Législation

Legge federale del 21 dicembre 1995 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario

RS 351.20Non più in vigoreStato 01.01.201434 articoli

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  • RU 2013 2393in vigore il 01.01.2014
    introdotto: art. 34
  • RU 2008 4611in vigore il 01.01.2009
    introdotto: art. 1, 34 · modificato: art. 18, 31
  • RU 2006 2197in vigore il 01.01.2007
    modificato: art. 6, 12, 13, 24, 28 · abrogato: art. 14
  • RU 2003 2133in vigore il 01.04.2004
    modificato: art. 12, 14
  • RU 2002 1493in vigore il 01.07.2002
    introdotto: art. 34

5 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–9
  2. Capitolo 2Consegna delle persone perseguite ai Tribunali internazionali10–16
  3. Capitolo 3Altri atti di assistenza17–28
  4. Capitolo 4Esecuzione delle pene privative della libertà personale pronunciate dai Tribunali internazionali29–33
  5. Capitolo 5Disposizioni finali34

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista la competenza della Confederazione in materia di relazioni esterne; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 1995, decreta:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Sezione 1 Campo d’applicazione

Art. 1Scopo

1

 Il presente decreto1 disciplina la cooperazione con i Tribunali internazionali, istituiti con le Risoluzioni 827 (1993) e 955 (1994) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e organizzati secondo gli statuti ad esse allegati:

  1. a.

    per giudicare le persone ritenute responsabili di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario commesse sul territorio dell’ex Jugoslavia dal 1991 (Risoluzione 827 );

  2. b.

    per giudicare le persone ritenute responsabili di atti di genocidio o di altre violazioni gravi del diritto internazionale umanitario commessi sul territorio del Ruanda, nonché i cittadini ruandesi ritenuti responsabili di tali atti o violazioni commessi nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1994 sul territorio di Stati confinanti (Risoluzione 955 ).

2

 Il Consiglio federale può estendere il campo d’applicazione del presente decreto ad altri Tribunali internazionali che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituisce per giudicare le persone ritenute responsabili di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario, nella misura in cui tali Tribunali abbiano statuto e competenze analoghe a quelle di cui beneficiano i tribunali istituiti dalle Risoluzioni 827 (1993) e 955 (1994).2

  1. Oggi: LF (art. 163 cpv. 1 Cost. - RS 101); ciò vale per l’intero atto. Nota introdotta dal n. I della LF del 13 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4611; FF 2007 6831).
  2. Vedi le O del 12 feb. 2003 che estende al Tribunale speciale per la Sierra Leone il campo d’applicazione (RS 351.201.11) e dell’8 giu. 2012 sull’estensione del campo d’applicazione al Meccanismo internazionale incaricato di esercitare le funzioni residuali dei tribunali penali (RS 351.201.12).

Art. 2Rapporto con la legislazione sull’assistenza internazionale in materia penale

Fatte salve disposizioni contrarie del presente decreto, la legge federale del 20 marzo 19811 sull’assistenza internazionale in materia penale (legge sull’assistenza penale) e la relativa ordinanza del 24 febbraio 19822 si applicano per analogia alla cooperazione con i Tribunali internazionali.

  1. RS 351.1
  2. RS 351.11

Art. 3Estensione della cooperazione

1

 Il presente decreto disciplina tutte le procedure di cooperazione con i Tribunali internazionali, in particolare:

  1. a.

    la trasmissione spontanea di informazioni e mezzi di prova (art. 8);

  2. b.

    la desistenza a favore dei Tribunali internazionali (art. 9);

  3. c.

    la consegna di persone perseguite (cap. 2);

  4. d.

    gli atti di procedura e gli altri atti ufficiali richiesti dai Tribunali internazionali (altri atti di assistenza) (cap. 3);

  5. e.

    l’esecuzione di pene detentive pronunciate dai Tribunali internazionali (cap. 4).

2

 Non sono applicabili gli articoli 1 capoversi 3 e 4, e 2 a 8 della legge sull’assistenza penale1.

