Art. 1
La presente ordinanza definisce le disposizioni d’esecuzione sull’inchiesta mascherata di cui agli articoli 286–298 CPP.
Le disposizioni delle sezioni 4 e 5 si applicano unicamente ai procedimenti penali della Confederazione.

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 445 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), ordina:
La presente ordinanza definisce le disposizioni d’esecuzione sull’inchiesta mascherata di cui agli articoli 286–298 CPP.
Le disposizioni delle sezioni 4 e 5 si applicano unicamente ai procedimenti penali della Confederazione.
I documenti relativi all’intervento di cui all’articolo 291 capoverso 2 lettera c CPP devono essere tenuti separati dagli atti procedurali in modo da consentire in ogni momento una visione d’insieme completa ed esatta dell’attività dell’agente infiltrato. Essi sono conservati dalla polizia.
Se agli agenti infiltrati è stata assegnata un’identità fittizia o se è stato loro garantito l’anonimato, i documenti che potrebbero fornire informazioni sull’identità fittizia o sulla vera identità degli agenti vanno conservati separatamente dagli atti procedurali.
I rapporti di cui all’articolo 291 capoverso 2 lettera d CPP e il verbale relativo alle istruzioni prima dell’intervento di cui all’articolo 290 CPP fanno parte degli atti procedurali.
La richiesta del pubblico ministero all’Ufficio federale di polizia in virtù dell’articolo 295 capoversi 1 e 2 CPP comprende in particolare i punti seguenti:
la descrizione dei fatti;
l’importo desiderato e il taglio;
il collaboratore responsabile;
la firma della persona autorizzata a firmare.
Il pubblico ministero notifica all’Ufficio federale di polizia i nomi delle persone autorizzate a firmare.
In mancanza di una comunicazione preventiva, la richiesta è firmata dal procuratore.
La Banca nazionale mette a disposizione esclusivamente importi in franchi svizzeri. La restituzione avviene nella stessa valuta e nello stesso importo.
Se il pubblico ministero riceve il denaro tramite l’Ufficio federale di polizia, esso è restituito in franchi svizzeri e nello stesso importo all’Ufficio federale o alla Banca nazionale.1
Il pubblico ministero provvede personalmente a cambiare il denaro nella valuta di cui necessita.2
Le spese per preparare il denaro e le ulteriori spese connesse al suo ritiro sono a carico del pubblico ministero richiedente.
Al rapporto di lavoro degli agenti infiltrati e delle persone di contatto impiegati presso la Confederazione si applicano le disposizioni sul personale federale. Sono fatte salve le disposizioni della presente sezione.
Le spese supplementari degli agenti infiltrati e delle persone di contatto non coperte dalle indennità previste dalle disposizioni sul personale federale sono rimborsate, sempreché siano necessarie per la conduzione degli agenti infiltrati o per il comportamento adeguato al loro ruolo.
Le spese supplementari sono motivate e se possibile documentate.
La Confederazione indennizza i danni materiali subiti senza propria colpa dagli agenti infiltrati e dalle persone di contatto nell’esercizio della loro attività professionale.
Sono considerati infortuni professionali degli agenti infiltrati e delle persone di contatto anche gli infortuni dovuti ad un’azione rivolta contro di essi a causa della loro funzione.
Il datore di lavoro che, in virtù di una prestazione fornita, subentra nei diritti dell’agente infiltrato o dei suoi superstiti nei riguardi di terzi responsabili, rinuncia a far valere il danno se:
la riservatezza delle vera identità dell’agente infiltrato non può essere garantita; e
la vita e l’integrità personale dell’agente infiltrato o dei suoi familiari sono esposte a un serio pericolo.
Se durante o dopo l’intervento sono indispensabili misure per proteggere la vita e l’integrità personale degli agenti infiltrati, delle persone di contatto o dei loro familiari, l’Ufficio federale di polizia fornisce prestazioni adeguate oppure assume integralmente o parzialmente le relative spese.
Se la minaccia alla vita e all’integrità personale è stata provocata o incrementata intenzionalmente o per grave negligenza da un comportamento errato dell’avente diritto, l’Ufficio federale di polizia può ridurre adeguatamente le prestazioni o rifiutarle integralmente.
Di massima, l’assunzione delle spese è possibile unicamente per le misure precedentemente approvate dall’Ufficio federale di polizia. In caso di urgenza si può rinunciare all’approvazione preventiva.
Per l’impiego di un agente infiltrato di un altro corpo di polizia svizzero o straniero in virtù dell’articolo 287 CPP, l’Ufficio federale di polizia stipula un contratto di diritto pubblico con il servizio svizzero o straniero competente.1
Tale l contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Sono fatte salve le convenzioni concluse con un servizio straniero in virtù di un trattato internazionale.
…2
Nel quadro della politica assicurativa della Confederazione, l’Ufficio federale di polizia può stipulare in singoli casi per gli agenti infiltrati di un corpo di polizia straniero in particolare le assicurazioni seguenti:1
contro il rischio di infortuni, se la persona impiegata non è assicurata o non lo è sufficientemente in virtù del diritto applicabile;
contro i danni causati dalla persona impiegata in relazione all’esecuzione dei suoi obblighi di servizio.
L’Ufficio federale di polizia può assumere le spese per la stipulazione di un’assicurazione malattie se, in virtù del diritto applicabile, la persona impiegata è soggetta all’obbligo d’assicurazione in Svizzera.2
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2011. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).