Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale; in conformità alla Convenzione del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ordina:
Sezione 1: Oggetto e scopo
La presente ordinanza disciplina:
- a.
l’attuazione di misure della Confederazione per prevenire la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- b.
l’attuazione di misure della Confederazione per promuovere la collaborazione e il coordinamento tra attori pubblici e privati nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica;
- c.
la concessione di aiuti finanziari della Confederazione per misure secondo le lettere a e b attuate da terzi;
- d.
la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a terzi che attuano regolarmente misure secondo le lettere a e b.
La presente ordinanza si prefigge di:
- a.
contribuire a prevenire la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, segnatamente la violenza psichica, fisica e sessuale, le molestie sessuali, gli atti persecutori (stalking), i matrimoni forzati, le mutilazioni di organi genitali femminili, così come l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata;
- b.
promuovere il coordinamento, la messa in rete e la collaborazione tra attori pubblici e privati nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica in Svizzera.
Sezione 2: Misure
Art. 3Genere di misure
1 Sono considerate misure i programmi, i progetti e le attività regolari.
2 Si intende per:
- a.
programma: diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo globale comune;
- b.
progetto: un insieme di singoli campi d’attività svolto una volta sola, per un periodo di tempo limitato, allo scopo di raggiungere un obiettivo nel rispetto del termine e delle risorse previste, garantendo un determinato livello di qualità;
- c.
attività regolari: attività ricorrenti con obiettivi definiti volti a mantenerle o svilupparle.
Le misure servono in particolare:
- a.
all’informazione, alla sensibilizzazione e al trasferimento di conoscenze a un ampio pubblico;
- b.
alla formazione continua e allo sviluppo delle competenze degli specialisti;
- c.
- d.
al coordinamento e alla messa in rete di organizzazioni pubbliche e private;
- e.
alla garanzia della qualità e alla valutazione delle misure di prevenzione;
- f.
Art. 5Misure della Confederazione
1 La Confederazione può attuare le misure seguenti:
- a.
programmi e progetti a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale;
- b.
altri programmi e progetti con carattere di modello, che possono essere trasposti in altre regioni o che permettono di sperimentare nuove strategie e metodi e che, per questo, sono d’interesse nazionale.
2 Per attuare o sostenere le sue misure, la Confederazione può fare capo a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera.
3 Consulta previamente i Cantoni se sono direttamente toccati i loro interessi.
Art. 6Misure di terzi
1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera per l’attuazione di misure in Svizzera.
2 Può sostenere con aiuti finanziari organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera che attuano regolarmente misure in Svizzera.
3 Non concede aiuti finanziari per l’attuazione di misure che comprendono attività politiche e lobbistiche.
Sezione 3: Aiuti finanziari
1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.
2 Non sussiste alcun diritto a contributi finanziari.
3 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi (LSu).
4 Il DFI stabilisce temi prioritari e obiettivi per la concessione di aiuti finanziari. In merito consulta previamente i Cantoni.
- RS 616.1
Art. 8Condizioni materiali
Gli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l’articolo 6 sono concessi soltanto se sono adempiute le seguenti condizioni:
- a.
le misure sono attuate a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale oppure hanno carattere di modello e possono essere trasposte in altre regioni;
- b.
le misure sono direttamente legate alla prevenzione di una o più forme di violenza oggetto della Convenzione di Istanbul e sono imperniate su attività che mirano a prevenire queste forme di violenza;
- c.
le misure rispondono a un bisogno comprovato, sono sufficientemente motivate e il loro scopo può essere raggiunto in maniera efficace ed economica;
- d.
le misure permettono di conseguire il maggior impatto possibile;
- e.
l’organizzazione che attua le misure dispone di competenze tecniche nel settore della prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica;
- f.
l’organizzazione che attua le misure si impegna a mettere a disposizione del pubblico, gratuitamente o a un prezzo ragionevole, eventuali risultati, prodotti e servizi e a informarlo su questi risultati, prodotti e servizi.
