Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale, ordina:
Sezione 1: Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
la concessione di aiuti finanziari federali per misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento in tutte le sue forme;
- b.
le misure della Confederazione che perseguono gli obiettivi di cui alla lettera a.
Sezione 2: Misure
Le misure servono in particolare:
- a.
- b.
- c.
al trasferimento di conoscenze;
- d.
- e.
alla formazione continua;
- f.
allo sviluppo delle competenze;
- g.
- h.
allo sviluppo di reti di contatti;
- i.
Art. 3Tipi di misure
1 Per misure s’intendono:
- a.
programmi e progetti, nuovi o esistenti;
- b.
- c.
2 S’intende per:
- a.
programma: diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo globale comune;
- b.
progetto: un insieme di singoli campi d’attività svolto una sola volta, per un periodo di tempo limitato, allo scopo di raggiungere un obiettivo nel rispetto del termine e delle risorse previste, garantendo un determinato livello di qualità.
Sezione 3: Responsabili delle misure
La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato, con sede in Svizzera, per l’attuazione di misure in Svizzera.
Art. 5Confederazione
1 La Confederazione può contribuire allo svolgimento di manifestazioni incentrate sui temi della radicalizzazione e dell’estremismo violento.
2 Essa può promuovere lo scambio tra esperti su scala nazionale e internazionale.
3 Per l’attuazione di misure ai sensi dei capoversi 1 e 2, essa può collaborare con i Cantoni e altri attori pubblici o privati.
Sezione 4: Aiuti finanziari
1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.
2 Non sussiste alcun diritto a prestazioni finanziarie.
3 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana, su proposta del Gruppo di accompagnamento strategico (art. 10), un ordine di priorità per la valutazione delle richieste ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi (LSu).
- RS 616.1
Art. 7Condizioni materiali
1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi per le misure che:
- a.
conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile;
- b.
hanno un effetto duraturo; e
- c.
prevedono una valutazione interna o esterna della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all’entità della misura, indicando obiettivi intermedi e finali verificabili.
2 Sono concessi aiuti finanziari soltanto a misure che non comportano un impegno finanziario a lungo termine da parte della Confederazione.
3 Non sono assunti i costi né per l’elaborazione di progetti o per le spese legate al rilevamento delle esigenze e alle verifiche preliminari, né per le prestazioni già fornite.
1 Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:
- a.
del tipo e dell’importanza della misura;
- b.
dell’interesse che la misura riveste per la Confederazione;
- c.
delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.
2 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili della misura interessata. Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all’attuazione e alla valutazione della misura.
Sezione 5: Competenze e collaborazione per misure di terzi
Art. 9Coordinamento
Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza, il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) adempie i seguenti compiti:
- a.
riceve le richieste di aiuti finanziari, ne conferma la ricezione, ne verifica la completezza e chiede, ove necessario, di trasmettere informazioni mancanti o aggiuntive;
- b.
esamina il contenuto delle richieste, formula un parere per ogni richiesta e lo presenta all’Ufficio federale di polizia (fedpol);
- c.
offre sostegno a fedpol per l’esame dei rapporti e dei conteggi finali presentati dai beneficiari degli aiuti finanziari;
- d.
valuta periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia della presente ordinanza; può affidare questa valutazione a specialisti esterni;
- e.
d’intesa con fedpol e previa consultazione del Gruppo di accompagnamento strategico, riferisce al capo del DFGP in merito all’adeguatezza e all’efficacia della presente ordinanza e ne informa i Cantoni, le città e i Comuni.
Art. 10Gruppo di accompagnamento strategico
1 Il Gruppo di accompagnamento strategico è composto di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei Comuni.
2 Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza, adempie i seguenti compiti:
- a.
stabilisce temi prioritari e obiettivi per la concessione di aiuti finanziari;
- b.
istituisce un ordine di priorità ai sensi dell’articolo 13 LSu1, se le richieste presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili.
- RS 616.1
Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza, fedpol adempie i seguenti compiti:
- a.
sulla base dei pareri formulati dal Segretariato della RSS, decide in merito alla concessione di aiuti finanziari;
- b.
comunica al Segretariato della RSS e al Gruppo di accompagnamento strategico la decisione sulla concessione di aiuti finanziari;
- c.
informa il Gruppo di accompagnamento strategico se le richieste presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili;
- d.
esamina i rapporti e i conteggi finali presentati dai beneficiari degli aiuti finanziari.
Sezione 6: Procedura per la concessione di aiuti finanziari
Art. 12Base legale e forma giuridica
1 Fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di una decisione formale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LSu1.
2 La decisione formale definisce segnatamente:
- a.
lo scopo dell’aiuto finanziario;
- b.
l’importo massimo dell’aiuto finanziario;
- c.
eventuali condizioni e oneri per la concessione dell’aiuto finanziario (art. 13);
- d.
i rapporti da presentare;
- e.
la garanzia della qualità.
- RS 616.1
Art. 13Condizioni e oneri
La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condizioni e agli oneri seguenti:
- a.
coordinamento con altre misure;
- b.
collaborazione con altri attori;
- c.
Le richieste possono essere presentate al Segretariato della RSS in risposta a un annuncio pubblicato da quest’ultimo. Il termine per la presentazione delle richieste è stabilito nell’annuncio.
1 Gli aiuti finanziari sono versati da fedpol conformemente all’articolo 23 LSu1.
2 I versamenti parziali sono vincolati a determinate condizioni e oneri.
- RS 616.1
Sezione 7: Obblighi dei beneficiari degli aiuti finanziari
Art. 16Informazione e rendiconto
1 I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a fedpol informazioni sull’impiego dei medesimi e a permettergli la consultazione dei documenti pertinenti.
2 Devono presentare a fedpol e al Segretariato della RSS un rapporto e un conteggio finali. All’interno di questi ultimi illustrano lo svolgimento e il risultato della misura e fanno un rendiconto dell’utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione formale.
Art. 17Indicazione relativa al sostegno della Confederazione
I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a menzionare gli aiuti finanziari ottenuti dalla Confederazione nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico.
Sezione 8: Protezione giuridica
La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Sezione 9: Entrata in vigore e validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018 con effetto sino al 30 giugno 2023.
2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2028.1
- Introdotto dal n. I dell’O del 19 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 217).