Législation

Ordinanza del 13 novembre 2019 sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (Ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)

RS 311.039.7In vigoreStato 01.01.202021 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Indice
  1. Sezione 1: Oggetto e scopo1–2
  2. Sezione 2: Misure3–6
  3. Sezione 3: Aiuti finanziari7–11
  4. Sezione 4: Disposizioni procedurali12–15
  5. Sezione 5: Obblighi dei beneficiari di aiuti finanziari16–18
  6. Sezione 6: Disposizioni finali19–21

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale; in conformità alla Convenzione del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ordina:

Sezione 1: Oggetto e scopo

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    l’attuazione di misure della Confederazione per prevenire la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

  2. b.

    l’attuazione di misure della Confederazione per promuovere la collaborazione e il coordinamento tra attori pubblici e privati nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica;

  3. c.

    la concessione di aiuti finanziari della Confederazione per misure secondo le lettere a e b attuate da terzi;

  4. d.

    la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a terzi che attuano regolarmente misure secondo le lettere a e b.

Art. 2Scopo

La presente ordinanza si prefigge di:

  1. a.

    contribuire a prevenire la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, segnatamente la violenza psichica, fisica e sessuale, le molestie sessuali, gli atti persecutori (stalking), i matrimoni forzati, le mutilazioni di organi genitali femminili, così come l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata;

  2. b.

    promuovere il coordinamento, la messa in rete e la collaborazione tra attori pubblici e privati nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica in Svizzera.

Sezione 2: Misure

Art. 3Genere di misure

1

 Sono considerate misure i programmi, i progetti e le attività regolari.

2

 Si intende per:

  1. a.

    programma: diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo globale comune;

  2. b.

    progetto: un insieme di singoli campi d’attività svolto una volta sola, per un periodo di tempo limitato, allo scopo di raggiungere un obiettivo nel rispetto del termine e delle risorse previste, garantendo un determinato livello di qualità;

  3. c.

    attività regolari: attività ricorrenti con obiettivi definiti volti a mantenerle o svilupparle.

Art. 4Obiettivi

Le misure servono in particolare:

  1. a.

    all’informazione, alla sensibilizzazione e al trasferimento di conoscenze a un ampio pubblico;

  2. b.

    alla formazione continua e allo sviluppo delle competenze degli specialisti;

  3. c.

    alla consulenza;

  4. d.

    al coordinamento e alla messa in rete di organizzazioni pubbliche e private;

  5. e.

    alla garanzia della qualità e alla valutazione delle misure di prevenzione;

  6. f.

    alla ricerca.

Art. 5Misure della Confederazione

1

 La Confederazione può attuare le misure seguenti:

  1. a.

    programmi e progetti a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale;

  2. b.

    altri programmi e progetti con carattere di modello, che possono essere trasposti in altre regioni o che permettono di sperimentare nuove strategie e metodi e che, per questo, sono d’interesse nazionale.

2

 Per attuare o sostenere le sue misure, la Confederazione può fare capo a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera.

3

 Consulta previamente i Cantoni se sono direttamente toccati i loro interessi.

Art. 6Misure di terzi

1

 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera per l’attuazione di misure in Svizzera.

2

 Può sostenere con aiuti finanziari organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera che attuano regolarmente misure in Svizzera.

3

 Non concede aiuti finanziari per l’attuazione di misure che comprendono attività politiche e lobbistiche.

Sezione 3: Aiuti finanziari

Art. 7Principi

1

 La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

2

 Non sussiste alcun diritto a contributi finanziari.

3

 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi (LSu).

4

 Il DFI stabilisce temi prioritari e obiettivi per la concessione di aiuti finanziari. In merito consulta previamente i Cantoni.

  1. RS 616.1

Art. 8Condizioni materiali

Gli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l’articolo 6 sono concessi soltanto se sono adempiute le seguenti condizioni:

  1. a.

    le misure sono attuate a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale oppure hanno carattere di modello e possono essere trasposte in altre regioni;

  2. b.

    le misure sono direttamente legate alla prevenzione di una o più forme di violenza oggetto della Convenzione di Istanbul e sono imperniate su attività che mirano a prevenire queste forme di violenza;

  3. c.

    le misure rispondono a un bisogno comprovato, sono sufficientemente motivate e il loro scopo può essere raggiunto in maniera efficace ed economica;

  4. d.

    le misure permettono di conseguire il maggior impatto possibile;

  5. e.

    l’organizzazione che attua le misure dispone di competenze tecniche nel settore della prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica;

  6. f.

    l’organizzazione che attua le misure si impegna a mettere a disposizione del pubblico, gratuitamente o a un prezzo ragionevole, eventuali risultati, prodotti e servizi e a informarlo su questi risultati, prodotti e servizi.