1 Gli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1 ammontano al massimo al 50 per cento delle uscite computabili per la relativa misura. Sono computabili le uscite direttamente connesse alla preparazione, all’attuazione e alla valutazione della misura.
2 Gli aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 ammontano al massimo al 25 per cento dei mezzi di cui questi dispongono annualmente.
1 Gli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1 sono calcolati in funzione:
- a.
del genere, dell’importanza nazionale e dell’urgenza della misura;
- b.
dell’interesse che la misura riveste per la Confederazione;
- c.
delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.
2 Gli aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 sono calcolati in funzione:
- a.
del genere e dell’importanza nazionale dell’attività dell’organizzazione;
- b.
dell’interesse che l’attività dell’organizzazione riveste per la Confederazione;
- c.
delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.
La Confederazione può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in funzione del grado di attuazione della misura.
Sezione 4: Disposizioni procedurali
Art. 12Base legale e forma giuridica
1 La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu1.
2 La Confederazione concede gli aiuti finanziari sulla base di:
- a.
una decisione formale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LSu per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1;
- b.
un contratto di prestazioni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LSu per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2.
3 Gli aiuti finanziari sono concessi per una durata massima di quattro anni, con riserva della disponibilità creditizia.
- RS 616.1
1 Le domande di aiuti finanziari vanno presentate all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU).
2 Esse devono permettere una valutazione completa dell’effetto preventivo perseguito. Se reputa una domanda incompleta, l’UFU dà al richiedente la possibilità di completarla.
3 Le domande di aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1 devono contenere in particolare:
- a.
indicazioni complete sul richiedente;
- b.
una descrizione dettagliata della misura con indicazioni sull’obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti;
- c.
lo scadenzario per l’attuazione della misura;
- d.
un preventivo dettagliato delle spese.
4 Le domande di aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 devono contenere in particolare:
- a.
indicazioni complete sul richiedente;
- b.
una descrizione dettagliata delle misure attuate regolarmente, con indicazioni sull’obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti;
- c.
indicazioni sul finanziamento e sul preventivo dell’organizzazione.
5 L’UFU emana direttive concernenti la procedura di domanda. In tali direttive stabilisce segnatamente i documenti da allegare alle domande.
Art. 14Esame delle domande e decisione
1 L’UFU esamina le domande e decide sulla concessione degli aiuti finanziari.
2 Per l’esame delle domande può ricorrere a perizie esterne.
3 La decisione stabilisce in particolare:
- a.
lo scopo dell’aiuto finanziario;
- b.
l’importo dell’aiuto finanziario;
- c.
4 Il rifiuto di una domanda avviene per scritto e va motivato.
Art. 15Condizioni e oneri
La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condizioni o agli oneri seguenti:
- a.
coordinamento con altre misure;
- b.
collaborazione con altri attori;
- c.
- d.
verifica dell’attuazione e degli effetti della misura (valutazione).
Sezione 5: Obblighi dei beneficiari di aiuti finanziari
Art. 16Informazione e rendiconto
1 Chi riceve contributi secondo l’articolo 6 deve fornire all’UFU in qualsiasi momento informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e permettergli di consultare i pertinenti documenti.
2 Chi riceve contributi per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 deve inoltre rendere conto periodicamente all’UFU della propria gestione e della propria contabilità.
Art. 17Presentazione di rapporti
1 Chi riceve contributi per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1 deve presentare all’UFU un rapporto sullo svolgimento e la conclusione della misura.
2 Chi riceve contributi per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 deve presentare all’UFU ogni anno un rapporto sulle misure attuate regolarmente.
3 L’UFU stabilisce la forma del rapporto nella decisione o nel contratto di prestazioni sugli aiuti finanziari.
Art. 18Menzione del sostegno della Confederazione
I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a menzionare gli aiuti finanziari ricevuti dall’UFU nei loro rapporti annuali e nella documentazione sul progetto destinata al pubblico.
Sezione 6: Disposizioni finali
1 L’UFU valuta periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia delle misure attuate e degli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione ai sensi della presente ordinanza.
2 Può affidare la valutazione a specialisti esterni.
Art. 20Tutela giurisdizionale
La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 21Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.