione
I laboratori comunicano al DFGP, entro 30 giorni, ogni modifica delle indicazioni fornite per soddisfare alle premesse del proprio riconoscimento.
Art. 5aRappresentanza degli interessi dei laboratori nei confronti1
I laboratori rappresentano congiuntamente i loro interessi nei confronti della Confederazione.
- Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 325).
Art. 6Conservazione e distruzione del materiale delle analisi
1 I laboratori distruggono, unitamente ai campioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 della legge sui profili del DNA, anche il DNA estratto e i prodotti intermedi dell’allestimento dei profili.
2 I laboratori rispediscono immediatamente all’autorità committente il materiale di base di una traccia non utilizzato per l’allestimento di un profilo del DNA a scopi forensi (profilo). Essi conservano come materiale probatorio il DNA estratto dalla traccia che non è stato utilizzato nell’analisi e lo distruggono 15 anni dopo la ricezione del campione nel laboratorio, eccetto in caso di reati imprescrittibili. La durata di conservazione di 15 anni può essere prorogata dalla polizia o dal pubblico ministero al massimo fino alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3467).
Art. 6aUtilizzo dei profili di tracce non registrati nel sistema d’informazione1
1 Il laboratorio può eseguire, su incarico speciale, un confronto dei profili di tracce contenuti nei dati di analisi di laboratorio, che non sono stati registrati nel sistema d’informazione basato sui profili del DNA (sistema d’informazione), con altri profili del DNA di persone o tracce (confronto in laboratorio).
2 Il confronto in laboratorio può essere eseguito per:
- a.
identificare una persona tramite un profilo di tracce non idoneo per un confronto nel sistema d’informazione;
- b.
identificare o scagionare persone nell’ambito di un’indagine a tappeto;
- c.
isolare le tracce di persone autorizzate ad accedere al luogo di reato;
- d.
eliminare profili identici.
3 Prima di eseguire il confronto in laboratorio, il laboratorio accerta se il profilo del DNA della persona da confrontare con il profilo di tracce presente in loco dispone di uno stato attivo nel sistema d’informazione.
4 In casi specifici, la polizia può incaricare l’Ufficio di coordinamento (art. 9a) di confrontare anche il profilo del DNA di una traccia che non adempie i criteri per la registrazione nel sistema d’informazione secondo l’articolo 9 capoverso 2, sempre che ciò sia necessario per ottenere spunti per le indagini.2
- Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3467).
- Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 325).
Art. 7Riutilizzo di un profilo del DNA di persona1
L’autorità che ordina la misura informa fedpol entro sei mesi dal momento del rilevamento segnaletico se occorre riutilizzare un profilo di persona già registrato nel sistema d’informazione per il procedimento in corso.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 325).
Sezione 2: Sistema d’informazione basato sui profili del DNA
1 Fedpol è l’organo federale titolare del sistema d’informazione.2
2 Emana un regolamento per il trattamento.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3467).
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 47 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Art. 9Dati trattati nel sistema d’informazione
1 Nel sistema d’informazione sono trattate le seguenti categorie di dati:
- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
indicazioni sulla data del processo;
- f.
designazione del laboratorio;
- g.
- h.
- i.
indicazioni sul trattamento.
2 Nel sistema d’informazione sono registrati soltanto i profili che adempiono i requisiti stabiliti da fedpol.1
- Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3467).
Art. 9aUfficio di coordinamento: competenza1
L’Istituto di medicina legale (IML) dell’Università di Zurigo gestisce l’Ufficio di coordinamento di cui all’articolo 10 capoverso 2 della legge sui profili del DNA.
- Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2014 (RU 2014 3467). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 325).
Art. 9bUfficio di coordinamento: compiti1
1 L’Ufficio di coordinamento svolge i compiti seguenti:
- a.
verifica se i profili allestiti dai laboratori adempiono le prescrizioni di fedpol;
- b.
gestisce il sistema d’informazione a livello operativo;
- c.
collabora con fedpol in caso di richieste internazionali;
- d.
sostiene fedpol nelle questioni tecniche relative alla gestione del sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della legge sui profili del DNA.