Art. 9Importo

1

 Gli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1 ammontano al massimo al 50 per cento delle uscite computabili per la relativa misura. Sono computabili le uscite direttamente connesse alla preparazione, all’attuazione e alla valutazione della misura.

2

 Gli aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 ammontano al massimo al 25 per cento dei mezzi di cui questi dispongono annualmente.

Art. 10Calcolo

1

 Gli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1 sono calcolati in funzione:

  1. a.

    del genere, dell’importanza nazionale e dell’urgenza della misura;

  2. b.

    dell’interesse che la misura riveste per la Confederazione;

  3. c.

    delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

2

 Gli aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 sono calcolati in funzione:

  1. a.

    del genere e dell’importanza nazionale dell’attività dell’organizzazione;

  2. b.

    dell’interesse che l’attività dell’organizzazione riveste per la Confederazione;

  3. c.

    delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

Art. 11Versamento

La Confederazione può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in funzione del grado di attuazione della misura.

Sezione 4: Disposizioni procedurali

Art. 12Base legale e forma giuridica

1

 La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu1.

2

 La Confederazione concede gli aiuti finanziari sulla base di:

  1. a.

    una decisione formale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LSu per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1;

  2. b.

    un contratto di prestazioni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LSu per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2.

3

 Gli aiuti finanziari sono concessi per una durata massima di quattro anni, con riserva della disponibilità creditizia.

  1. RS 616.1

Art. 13Domande

1

 Le domande di aiuti finanziari vanno presentate all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU).

2

 Esse devono permettere una valutazione completa dell’effetto preventivo perseguito. Se reputa una domanda incompleta, l’UFU dà al richiedente la possibilità di completarla.

3

 Le domande di aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1 devono contenere in particolare:

  1. a.

    indicazioni complete sul richiedente;

  2. b.

    una descrizione dettagliata della misura con indicazioni sull’obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti;

  3. c.

    lo scadenzario per l’attuazione della misura;

  4. d.

    un preventivo dettagliato delle spese.

4

 Le domande di aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 devono contenere in particolare:

  1. a.

    indicazioni complete sul richiedente;

  2. b.

    una descrizione dettagliata delle misure attuate regolarmente, con indicazioni sull’obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti;

  3. c.

    indicazioni sul finanziamento e sul preventivo dell’organizzazione.

5

 L’UFU emana direttive concernenti la procedura di domanda. In tali direttive stabilisce segnatamente i documenti da allegare alle domande.

Art. 14Esame delle domande e decisione

1

 L’UFU esamina le domande e decide sulla concessione degli aiuti finanziari.

2

 Per l’esame delle domande può ricorrere a perizie esterne.

3

 La decisione stabilisce in particolare:

  1. a.

    lo scopo dell’aiuto finanziario;

  2. b.

    l’importo dell’aiuto finanziario;

  3. c.

    i rapporti richiesti.

4

 Il rifiuto di una domanda avviene per scritto e va motivato.

Art. 15Condizioni e oneri

La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condizioni o agli oneri seguenti:

  1. a.

    coordinamento con altre misure;

  2. b.

    collaborazione con altri attori;

  3. c.

    ricorso a specialisti;

  4. d.

    verifica dell’attuazione e degli effetti della misura (valutazione).

Sezione 5: Obblighi dei beneficiari di aiuti finanziari

Art. 16Informazione e rendiconto

1

 Chi riceve contributi secondo l’articolo 6 deve fornire all’UFU in qualsiasi momento informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e permettergli di consultare i pertinenti documenti.

2

 Chi riceve contributi per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 deve inoltre rendere conto periodicamente all’UFU della propria gestione e della propria contabilità.

Art. 17Presentazione di rapporti

1

 Chi riceve contributi per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1 deve presentare all’UFU un rapporto sullo svolgimento e la conclusione della misura.

2

 Chi riceve contributi per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 deve presentare all’UFU ogni anno un rapporto sulle misure attuate regolarmente.

3

 L’UFU stabilisce la forma del rapporto nella decisione o nel contratto di prestazioni sugli aiuti finanziari.

Art. 18Menzione del sostegno della Confederazione

I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a menzionare gli aiuti finanziari ricevuti dall’UFU nei loro rapporti annuali e nella documentazione sul progetto destinata al pubblico.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19Valutazione

1

 L’UFU valuta periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia delle misure attuate e degli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione ai sensi della presente ordinanza.

2

 Può affidare la valutazione a specialisti esterni.

Art. 20Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 21Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).