Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale; in esecuzione degli articoli 5 e 6 della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani, ordina:
Sezione 1: Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
l’attuazione da parte della Confederazione di misure di prevenzione ai sensi degli articoli 5 e 6 della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani;
- b.
la concessione di aiuti finanziari federali per misure ai sensi della lettera a attuate da terzi;
- c.
- d.
gli altri compiti dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) nell’ambito della lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.
Sezione 2: Misure di prevenzione
Art. 2Tipi di misure e loro obiettivi
1 Sono considerate misure di prevenzione i programmi, le attività regolari e i progetti.
2 Le misure servono alla sensibilizzazione, all’informazione, al trasferimento di conoscenze, alla consulenza, all’assistenza, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze, alla ricerca e alla valutazione.
3 Le misure devono contribuire a:
- a.
prevenire la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento;
- b.
scoraggiare la domanda che favorisce tutte le forme di sfruttamento di esseri umani ed è all'origine della tratta di esseri umani; o
- c.
fornire sostegno alle persone coinvolte al fine di evitare che diventino nuovamente vittime della tratta di esseri umani (retrafficking) e di consentire la loro integrazione sociale.
Art. 3Misure della Confederazione
1 La Confederazione può attuare le misure seguenti:
- a.
campagne e programmi di informazione e di sensibilizzazione nazionali o sovraregionali;
- b.
progetti scientifici in Svizzera.
2 Per attuare o sostenere le sue misure, la Confederazione può fare capo a organizzazioni di diritto privato o pubblico.
3 La Confederazione collabora con i Cantoni e altri importanti attori pubblici o privati. Consulta preventivamente i Cantoni se i loro interessi sono toccati.
Art. 4Misure di terzi1
La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari organizzazioni di diritto pubblico e privato con sede in Svizzera per l’attuazione in Svizzera di misure di cui all’articolo 2.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 319),
Sezione 3: Aiuti finanziari
1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.
2 Non sussiste alcun diritto a prestazioni finanziarie.
3 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, fedpol istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi (LSu). In tale contesto sono considerate in primo luogo le misure di prevenzione che:
- a.
tengono conto degli obiettivi prioritari stabiliti annualmente;
- b.
soddisfano al meglio i requisiti in termini di qualità;
- c.
garantiscono un impiego appropriato delle risorse.
4 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce gli obiettivi prioritari di cui al capoverso 3 lettera a.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 319).
- RS 616.1
Art. 6Importo massimo
1 Gli aiuti finanziari per le misure di terzi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.
2 Sono computabili le spese direttamente connesse alla preparazione e all’attuazione della misura.
3 Gli aiuti finanziari per il sostegno di misure ricorrenti ammontano al massimo al 25 per cento dei costi di tali misure.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 319).
1 Gli aiuti finanziari per l’attuazione di misure di terzi sono calcolati in funzione:
- a.
del tipo e dell’importanza della misura;
- b.
dell’interesse della Confederazione alla misura;
- c.
delle prestazioni dell’organizzazione medesima, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.
2 Gli aiuti finanziari a sostegno di organizzazioni sono calcolati in funzione:
- a.
dell’interesse della Confederazione all’attività dell’organizzazione;
- b.
delle prestazioni dell’organizzazione medesima, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.
Fedpol1 può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in funzione del grado di attuazione della misura.
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 319). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 4: Procedura
Art. 9Base legale e forma giuridica
1 La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu1.2
2 Fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di:
- a.
una decisione formale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LSu per l’attuazione di progetti;
- b.
un contratto ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LSu per le attività regolari, i programmi e le campagne nonché per il sostegno a organizzazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2.
3 Il contratto definisce segnatamente:
- a.
l’obiettivo dell’aiuto finanziario;
- b.
l’importo dell’aiuto finanziario;
- c.
- d.
la garanzia della qualità.
4 Il contratto è concluso per una durata massima di quattro anni, con riserva della disponibilità creditizia.
- RS 616.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 319).
1 Le richieste di aiuti finanziari per misure la cui attuazione è prevista per l’anno civile successivo devono essere presentate a fedpol entro il 31 luglio. Una richiesta di aiuti finanziari per un progetto i cui costi complessivi non superano i 10 000 franchi può essere presentata in qualsiasi momento.1
2 Fedpol emana direttive concernenti la procedura di richiesta. In esse stabilisce segnatamente i documenti da allegare alle richieste.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 319).
Art. 11Esame delle richieste e decisione
1 Fedpol di polizia esamina le richieste e decide sulla concessione degli aiuti finanziari.
2 Se ritiene una richiesta incompleta, Fedpol dà al richiedente la possibilità di completarla.
3 Il rifiuto di una richiesta avviene per scritto e va motivato.
Art. 12Condizioni e oneri
Fedpol può vincolare la concessione di aiuti finanziari a condizioni e oneri.
Sezione 5: ...
- Abrogato dal n. I dell’O del 9 giu. 2023, con effetto dal 1° ago. 2023 (RU 2023 319).
Sezione 6: Obbligo di informazione e di rendiconto, valutazione
Art. 14Obbligo di informazione e di rendiconto
1 I beneficiari di contributi secondo la presente ordinanza sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a Fedpol informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e, su richiesta, a permettergli di consultare i documenti pertinenti.
2 Le organizzazioni di diritto privato o pubblico di cui all’articolo 3 capoverso 2 sono tenute a rendere conto periodicamente a Fedpol della loro gestione e della loro contabilità.
1 Fedpol valuta periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia delle misure e degli aiuti finanziari della Confederazione.
2 Fedpol riferisce periodicamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia i risultati della valutazione.
3 Fedpol può affidare la valutazione a specialisti esterni.
Sezione 6a: Altri compiti di fedpol
1 Fedpol adempie i seguenti compiti al fine di prevenire e combattere la tratta di esseri umani:
- a.
elabora strategie e piani su scala nazionale nei settori della prevenzione, del perseguimento penale, della protezione delle vittime e della collaborazione, segnatamente sotto forma di piani nazionali che sono sottoposti per approvazione al Consiglio federale;
- b.
coordina le misure strategiche e operative dei servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni;
- c.
gestisce un centro di contatto e di mediazione per richieste e informazioni provenienti dalla Svizzera e dall’estero;
- d.
propone ed elabora offerte specialistiche di formazione e di informazione;
- e.
analizza costantemente la situazione concernente la tratta di esseri umani e redige periodicamente rapporti sulla situazione;
- f.
elabora e coordina le informazioni provenienti dalla Svizzera e dall’estero;
- g.
adempie gli obblighi internazionali della Svizzera;
- h.
anonimizza le decisioni comunicategli conformemente all’articolo 1 numero 3 dell’ordinanza del 10 novembre 20041 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali, dopo aver valutato se si debba interporre ricorso contro di esse secondo l’articolo 381 capoverso 4 lettera a del Codice di procedura penale2;
- i.
analizza le decisioni anonimizzate di cui alla lettera h.
2 Al fine di attuare i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e b, fedpol si avvale di un gruppo strategico di esperti. Tale gruppo è composto da rappresentanti dei servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni, delle Città e della società civile.
3 Fedpol emana un regolamento interno per il gruppo di esperti.
- RS 312.3
- RS 312.0
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 16Modifica di altri atti normativi
- La mod. può essere consultata alla RU 2013 3625.
Art. 17Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.