Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
RS 351.11 · 50 articoli
OAIMP (RS 351.11) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 1a, modificato (RO 2020 3669) in vigore dal 01.11.2020
- Art. 5, modificato (RO 2006 4705) in vigore dal 01.01.2007
- Art. 4, modificato (RO 2003 3669) in vigore dal 01.04.2004
Estratto del testo (50 articoli)
Si considera che vi sia reciprocità anche se nell’altro Stato l’assistenza può essere ottenuta senza la partecipazione delle autorità.…
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può garantire la reciprocità ad altri Stati.…
1 Se un documento scritto contiene informazioni la cui comunicazione all’estero non è ammissibile, l’autorità esecutiva ne fa una copia o una fotocopia omettendo le indicazioni che devono essere tenute segre…
L’Ufficio federale vigila sull’applicazione della legge. Nei casi di rilevanza poli-tica, si consulta con la competente direzione del Dipartimento federale degli affari esteri.…
Nelle cause penali di competenza del Tribunale penale federale e non delegate a un’autorità cantonale (art. 18 della LF del 15 giu. 1934 sulla procedura penale), la proposta di estra…
Le decisioni di autorità cantonali e federali inerenti all’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale nonché decisioni della corte dei reclami penali del Tribunale penale federale devon…
Se un provvedimento d’assistenza presuppone il consenso dell’interessato (art. 7, 54, 70 e 101 della legge), questi dev’essere avvertito della possibilità di revocare il consenso e del termine concessogli a tal fine. Tale av…
Ove trattisi di decidere giusta l’articolo 17 della legge, le autorità esecutive trasmettono l’inserto alla competente autorità federale.…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
