Art. 1
Sono approvati:
- a.
l’Accordo del 26 ottobre 20041 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;
- b.
l’Accordo del 26 ottobre 20042 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera;
- c.
l’Accordo del 17 dicembre 20043 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d.
l’Accordo del 26 ottobre 20044 sotto forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Consiglio dell’Unione europea concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi.
Nell’ambito della Costituzione federale e della legge federale del 22 dicembre 19995 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione, la Confederazione e i Cantoni disciplinano in una convenzione, prima dell’entrata in vigore dei suddetti accordi, la partecipazione dei Cantoni alla trasposizione nel diritto svizzero e all’ulteriore sviluppo dell’acquis di Schengen e di Dublino.
Il Corpo delle guardie di confine adempie compiti di sicurezza in collaborazione con la polizia cantonale e federale. La sovranità cantonale in materia di polizia permane intatta. Il Corpo delle guardie di confine conserva almeno gli effettivi di cui disponeva il 31 dicembre 2003.
Le risorse di personale messe a disposizione dalla Svizzera all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera non possono andare a scapito della protezione delle frontiere nazionali.6
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli accordi di cui al capoverso 1.
- RS 0.362.31
- RS 0.142.392.68
- RS 0.362.32
- RS 0.362.1
- RS 138.1
- Introdotto dall’all. n. 2 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 462; FF 2020 6219).