  1. RS 351.1

Sezione 2 Procedura in Svizzera

Art. 4Autorità federali

1

 L’Ufficio federale di giustizia1 (Ufficio federale) riceve le domande dai Tribunali internazionali.

2

 Tratta le domande di consegna delle persone perseguite e trasmette per esecuzione alle autorità competenti le domande concernenti gli altri atti di assistenza e l’esecuzione delle pene privative della libertà personale, fatto salvo l’articolo 18 capoverso 2.

3

 Può delegare l’attuazione parziale o totale di una procedura all’autorità federale che sarebbe stata competente se il reato fosse stato commesso in Svizzera.

4

 Non è applicabile l’articolo 17 della legge sull’assistenza penale2.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
  2. RS 351.1

Art. 5Autorità cantonali

1

 I Cantoni collaborano all’esecuzione della procedura di consegna delle persone perseguite ai Tribunali internazionali.

2

 Trattano le domande dei Tribunali internazionali relative agli altri atti di assistenza e procedono all’esecuzione delle pene privative della libertà personale pronunciate da quest’ultimi.

3

 Adempiono tali oneri sotto la sorveglianza della Confederazione.

4

 Disciplinano competenza, organizzazione e gestione delle autorità d’esecuzione.

Art. 6Vie ricorsuali

1

 Le decisioni di prima istanza delle autorità d’esecuzione sono impugnabili con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.1

2

 L’Ufficio federale può ricorrere contro le decisioni di un’autorità d’esecuzione e contro le decisioni del Tribunale penale federale.2

3

 L’articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa (sospensione dei termini) non è applicabile.4

4

 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.5

5

 Non sono applicabili gli articoli 23 a 266 della legge sull’assistenza penale7.

  1. Nuovo testo giusta il n. 31 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
  2. Nuovo testo giusta il n. 31 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
  3. RS 172.021
  4. Nuovo testo giusta il n. 31 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
  5. Nuovo testo giusta il n. 31 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
  6. Ora: art. 25 e 26.
  7. RS 351.1

Art. 7Misure provvisionali

1

 Misure provvisionali possono essere ordinate dall’autorità competente se un Tribunale internazionale ne fa richiesta al fine di mantenere una situazione esistente, di proteggere interessi giuridici minacciati o di preservare mezzi di prova.

2

 Allorquando vi è pericolo nel ritardo, l’Ufficio federale può ordinare tali misure non appena è annunciata una domanda e le informazioni fornite permettono di esaminare se tutte le condizioni sono adempiute.

3

 I ricorsi contro le decisioni prese in virtù dei capoversi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo.

4

 Non è applicabile l’articolo 18 della legge sull’assistenza penale1.

  1. RS 351.1

Sezione 3 Disposizioni speciali

Art. 8Trasmissione spontanea di informazioni e mezzi di prova ai Tribunali internazionali

1

 Tramite l’Ufficio federale, l’autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente al Tribunale internazionale interessato informazioni e mezzi di prova raccolti nel corso della propria indagine, se ritiene che tale trasmissione è atta a:

  1. a.

    permettere di avviare un perseguimento penale;

  2. b.

    facilitare lo svolgimento di un’inchiesta penale in corso, o

  3. c.

    permettere di presentare una domanda di assistenza alla Svizzera.

2

 La trasmissione di cui al capoverso 1 non ha effetto alcuno sulla procedura penale in corso in Svizzera.

3

 Il presente articolo non si applica ai mezzi di prova che toccano la sfera personale segreta.

Art. 9Desistenza a favore dei Tribunali internazionali

1

 Allorquando un Tribunale internazionale chiede che una giurisdizione svizzera desista in suo favore, l’Ufficio federale trasmette la domanda all’autorità competente dopo averne esaminato la ricevibilità formale.

2

 Il Tribunale militare di cassazione o la giurisdizione penale ordinaria competente desiste a favore del Tribunale internazionale se:

  1. a.

    la domanda verte sugli stessi elementi oggetto del procedimento penale in corso in Svizzera e

  2. b.

    il reato è di competenza del Tribunale internazionale.