2 Dispone di un sistema di gestione della qualità; fedpol ne controlla l’attuazione.
3 Ogni anno fornisce a fedpol un rapporto finanziario.
4 Fedpol disciplina i dettagli dei compiti che l’IML dell’Università di Zurigo è tenuto ad assolvere nella sua funzione di Ufficio di coordinamento, in un contratto di diritto pubblico stipulato con l’Università di Zurigo.
5 Controlla ogni cinque anni l’adempimento dei compiti da parte dell’Ufficio di coordinamento e presenta un rapporto al Consiglio federale.
- Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 325).
Art. 9cUfficio di coordinamento: emolumenti1
1 L’Ufficio di coordinamento riscuote gli emolumenti seguenti:
- a.
per il trattamento di un profilo di persona: 20 franchi;
- b.
per il trattamento di un profilo di traccia: 40 franchi;
- c.
per la ricerca secondo l’articolo 6a capoverso 4: 60 franchi;
- d.
per il trattamento di un profilo del DNA del cromosoma Y: 40 franchi;
- e.
per la ricerca di legami di parentela: 200 franchi;
- f.
per la ricerca relativa a una persona scomparsa: 40 franchi;
- g.
per la ricerca relativa a un cadavere ignoto: 60 franchi;
- h.
per la ricerca relativa a parenti di persone scomparse: 40 franchi.
2 Nei casi straordinari al di fuori degli orari di servizio regolari, l’Ufficio di coordinamento riscuote gli emolumenti seguenti:
- a.
emolumento di base per caso: 300 franchi;
- b.
emolumento per ora di lavoro iniziata: 128 franchi.
- Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 325).
1 L’autorità committente comunica a fedpol1 il numero di controllo con le generalità note o con le informazioni sul luogo del reato. Invia a un laboratorio riconosciuto il relativo materiale, con il numero di controllo, affinché sia analizzato.
2 Fedpol tratta il numero di controllo, i dati concernenti le persone o le tracce e le informazioni sul luogo del reato nel sistema d’informazione IPAS.2
3 Il laboratorio allestisce il profilo e lo trasmette con il numero di controllo esclusivamente all’Ufficio di coordinamento.3
4 L’Ufficio di coordinamento inserisce il profilo nel sistema d’informazione, verifica se coincide con uno dei profili già registrati nel sistema d’informazione e trasmette il risultato del confronto a fedpol.4
5 Tramite il numero di controllo, fedpol collega il profilo o le tracce con risultato positivo, comunicatogli dall’Ufficio di coordinamento, ai dati concernenti le persone o le tracce e le informazioni sul luogo del reato presenti in IPAS. Mette a disposizione dell’autorità committente e delle altre autorità eventualmente coinvolte il risultato del confronto.
6 Nel corso dell’intera procedura, la pratica deve contenere le seguenti indicazioni: numero di controllo del profilo, cognome, nome e data di nascita della persona in questione.
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
- Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3467).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3467).
Art. 10aProcedura per la ricerca di legami di parentela1
1 In caso di decisione pronunciata in virtù dell’articolo 258a del Codice di procedura penale (CPP)2, la polizia incarica l’Ufficio di coordinamento di effettuare la ricerca con il profilo del DNA del donatore della traccia.
2 L’Ufficio di coordinamento limita il numero di profili di persona con possibile legame di parentela definendo, d’intesa con la polizia e il laboratorio, il valore soglia del quoziente di verosimiglianza. Trasmette a fedpol l’elenco dei risultati con i numeri di controllo delle persone interessate.
3 L’Ufficio di coordinamento fornisce alla polizia un rapporto contenente almeno le informazioni seguenti:
- a.
il legame di parentela ricercato;
- b.
le frequenze alleliche utilizzate;
- c.
il valore soglia del quoziente di verosimiglianza;
- d.
l’elenco dei risultati con i numeri di controllo e i quozienti di verosimiglianza utilizzati.
