Législation

Ordinanza del 16 maggio 2018 sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento (Ordinanza contro la radicalizzazione e l'estremismo)

RS 311.039.5In vigoreStato 01.07.202319 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Oggetto1
  2. Sezione 2: Misure2–3
  3. Sezione 3: Responsabili delle misure4–5
  4. Sezione 4: Aiuti finanziari6–8
  5. Sezione 5: Competenze e collaborazione per misure di terzi9–11
  6. Sezione 6: Procedura per la concessione di aiuti finanziari12–15
  7. Sezione 7: Obblighi dei beneficiari degli aiuti finanziari16–17
  8. Sezione 8: Protezione giuridica18
  9. Sezione 9: Entrata in vigore e validità19

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale, ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    la concessione di aiuti finanziari federali per misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento in tutte le sue forme;

  2. b.

    le misure della Confederazione che perseguono gli obiettivi di cui alla lettera a.

Sezione 2: Misure

Art. 2Obiettivi

Le misure servono in particolare:

  1. a.

    alla sensibilizzazione;

  2. b.

    all’informazione;

  3. c.

    al trasferimento di conoscenze;

  4. d.

    alla consulenza;

  5. e.

    alla formazione continua;

  6. f.

    allo sviluppo delle competenze;

  7. g.

    alla ricerca;

  8. h.

    allo sviluppo di reti di contatti;

  9. i.

    alla collaborazione.

Art. 3Tipi di misure

1

 Per misure s’intendono:

  1. a.

    programmi e progetti, nuovi o esistenti;

  2. b.

    manifestazioni;

  3. c.

    lo scambio tra esperti.

2

 S’intende per:

  1. a.

    programma: diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo globale comune;

  2. b.

    progetto: un insieme di singoli campi d’attività svolto una sola volta, per un periodo di tempo limitato, allo scopo di raggiungere un obiettivo nel rispetto del termine e delle risorse previste, garantendo un determinato livello di qualità.

Sezione 3: Responsabili delle misure

Art. 4Terzi

La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato, con sede in Svizzera, per l’attuazione di misure in Svizzera.

Art. 5Confederazione

1

 La Confederazione può contribuire allo svolgimento di manifestazioni incentrate sui temi della radicalizzazione e dell’estremismo violento.

2

 Essa può promuovere lo scambio tra esperti su scala nazionale e internazionale.

3

 Per l’attuazione di misure ai sensi dei capoversi 1 e 2, essa può collaborare con i Cantoni e altri attori pubblici o privati.

Sezione 4: Aiuti finanziari

Art. 6Principi

1

 La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

2

 Non sussiste alcun diritto a prestazioni finanziarie.

3

 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana, su proposta del Gruppo di accompagnamento strategico (art. 10), un ordine di priorità per la valutazione delle richieste ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi (LSu).

  1. RS 616.1

Art. 7Condizioni materiali

1

 Gli aiuti finanziari possono essere concessi per le misure che:

  1. a.

    conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile;

  2. b.

    hanno un effetto duraturo; e

  3. c.

    prevedono una valutazione interna o esterna della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all’entità della misura, indicando obiettivi intermedi e finali verificabili.

2

 Sono concessi aiuti finanziari soltanto a misure che non comportano un impegno finanziario a lungo termine da parte della Confederazione.

3

 Non sono assunti i costi né per l’elaborazione di progetti o per le spese legate al rilevamento delle esigenze e alle verifiche preliminari, né per le prestazioni già fornite.

Art. 8Calcolo

1

 Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:

  1. a.

    del tipo e dell’importanza della misura;

  2. b.

    dell’interesse che la misura riveste per la Confederazione;

  3. c.

    delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

2

 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili della misura interessata. Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all’attuazione e alla valutazione della misura.