3

 La desistenza ha gli effetti previsti dall’articolo 89 della legge sull’assistenza penale1.

  1. RS 351.1

Capitolo 2 Consegna delle persone perseguite ai Tribunali internazionali

Sezione 1 Condizioni

Art. 10

1

 Chiunque può essere deferito al Tribunale internazionale interessato ai fini del perseguimento penale se dalla domanda e dagli atti allegati risulta che il reato:

  1. a.

    è di competenza del Tribunale internazionale e

  2. b.

    è punibile secondo il diritto svizzero.

2

 Un cittadino svizzero può essere deferito al Tribunale internazionale interessato soltanto se quest’ultimo assicura di riconsegnarlo alla Svizzera a conclusione del procedimento.

3

 Non sono applicabili gli articoli 35 capoverso 1 e 36 a 40 della legge sull’assistenza penale1.

  1. RS 351.1

Sezione 2 Procedura

Art. 11Fermo

Chiunque può essere fermato ai fini di consegna a un Tribunale internazionale in virtù sia della domanda del Tribunale medesimo, sia di una segnalazione internazionale in un sistema di ricerca.

Art. 12Ordine di arresto

1

 L’Ufficio federale spicca un ordine di arresto ai fini di consegna della persona perseguita al Tribunale internazionale interessato. Il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo disposizione contraria della Corte o del suo presidente.1

2

 Può essere presentato un ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale entro un termine di dieci giorni a partire dalla notifica dell’ordine di arresto. Il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo disposizione contraria della Corte o del suo presidente.2 3

  1. Nuovo testo del per. giusta il n. 31 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
  2. Nuovo testo giusta il n. 31 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
  3. Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133; FF 2001 3764).

Art. 13Decisione di consegna

1

 L’Ufficio federale decide in merito alla consegna non appena ha ricevuto la domanda del Tribunale internazionale. Non sono applicabili gli articoli 53 e 55 capoverso 2 della legge sull’assistenza penale1.

2

 La decisione dell’Ufficio federale può essere impugnata con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.2

3

 …3

  1. RS 351.1
  2. Nuovo testo giusta il n. 31 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
  3. Abrogato dal n. 31 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 14Decisione di arresto e di consegna

1

 L’Ufficio federale spicca un ordine di arresto e statuisce sulla consegna con la stessa decisione non appena il Tribunale internazionale interessato gli abbia trasmesso una domanda ai fini di fermo e consegna. Non sono applicabili gli articoli 47 capoverso 1, 53 e 55 capoverso 2 della legge sull’assistenza penale1.

2

 La decisione dell’Ufficio federale può essere impugnata con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.2

3

 …3

  1. RS 351.1
  2. Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133; FF 2001 3764).
  3. Abrogato dal n. 31 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 15Spese

1

 La Confederazione assume le spese di detenzione e consegna al Tribunale internazionale.

2

 I beni della persona perseguita possono essere destinati alla copertura delle spese giusta il capoverso 1, a meno che non debbano essere consegnati al Tribunale internazionale interessato.

Sezione 3 Transito

Art. 16

1

 Su richiesta di uno Stato o di un Tribunale internazionale, l’Ufficio federale può autorizzare il transito di un detenuto senza procedere all’audizione.

2

 Tale autorizzazione non è impugnabile.

3

 Non è applicabile l’articolo 711 della legge sull’assistenza penale2.

  1. Ora: art. 20a.
  2. RS 351.1

Capitolo 3 Altri atti di assistenza

Sezione 1 Condizioni

Art. 17

1

 Escluse tutte le altre condizioni, l’assistenza è accordata se dalla domanda e dagli atti allegati risulta che il reato:

  1. a.

    è di competenza di un Tribunale internazionale e

  2. b.

    è punibile secondo il diritto svizzero, allorquando le misure richieste dal Tribunale internazionale implicano misure coercitive previste dal diritto procedurale.