4 Fedpol completa l’elenco dei risultati con i pertinenti dati personali tratti da IPAS sulla base dei numeri di controllo e lo trasmette alla polizia.
- Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 325).
- RS 312.0
Art. 11Profili delle persone autorizzate ad accedere al luogo del reato nel corso della procedura penale
1 Le autorità cantonali e federali possono mettere a disposizione dell’Ufficio di coordinamento, per il controllo qualitativo, i profili dei collaboratori con compiti nei settori del riconoscimento, dell’assunzione delle prove e dell’allestimento dei profili.
2 Esse trasmettono all’Ufficio di coordinamento il profilo della persona unitamente a un numero di identificazione. I dati personali non vengono trasmessi.
3 L’Ufficio di coordinamento registra i profili in un indice separato dal sistema d’informazione. Per escludere contaminazioni di profili o tracce può confrontare i profili registrati nel sistema d’informazione con quelli registrati nell’indice.
4 Le autorità ordinano la cancellazione del profilo dall’indice non appena l’attività della persona in questione non ne richiede più la registrazione.
Sezione 3: Cancellazione d’ufficio dei profili del DNA
Art. 12Comunicazione della cancellazione
1 Non appena le condizioni legali per la cancellazione dei profili secondo gli articoli 16–19 della legge sui profili del DNA sono adempite, i Cantoni ne informano fedpol. Questo designa un ufficio centrale responsabile della comunicazione.
2 La comunicazione deve avvenire per via elettronica e entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza determinante per la cancellazione.
3 Non appena le condizioni legali per la cancellazione dei profili secondo gli articoli 16–19 della legge sui profili del DNA sono adempite, le autorità federali seguenti ne informano fedpol:
- a.
la Polizia giudiziaria federale e il Ministero pubblico della Confederazione;
- b.
l’Uditore in capo, per le autorità della giustizia militare;
- c.
le autorità della Confederazione che conducono procedimenti di diritto penale amministrativo;
- d.
il Tribunale penale federale e il Tribunale federale.
Art. 13Trattamento delle comunicazioni di cancellazione1
1 Quando fedpol riceve una comunicazione di cancellazione di un set di dati secondo l’articolo 12, procede alla cancellazione dei dati in IPAS in virtù dell’articolo 9 dell’ordinanza IPAS del 15 ottobre 20082 e dispone, contemporaneamente, la cancellazione del profilo del DNA nel sistema d’informazione.
2 In assenza di una tale comunicazione, fedpol cancella il profilo del DNA di persona 30 anni dopo il rilevamento segnaletico della persona interessata.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 325).
- RS 361.2
- Abrogati dal n. I dell’O del 16 giu. 2023, con effetto dal 1° ago. 2023 (RU 2023 325).
Art. 15aCancellazione di un profilo in caso di disgiunzione o riunione1
Se un procedimento penale è disgiunto o riunito con quello di un altro Cantone o di un’altra autorità in virtù dell’articolo 30 del Codice di procedura penale2, il Cantone o l’autorità che, nel quadro di tale procedimento, ha ordinato l’allestimento di un profilo del DNA rimane responsabile della cancellazione di tale profilo.
- Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3467).
- RS 312.0
Art. 16Cancellazione di profili esteri nell’ambito della cooperazione internazionale1
Quando fedpol riceve il profilo del DNA di una persona nell’ambito della cooperazione internazionale, lo cancella su richiesta dell’autorità estera. In assenza di una tale comunicazione, cancella il profilo 30 anni dopo la sua registrazione in IPAS.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 325).
Sezione 4: Protezione dei dati e sicurezza dei dati
Art. 17Protezione dei dati e segreto d’ufficio1
1 Il trattamento dei dati in base alla presente ordinanza è retto dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati (LPD).3
2 Chiunque tratta dati nel sistema d’informazione si accerta della loro esattezza.
3 Alla violazione dell’obbligo professionale al segreto dei collaboratori dei laboratori si applica l’articolo 62 LPD.4 Se occupano una funzione ufficiale, sono inoltre soggetti al segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 320 del Codice penale5.6
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 3337).
