L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 124 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 2026, decreta:
Sezione 1 Contributo di solidarietà
1 La Confederazione accorda un contributo unico di solidarietà per le vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026. Il contributo intende sostenere in modo semplice e rapido le vittime e i loro congiunti.
2 Per ogni persona deceduta o gravemente ferita a causa dell’incendio è versato un importo forfettario di 50 000 franchi. Sono considerate gravemente ferite segnatamente le persone che hanno dovuto trascorrere almeno una notte in ospedale.
3 L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice il credito a preventivo per il contributo di solidarietà.
1 Il Cantone del Vallese determina gli aventi diritto e versa i contributi.
2 La Confederazione rimborsa al Cantone del Vallese i contributi da questo versati conformemente all’articolo 1 capoverso 2.
1 Il Cantone del Vallese riferisce ogni due mesi alla Confederazione in merito al versamento dei contributi.
2 L’obbligo di riferire vige sino al completo versamento di tutti i contributi.
3 I rapporti vanno presentati al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Sezione 2 Tavola rotonda
1 La Confederazione istituisce una tavola rotonda sul coordinamento delle diverse prestazioni a favore delle vittime e sulle esigenze dei soggetti coinvolti nell’incendio.
2 Nell’ambito della tavola rotonda possono essere svolti colloqui transattivi e definiti accordi stragiudiziali.
Art. 5Partecipazione
La partecipazione alla tavola rotonda è facoltativa. Non implica alcun riconoscimento di responsabilità e non esplica alcun effetto pregiudizievole sulle fasi preliminari del procedimento penale né sui procedimenti giudiziari.
Art. 6Presidenza e costi
1 Il Consiglio federale nomina il presidente della tavola rotonda.
2 La Confederazione assume i costi organizzativi della tavola rotonda.
Sezione 3 Trasparenza, regresso, trattamento di dati personali, referendum, entrata in vigore e durata di validità
Su richiesta della competente autorità della Confederazione, i beneficiari delle prestazioni di cui alla presente legge rendono noti tutte le prestazioni e tutti i contributi ricevuti.
1 Per le prestazioni fornite alle vittime e ai loro congiunti, la Confederazione ha un diritto di regresso nei confronti degli autori del danno e degli altri terzi responsabili. È surrogata, sino a concorrenza dei contributi da essa versati, nei diritti delle vittime e dei loro congiunti contro terzi in relazione all’incendio.
2 Se è possibile ottenere soltanto un risarcimento parziale dai terzi responsabili, sono soddisfatte in primo luogo le pretese delle vittime e dei loro congiunti.
3 Se vi sono più responsabili, questi rispondono in solido delle pretese di regresso della Confederazione.
4 Ai diritti passati alla Confederazione sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato. Per il diritto di regresso della Confederazione, i termini relativi decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui questa è venuta a conoscenza delle prestazioni che è chiamata ad erogare e della persona soggetta all’obbligo del risarcimento.
Art. 9Trattamento di dati personali
1 Le autorità cui compete l’esecuzione della presente legge sono autorizzate a trattare dati personali ai fini dell’adempimento dei compiti loro spettanti. Possono trattare dati personali degni di particolare protezione soltanto per quanto necessario.
2 In singoli casi possono comunicare dati ad autorità cantonali e federali per quanto necessario all’esecuzione della presente legge, e a tribunali civili, penali o amministrativi per quanto necessario in un procedimento in corso.
Art. 10Referendum, entrata in vigore e durata di validità
1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
2 Entra in vigore il 21 marzo 2026 con effetto sino al 31 dicembre 2040.