2

 Non sono applicabili gli articoli 66 e 67 della legge sull’assistenza penale1.

  1. RS 351.1

Sezione 2 Trattazione della domanda

Art. 18Attribuzioni dell’Ufficio federale

1

 L’Ufficio federale esamina se la domanda sia ricevibile per quanto concerne la forma e la trasmette all’autorità d’esecuzione competente.

2

 Può decidere dell’ammissibilità dell’assistenza e dell’esecuzione:

  1. a.

    in casi complessi o d’importanza particolare, o

  2. b.

    se la domanda richiede indagini in più Cantoni.

3

 Se una domanda richiede indagini in più Cantoni oppure se concerne anche un’autorità federale, l’Ufficio federale può affidarne l’esecuzione a una sola autorità. Tale designazione non è soggetta a ricorso. Si applicano per analogia gli articoli 356–359 del Codice penale1.2

  1. RS 311.0
  2. Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4611; FF 2007 6831).

Art. 19Attribuzioni dell’autorità d’esecuzione

1

 L’autorità d’esecuzione statuisce in modo sommario sull’ammissibilità della domanda.

2

 Nei casi previsti dall’articolo 18 capoverso 2, l’autorità cantonale o federale prende le misure ordinate dall’Ufficio federale, senza intraprendere propri passi procedurali nel merito. Quando ritiene di avere trattato la domanda, l’autorità d’esecuzione trasmette gli atti all’Ufficio federale. Quest’ultimo esamina se è stato dato seguito alla domanda in modo completo e nelle forme richieste e, se necessario, rinvia l’incarto all’autorità d’esecuzione affinché lo completi.

3

 Non è applicabile l’articolo 79 capoverso 31, terzo periodo della legge sull’assistenza penale2.

  1. Questo cpv. ha ora un nuovo testo.
  2. RS 351.1

Art. 20Conclusione della procedura di assistenza

1

 Terminata la trattazione della domanda, l’autorità d’esecuzione decide sulla concessione e la portata dell’assistenza. Nei casi previsti dall’articolo 18 capoverso 2, la decisione spetta all’Ufficio federale.

2

 Non è applicabile l’articolo 831 della legge sull’assistenza penale2.

  1. Ora: art. 80d.
  2. RS 351.1

Art. 21Spese

1

 L’autorità d’esecuzione assume le spese di trattazione della domanda di assistenza.

2

 Non è applicabile l’articolo 841 della legge sull’assistenza penale2.

  1. Ora: art. 80q.
  2. RS 351.1

Sezione 3 Misure d’assistenza particolari

Art. 22Atti d’inchiesta svolti sul territorio svizzero

1

 Alle condizioni previste dall’articolo 17, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare il procuratore del Tribunale internazionale, che ne faccia richiesta, a svolgere atti d’inchiesta sul territorio svizzero.

2

 Tale autorizzazione è accordata dopo consultazione delle autorità cantonali interessate.

Art. 23Notifica diretta

Gli atti di procedura e le decisioni giudiziarie dei Tribunali internazionali possono essere notificati direttamente per via postale al destinatario in Svizzera.

Sezione 4 Vie ricorsuali

Art. 24Decisioni impugnabili

1

 La decisione dell’autorità d’esecuzione cantonale o federale in merito alla conclusione della procedura di assistenza, e nel contempo tutte le decisioni incidentali, possono essere impugnate con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.1

2

 In caso di pregiudizio immediato e irreparabile, le decisioni incidentali possono essere impugnate con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.2

  1. Nuovo testo giusta il n. 31 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
  2. Nuovo testo giusta il n. 31 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 25Diritto di ricorrere

1

 Ha diritto di ricorrere:

  1. a.

    l’Ufficio federale;

  2. b.

    chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa.

2

 Non è applicabile l’articolo 21 capoverso 3 della legge sull’assistenza penale1.

  1. RS 351.1

Art. 26Motivi di ricorso

1

 Il ricorso è ammissibile per violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento.

