Législation

Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

RS 312.5 · 41 articoli

LAV (RS 312.5) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (41 articoli)

Art. 1, Principi

1 Ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all’aiuto conformemente alla presente legge (aiuto alle vittime). 2 Hanno diritto all’aiuto alle…

Art. 2, Forme dell’aiuto alle vittime

L’aiuto alle vittime comprende: a. la consulenza e l’aiuto immediato; b. l’aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; c. il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi;…

Art. 3, Campo d’applicazione territoriale

1 L’aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera. 2 Se il reato è stato commesso all’estero, le prestazioni dei consultori sono accordate alle condizioni di cui all’articolo…

Art. 4, Sussidiarietà dell’aiuto alle vittime

1 Le prestazioni dell’aiuto alle vittime sono accordate definitivamente solo se l’autore del reato o un’altra persona o istituzione debitrice non versa prestazioni o versa prestazioni insufficien…

Art. 5, Consulenza ed aiuto gratuiti

La consulenza, l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine fornito dai consultori sono gratuiti per la vittima e i suoi congiunti.…

Art. 6, Considerazione dei redditi nella concessione di altre prestazioni

1 Hanno diritto a un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi e all’indennizzo solo le vittime e i loro congiunti i cui redditi determina…

Art. 7, Trasferimento dei diritti al Cantone

1 Se, conformemente alla presente legge, un Cantone fornisce aiuto alle vittime, le pretese a prestazioni analoghe spettanti alla vittima o ai suo congiunti in ragione del reato passano al Cantone…

Art. 8, Informazione sull’aiuto alle vittime e annuncio dei casi

Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 3267 ; FF 2008 7093 ). Informazione sull’aiuto alle vittime e annuncio dei casi 1 Le autorità…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).