Législation

Legge federale del 20 marzo 2026 sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026

RS 312.53Stato 21.03.202610 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Contributo di solidarietà1–3
  2. Sezione 2Tavola rotonda4–6
  3. Sezione 3Trasparenza, regresso, trattamento di dati personali, referendum, entrata in vigore e durata di validità7–10

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 124 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 2026, decreta:

Sezione 1 Contributo di solidarietà

Art. 1Principio

1

 La Confederazione accorda un contributo unico di solidarietà per le vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026. Il contributo intende sostenere in modo semplice e rapido le vittime e i loro congiunti.

2

 Per ogni persona deceduta o gravemente ferita a causa dell’incendio è versato un importo forfettario di 50 000 franchi. Sono considerate gravemente ferite segnatamente le persone che hanno dovuto trascorrere almeno una notte in ospedale.

3

 L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice il credito a preventivo per il contributo di solidarietà.

Art. 2Versamento

1

 Il Cantone del Vallese determina gli aventi diritto e versa i contributi.

2

 La Confederazione rimborsa al Cantone del Vallese i contributi da questo versati conformemente all’articolo 1 capoverso 2.

Art. 3Rapporto

1

 Il Cantone del Vallese riferisce ogni due mesi alla Confederazione in merito al versamento dei contributi.

2

 L’obbligo di riferire vige sino al completo versamento di tutti i contributi.

3

 I rapporti vanno presentati al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Sezione 2 Tavola rotonda

Art. 4Principio

1

 La Confederazione istituisce una tavola rotonda sul coordinamento delle diverse prestazioni a favore delle vittime e sulle esigenze dei soggetti coinvolti nell’incendio.

2

 Nell’ambito della tavola rotonda possono essere svolti colloqui transattivi e definiti accordi stragiudiziali.

Art. 5Partecipazione

La partecipazione alla tavola rotonda è facoltativa. Non implica alcun riconoscimento di responsabilità e non esplica alcun effetto pregiudizievole sulle fasi preliminari del procedimento penale né sui procedimenti giudiziari.

Art. 6Presidenza e costi

1

 Il Consiglio federale nomina il presidente della tavola rotonda.

2

 La Confederazione assume i costi organizzativi della tavola rotonda.

Sezione 3 Trasparenza, regresso, trattamento di dati personali, referendum, entrata in vigore e durata di validità

Art. 7Trasparenza

Su richiesta della competente autorità della Confederazione, i beneficiari delle prestazioni di cui alla presente legge rendono noti tutte le prestazioni e tutti i contributi ricevuti.

Art. 8Regresso

1

 Per le prestazioni fornite alle vittime e ai loro congiunti, la Confederazione ha un diritto di regresso nei confronti degli autori del danno e degli altri terzi responsabili. È surrogata, sino a concorrenza dei contributi da essa versati, nei diritti delle vittime e dei loro congiunti contro terzi in relazione all’incendio.

2

 Se è possibile ottenere soltanto un risarcimento parziale dai terzi responsabili, sono soddisfatte in primo luogo le pretese delle vittime e dei loro congiunti.

3

 Se vi sono più responsabili, questi rispondono in solido delle pretese di regresso della Confederazione.

4

 Ai diritti passati alla Confederazione sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato. Per il diritto di regresso della Confederazione, i termini relativi decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui questa è venuta a conoscenza delle prestazioni che è chiamata ad erogare e della persona soggetta all’obbligo del risarcimento.

Art. 9Trattamento di dati personali

1

 Le autorità cui compete l’esecuzione della presente legge sono autorizzate a trattare dati personali ai fini dell’adempimento dei compiti loro spettanti. Possono trattare dati personali degni di particolare protezione soltanto per quanto necessario.

2

 In singoli casi possono comunicare dati ad autorità cantonali e federali per quanto necessario all’esecuzione della presente legge, e a tribunali civili, penali o amministrativi per quanto necessario in un procedimento in corso.

Art. 10Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1

 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

2

 Entra in vigore il 21 marzo 2026 con effetto sino al 31 dicembre 2040.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 21.03.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).