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Ordinanza del 10 novembre 2004 sull'inchiesta mascherata (OFIM)

OFIMRS 312.81In vigoreStato 01.01.201115 articoli

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  • RU 2010 5999in vigore il 01.01.2011
    modificato: art. 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Contenuto e campo d’applicazione1
  2. Sezione 2: Documenti2
  3. Sezione 3: Importi necessari alla conclusione di un affare fittizio3–6
  4. Sezione 4: Disposizioni in materia di diritto del lavoro7–12
  5. Sezione 5: Impiegati di un altro corpo di polizia svizzero o straniero13–14
  6. Sezione 6: Entrata in vigore15

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 445 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), ordina:

Sezione 1: Contenuto e campo d’applicazione

Art. 1

1

 La presente ordinanza definisce le disposizioni d’esecuzione sull’inchiesta mascherata di cui agli articoli 286–298 CPP.

2

 Le disposizioni delle sezioni 4 e 5 si applicano unicamente ai procedimenti penali della Confederazione.

Sezione 2: Documenti

Art. 2

1

 I documenti relativi all’intervento di cui all’articolo 291 capoverso 2 lettera c CPP devono essere tenuti separati dagli atti procedurali in modo da consentire in ogni momento una visione d’insieme completa ed esatta dell’attività dell’agente infiltrato. Essi sono conservati dalla polizia.

2

 Se agli agenti infiltrati è stata assegnata un’identità fittizia o se è stato loro garantito l’anonimato, i documenti che potrebbero fornire informazioni sull’identità fittizia o sulla vera identità degli agenti vanno conservati separatamente dagli atti procedurali.

3

 I rapporti di cui all’articolo 291 capoverso 2 lettera d CPP e il verbale relativo alle istruzioni prima dell’intervento di cui all’articolo 290 CPP fanno parte degli atti procedurali.

Sezione 3: Importi necessari alla conclusione di un affare fittizio

Art. 3Richiesta del pubblico ministero1

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).

La richiesta del pubblico ministero all’Ufficio federale di polizia in virtù dell’articolo 295 capoversi 1 e 2 CPP comprende in particolare i punti seguenti:

  1. a.

    la descrizione dei fatti;

  2. b.

    l’importo desiderato e il taglio;

  3. c.

    il collaboratore responsabile;

  4. d.

    la firma della persona autorizzata a firmare.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).

Art. 4Diritto di firma1

1

 Il pubblico ministero notifica all’Ufficio federale di polizia i nomi delle persone autorizzate a firmare.

2

 In mancanza di una comunicazione preventiva, la richiesta è firmata dal procuratore.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).

Art. 5Valuta e importo

1

 La Banca nazionale mette a disposizione esclusivamente importi in franchi svizzeri. La restituzione avviene nella stessa valuta e nello stesso importo.

2

 Se il pubblico ministero riceve il denaro tramite l’Ufficio federale di polizia, esso è restituito in franchi svizzeri e nello stesso importo all’Ufficio federale o alla Banca nazionale.1

3

 Il pubblico ministero provvede personalmente a cambiare il denaro nella valuta di cui necessita.2

  1. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).
  2. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).

Art. 6Spese1

Le spese per preparare il denaro e le ulteriori spese connesse al suo ritiro sono a carico del pubblico ministero richiedente.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).

Sezione 4: Disposizioni in materia di diritto del lavoro

Art. 7Oggetto e campo d’applicazione

Al rapporto di lavoro degli agenti infiltrati e delle persone di contatto impiegati presso la Confederazione si applicano le disposizioni sul personale federale. Sono fatte salve le disposizioni della presente sezione.

Art. 8Risarcimento delle spese supplementari

1

 Le spese supplementari degli agenti infiltrati e delle persone di contatto non coperte dalle indennità previste dalle disposizioni sul personale federale sono rimborsate, sempreché siano necessarie per la conduzione degli agenti infiltrati o per il comportamento adeguato al loro ruolo.

2

 Le spese supplementari sono motivate e se possibile documentate.

Art. 9Prestazioni in caso di danno materiale

La Confederazione indennizza i danni materiali subiti senza propria colpa dagli agenti infiltrati e dalle persone di contatto nell’esercizio della loro attività professionale.

Art. 10Infortuni professionali

Sono considerati infortuni professionali degli agenti infiltrati e delle persone di contatto anche gli infortuni dovuti ad un’azione rivolta contro di essi a causa della loro funzione.

Art. 11Protezione della vera identità

Il datore di lavoro che, in virtù di una prestazione fornita, subentra nei diritti dell’agente infiltrato o dei suoi superstiti nei riguardi di terzi responsabili, rinuncia a far valere il danno se:

  1. a.

    la riservatezza delle vera identità dell’agente infiltrato non può essere garantita; e

  2. b.

    la vita e l’integrità personale dell’agente infiltrato o dei suoi familiari sono esposte a un serio pericolo.

Art. 12Ulteriori prestazioni1

1

 Se durante o dopo l’intervento sono indispensabili misure per proteggere la vita e l’integrità personale degli agenti infiltrati, delle persone di contatto o dei loro familiari, l’Ufficio federale di polizia fornisce prestazioni adeguate oppure assume integralmente o parzialmente le relative spese.

2

 Se la minaccia alla vita e all’integrità personale è stata provocata o incrementata intenzionalmente o per grave negligenza da un comportamento errato dell’avente diritto, l’Ufficio federale di polizia può ridurre adeguatamente le prestazioni o rifiutarle integralmente.

3

 Di massima, l’assunzione delle spese è possibile unicamente per le misure precedentemente approvate dall’Ufficio federale di polizia. In caso di urgenza si può rinunciare all’approvazione preventiva.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).

Sezione 5: Impiegati di un altro corpo di polizia svizzero o straniero

Art. 13Conclusione di un contratto

1

 Per l’impiego di un agente infiltrato di un altro corpo di polizia svizzero o straniero in virtù dell’articolo 287 CPP, l’Ufficio federale di polizia stipula un contratto di diritto pubblico con il servizio svizzero o straniero competente.1

2

 Tale l contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Sono fatte salve le convenzioni concluse con un servizio straniero in virtù di un trattato internazionale.

3

 …2

  1. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).
  2. Abrogato dal n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).

Art. 14Impiegati di un corpo di polizia straniero

1

 Nel quadro della politica assicurativa della Confederazione, l’Ufficio federale di polizia può stipulare in singoli casi per gli agenti infiltrati di un corpo di polizia straniero in particolare le assicurazioni seguenti:1

  1. a.

    contro il rischio di infortuni, se la persona impiegata non è assicurata o non lo è sufficientemente in virtù del diritto applicabile;

  2. b.

    contro i danni causati dalla persona impiegata in relazione all’esecuzione dei suoi obblighi di servizio.

2

 L’Ufficio federale di polizia può assumere le spese per la stipulazione di un’assicurazione malattie se, in virtù del diritto applicabile, la persona impiegata è soggetta all’obbligo d’assicurazione in Svizzera.2

  1. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).
  2. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5999).

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 15

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2011. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).