- RS 235.1
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 47 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 47 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
- RS 311.0
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 3337).
Art. 18Pianificazione e statistica
1 Per la pianificazione e i controlli interni delle pratiche si trattano solo dati anonimizzati.
2 I dati utilizzati e pubblicati a fini statistici devono essere anonimizzati.
3 Il fedpol mette a disposizione dell’Ufficio federale di statistica, in forma anonimizzata, i dati del sistema d’informazione necessari all’adempimento dei suoi compiti.
Art. 18aMessa a disposizione di dati del sistema d’informazione per scopi di ricerca1
1 Su richiesta dell’istituzione responsabile dell’esecuzione del progetto di ricerca, fedpol può mettere a disposizione, sotto forma anonimizzata e per scopi di ricerca, dati tratti dall’indice delle persone e dall’indice delle tracce del sistema d’informazione.
2 Con l’istituzione responsabile concorda per iscritto:
- a.
i dettagli relativi al trattamento dei dati quali la loro registrazione o cancellazione alla fine del progetto di ricerca;
- b.
i diritti di accesso per chi collabora al progetto di ricerca.
- Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 325).
Art. 19Sicurezza dei dati
1 La sicurezza dei dati è disciplinata:
- a.
dagli articoli 1–4 e 6 dell’ordinanza del 31 agosto 20221 sulla protezione dei dati;
- b.
dall’ordinanza dell’8 novembre 20232 sulla sicurezza delle informazioni.3
2 I Cantoni garantiscono la sicurezza dei dati nel loro settore conformemente alle disposizioni di cui al capoverso 1. Sono fatte salve disposizioni cantonali più restrittive in materia di protezione dei dati.
3 Nel settore di loro competenza, fedpol e l’Ufficio di coordinamento adottano i provvedimenti organizzativi e tecnici atti a garantire la sicurezza dei dati personali.
- RS 235.11
- RS 128.1
- Nuovo testo giusta l’all. n. 23 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
Sezione 5: Disposizioni finali
Il DFGP e i Cantoni eseguono la presente ordinanza nei loro rispettivi settori.
Art. 21Modifica del diritto vigente
- Le mod. possono essere consultate alla RU 2004 5279.
Art. 22Disposizioni transitorie
1 Entro il 31 dicembre 2009 i Cantoni comunicano al fedpol la data di cancellazione per ogni profilo del DNA registrato nel sistema d’informazione e allestito in base all’ordinanza SIDNA del 31 maggio 20001.
2 In casi motivati, il DFGP può concedere una proroga.
- [RU 2000 1715, 2002 111 art. 19 n. 1]
Art. 22aValutazione delle modifiche del 17 dicembre 2021 della legge sui profili del DNA12
1 I pubblici ministeri dei Cantoni, il Ministero pubblico della Confederazione e l’Uditore in capo della giustizia militare comunicano a fedpol, in vista della valutazione secondo l’articolo 20a della legge sui profili del DNA, le decisioni pronunciate in virtù degli articoli 255 capoverso 3, 256, 258a o 258b CPP3 o degli articoli 73s capoverso 2, 73t, 73w o 73x della Procedura penale militare del 23 marzo 19794. Le comunicazioni avvengono sotto forma anonimizzata con indicazione del numero del caso.
2 Fedpol può chiedere informazioni supplementari ai servizi di polizia scientifica dei Cantoni, all’Ufficio di coordinamento e ai laboratori che trattano mandati di analisi per conto delle autorità di cui al capoverso 1.
3 Può attribuire mandati peritali esterni per questioni specifiche di genetica molecolare.
- Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 325).
- RU 2023 309
- RS 312.0
- RS 322.1
Art. 23Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.