Législation

Ordinanza del 23 ottobre 2013 sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani)

RS 311.039.3In vigoreStato 01.08.202318 articoli

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  • RU 2023 319in vigore il 01.08.2023
    modificato: art. 4, 5, 6, 9, 10 · abrogato: art. 13

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Oggetto1
  2. Sezione 2: Misure di prevenzione2–4
  3. Sezione 3: Aiuti finanziari5–8
  4. Sezione 4: Procedura9–12
  5. Sezione 5: ...13
  6. Sezione 6: Obbligo di informazione e di rendiconto, valutazione14–15
  7. Sezione 6a: Altri compiti di fedpol15a
  8. Sezione 7: Disposizioni finali16–17

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale; in esecuzione degli articoli 5 e 6 della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani, ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    l’attuazione da parte della Confederazione di misure di prevenzione ai sensi degli articoli 5 e 6 della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani;

  2. b.

    la concessione di aiuti finanziari federali per misure ai sensi della lettera a attuate da terzi;

  3. c.

    ...

  4. d.

    gli altri compiti dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) nell’ambito della lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.

Sezione 2: Misure di prevenzione

Art. 2Tipi di misure e loro obiettivi

1

 Sono considerate misure di prevenzione i programmi, le attività regolari e i progetti.

2

 Le misure servono alla sensibilizzazione, all’informazione, al trasferimento di conoscenze, alla consulenza, all’assistenza, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze, alla ricerca e alla valutazione.

3

 Le misure devono contribuire a:

  1. a.

    prevenire la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento;

  2. b.

    scoraggiare la domanda che favorisce tutte le forme di sfruttamento di esseri umani ed è all'origine della tratta di esseri umani; o

  3. c.

    fornire sostegno alle persone coinvolte al fine di evitare che diventino nuovamente vittime della tratta di esseri umani (retrafficking) e di consentire la loro integrazione sociale.

Art. 3Misure della Confederazione

1

 La Confederazione può attuare le misure seguenti:

  1. a.

    campagne e programmi di informazione e di sensibilizzazione nazionali o sovraregionali;

  2. b.

    progetti scientifici in Svizzera.

2

 Per attuare o sostenere le sue misure, la Confederazione può fare capo a organizzazioni di diritto privato o pubblico.

3

 La Confederazione collabora con i Cantoni e altri importanti attori pubblici o privati. Consulta preventivamente i Cantoni se i loro interessi sono toccati.

Art. 4Misure di terzi1

La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari organizzazioni di diritto pubblico e privato con sede in Svizzera per l’attuazione in Svizzera di misure di cui all’articolo 2.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 319),

Sezione 3: Aiuti finanziari

Art. 5Principi1

1

 La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

2

 Non sussiste alcun diritto a prestazioni finanziarie.

3

 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, fedpol istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi (LSu). In tale contesto sono considerate in primo luogo le misure di prevenzione che:

  1. a.

    tengono conto degli obiettivi prioritari stabiliti annualmente;

  2. b.

    soddisfano al meglio i requisiti in termini di qualità;

  3. c.

    garantiscono un impiego appropriato delle risorse.

4

 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce gli obiettivi prioritari di cui al capoverso 3 lettera a.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 319).
  2. RS 616.1

Art. 6Importo massimo

1

 Gli aiuti finanziari per le misure di terzi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

2

 Sono computabili le spese direttamente connesse alla preparazione e all’attuazione della misura.

3

 Gli aiuti finanziari per il sostegno di misure ricorrenti ammontano al massimo al 25 per cento dei costi di tali misure.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 319).

Art. 7Calcolo

1

 Gli aiuti finanziari per l’attuazione di misure di terzi sono calcolati in funzione:

  1. a.

    del tipo e dell’importanza della misura;

  2. b.

    dell’interesse della Confederazione alla misura;

  3. c.

    delle prestazioni dell’organizzazione medesima, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

2

 Gli aiuti finanziari a sostegno di organizzazioni sono calcolati in funzione:

  1. a.

    dell’interesse della Confederazione all’attività dell’organizzazione;

  2. b.

    delle prestazioni dell’organizzazione medesima, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

Art. 8Versamento

Fedpol1 può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in funzione del grado di attuazione della misura.