Sezione 5: Competenze e collaborazione per misure di terzi

Art. 9Coordinamento

Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza, il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) adempie i seguenti compiti:

  1. a.

    riceve le richieste di aiuti finanziari, ne conferma la ricezione, ne verifica la completezza e chiede, ove necessario, di trasmettere informazioni mancanti o aggiuntive;

  2. b.

    esamina il contenuto delle richieste, formula un parere per ogni richiesta e lo presenta all’Ufficio federale di polizia (fedpol);

  3. c.

    offre sostegno a fedpol per l’esame dei rapporti e dei conteggi finali presentati dai beneficiari degli aiuti finanziari;

  4. d.

    valuta periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia della presente ordinanza; può affidare questa valutazione a specialisti esterni;

  5. e.

    d’intesa con fedpol e previa consultazione del Gruppo di accompagnamento strategico, riferisce al capo del DFGP in merito all’adeguatezza e all’efficacia della presente ordinanza e ne informa i Cantoni, le città e i Comuni.

Art. 10Gruppo di accompagnamento strategico

1

 Il Gruppo di accompagnamento strategico è composto di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei Comuni.

2

 Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza, adempie i seguenti compiti:

  1. a.

    stabilisce temi prioritari e obiettivi per la concessione di aiuti finanziari;

  2. b.

    istituisce un ordine di priorità ai sensi dell’articolo 13 LSu1, se le richieste presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili.

  1. RS 616.1

Art. 11Fedpol

Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza, fedpol adempie i seguenti compiti:

  1. a.

    sulla base dei pareri formulati dal Segretariato della RSS, decide in merito alla concessione di aiuti finanziari;

  2. b.

    comunica al Segretariato della RSS e al Gruppo di accompagnamento strategico la decisione sulla concessione di aiuti finanziari;

  3. c.

    informa il Gruppo di accompagnamento strategico se le richieste presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili;

  4. d.

    esamina i rapporti e i conteggi finali presentati dai beneficiari degli aiuti finanziari.

Sezione 6: Procedura per la concessione di aiuti finanziari

Art. 12Base legale e forma giuridica

1

 Fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di una decisione formale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LSu1.

2

 La decisione formale definisce segnatamente:

  1. a.

    lo scopo dell’aiuto finanziario;

  2. b.

    l’importo massimo dell’aiuto finanziario;

  3. c.

    eventuali condizioni e oneri per la concessione dell’aiuto finanziario (art. 13);

  4. d.

    i rapporti da presentare;

  5. e.

    la garanzia della qualità.

  1. RS 616.1

Art. 13Condizioni e oneri

La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condizioni e agli oneri seguenti:

  1. a.

    coordinamento con altre misure;

  2. b.

    collaborazione con altri attori;

  3. c.

    ricorso a specialisti.

Art. 14Richieste

Le richieste possono essere presentate al Segretariato della RSS in risposta a un annuncio pubblicato da quest’ultimo. Il termine per la presentazione delle richieste è stabilito nell’annuncio.

Art. 15Versamento

1

 Gli aiuti finanziari sono versati da fedpol conformemente all’articolo 23 LSu1.

2

 I versamenti parziali sono vincolati a determinate condizioni e oneri.

  1. RS 616.1

Sezione 7: Obblighi dei beneficiari degli aiuti finanziari

Art. 16Informazione e rendiconto

1

 I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a fedpol informazioni sull’impiego dei medesimi e a permettergli la consultazione dei documenti pertinenti.

2

 Devono presentare a fedpol e al Segretariato della RSS un rapporto e un conteggio finali. All’interno di questi ultimi illustrano lo svolgimento e il risultato della misura e fanno un rendiconto dell’utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione formale.

Art. 17Indicazione relativa al sostegno della Confederazione

I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a menzionare gli aiuti finanziari ottenuti dalla Confederazione nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico.

Sezione 8: Protezione giuridica

Art. 18

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Sezione 9: Entrata in vigore e validità

Art. 19

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018 con effetto sino al 30 giugno 2023.

2

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2028.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 19 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 217).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).