2

 Sono fatti salvi i motivi di ricorso previsti dal diritto cantonale di procedura.

Art. 27Termine di ricorso

Il termine di ricorso contro la decisione finale è di venti giorni dalla notifica scritta; in caso di decisione incidentale ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2, il termine è di dieci giorni.

Art. 28Effetto sospensivo

1

 Hanno effetto sospensivo soltanto i ricorsi contro la decisione finale o contro qualsiasi altra decisione che autorizzi la trasmissione al Tribunale internazionale interessato di informazioni inerenti alla sfera segreta o alla consegna di oggetti o di valori.1

2

 Le decisioni incidentali sono immediatamente esecutorie.

3

 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può accordare l’effetto sospensivo a decisioni di cui al capoverso 2, se l’avente diritto rende verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile.2

  1. Nuovo testo giusta il n. 31 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
  2. Nuovo testo giusta il n. 31 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Capitolo 4 Esecuzione delle pene privative della libertà personale pronunciate dai Tribunali internazionali

Sezione 1 Condizioni

Art. 29

1

 Una decisione definitiva ed esecutoria di un Tribunale internazionale può essere eseguita in Svizzera, su richiesta di quest’ultimo, se:

  1. a.

    la persona condannata dimora abitualmente in Svizzera e

  2. b.

    la condanna concerne un reato che, se commesso in Svizzera, sarebbe punibile.

2

 La decisione definitiva ed esecutiva di un Tribunale internazionale pronunciata nei confronti di un cittadino svizzero è eseguita in Svizzera se il condannato lo richiede.

3

 Non sono applicabili gli articoli 94 capoversi 1, 3 e 41, 95, 96 lettere b e c e 99 della legge sull’assistenza penale2.

  1. Ora: art. 94 cpv. 1 e 4.
  2. RS 351.1

Sezione 2 Procedura

Art. 30Decisione in merito alla domanda

1

 Dopo aver consultato l’autorità d’esecuzione, l’Ufficio federale statuisce in merito alla domanda del Tribunale internazionale interessato.

2

 Se accetta la domanda, l’Ufficio federale trasmette gli atti all’autorità d’esecuzione e ne informa il Tribunale internazionale.

3

 Non è applicabile l’articolo 104 capoverso 2 della legge sull’assistenza penale1.

  1. RS 351.1

Art. 31Esecuzione della sanzione

1

 La sanzione, stabilita nel corso della procedura d’exequatur dal giudice competente giusta l’articolo 342 del Codice penale1, è eseguita secondo il diritto svizzero.2

2

 Su richiesta del Tribunale internazionale interessato, l’Ufficio federale fornisce tutte le informazioni relative all’esecuzione della sanzione.

  1. RS 311.0
  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4611; FF 2007 6831).

Art. 32Domanda di grazia

Se la persona condannata presenta domanda di grazia, l’autorità competente la trasmette con relativa documentazione, tramite l’Ufficio federale, al Tribunale internazionale interessato.

Art. 33Spese

La Confederazione assume le spese d’esecuzione della sanzione.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 34

1

 Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

2

 È dichiarato urgente in virtù dell’articolo 89bis capoverso 1 della Costituzione federale1 ed entra in vigore il giorno dopo la promulgazione.

3

 Sottostà al referendum facoltativo conformemente all’articolo 89bis capoverso 2 della Costituzione federale2 e ha effetto fino al 31 dicembre 2003.

4

 La durata di validità del presente decreto è prorogata sino al 31 dicembre 2008.3

5

 La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2013.4

6

 La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2023.5

  1. [CS 1 3; RU 1949 1544]. A questa disp. corrisponde ora l’art. 165 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
  2. A questa disp. corrisponde ora l’art. 141 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
  3. Introdotto dall’art. 59 n. 2 della LF del 22 giu. 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1493; FF 2001 311).
  4. Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4611; FF 2007 6831).
  5. Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2393; FF 2012 5937).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2014. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).