  1. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 319). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 4: Procedura

Art. 9Base legale e forma giuridica

1

 La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu1.2

2

 Fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di:

  1. a.

    una decisione formale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LSu per l’attuazione di progetti;

  2. b.

    un contratto ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LSu per le attività regolari, i programmi e le campagne nonché per il sostegno a organizzazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2.

3

 Il contratto definisce segnatamente:

  1. a.

    l’obiettivo dell’aiuto finanziario;

  2. b.

    l’importo dell’aiuto finanziario;

  3. c.

    i rendiconti richiesti;

  4. d.

    la garanzia della qualità.

4

 Il contratto è concluso per una durata massima di quattro anni, con riserva della disponibilità creditizia.

  1. RS 616.1
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 319).

Art. 10Richieste

1

 Le richieste di aiuti finanziari per misure la cui attuazione è prevista per l’anno civile successivo devono essere presentate a fedpol entro il 31 luglio. Una richiesta di aiuti finanziari per un progetto i cui costi complessivi non superano i 10 000 franchi può essere presentata in qualsiasi momento.1

2

 Fedpol emana direttive concernenti la procedura di richiesta. In esse stabilisce segnatamente i documenti da allegare alle richieste.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 319).

Art. 11Esame delle richieste e decisione

1

 Fedpol di polizia esamina le richieste e decide sulla concessione degli aiuti finanziari.

2

 Se ritiene una richiesta incompleta, Fedpol dà al richiedente la possibilità di completarla.

3

 Il rifiuto di una richiesta avviene per scritto e va motivato.

Art. 12Condizioni e oneri

Fedpol può vincolare la concessione di aiuti finanziari a condizioni e oneri.

Sezione 5: ...

Art. 131

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 9 giu. 2023, con effetto dal 1° ago. 2023 (RU 2023 319).

Sezione 6: Obbligo di informazione e di rendiconto, valutazione

Art. 14Obbligo di informazione e di rendiconto

1

 I beneficiari di contributi secondo la presente ordinanza sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a Fedpol informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e, su richiesta, a permettergli di consultare i documenti pertinenti.

2

 Le organizzazioni di diritto privato o pubblico di cui all’articolo 3 capoverso 2 sono tenute a rendere conto periodicamente a Fedpol della loro gestione e della loro contabilità.

Art. 15Valutazione

1

 Fedpol valuta periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia delle misure e degli aiuti finanziari della Confederazione.

2

 Fedpol riferisce periodicamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia i risultati della valutazione.

3

 Fedpol può affidare la valutazione a specialisti esterni.

Sezione 6a: Altri compiti di fedpol

Art. 15a

1

 Fedpol adempie i seguenti compiti al fine di prevenire e combattere la tratta di esseri umani:

  1. a.

    elabora strategie e piani su scala nazionale nei settori della prevenzione, del perseguimento penale, della protezione delle vittime e della collaborazione, segnatamente sotto forma di piani nazionali che sono sottoposti per approvazione al Consiglio federale;

  2. b.

    coordina le misure strategiche e operative dei servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni;

  3. c.

    gestisce un centro di contatto e di mediazione per richieste e informazioni provenienti dalla Svizzera e dall’estero;

  4. d.

    propone ed elabora offerte specialistiche di formazione e di informazione;

  5. e.

    analizza costantemente la situazione concernente la tratta di esseri umani e redige periodicamente rapporti sulla situazione;

  6. f.

    elabora e coordina le informazioni provenienti dalla Svizzera e dall’estero;

  7. g.

    adempie gli obblighi internazionali della Svizzera;

  8. h.

    anonimizza le decisioni comunicategli conformemente all’articolo 1 numero 3 dell’ordinanza del 10 novembre 20041 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali, dopo aver valutato se si debba interporre ricorso contro di esse secondo l’articolo 381 capoverso 4 lettera a del Codice di procedura penale2;

  9. i.

    analizza le decisioni anonimizzate di cui alla lettera h.

2

 Al fine di attuare i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e b, fedpol si avvale di un gruppo strategico di esperti. Tale gruppo è composto da rappresentanti dei servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni, delle Città e della società civile.

3

 Fedpol emana un regolamento interno per il gruppo di esperti.

  1. RS 312.3
  2. RS 312.0

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 17Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).