Législation

Ordinanza del DFGP del 9 febbraio 2011 sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione

RS 281.112.1In vigoreStato 15.09.202616 articoli

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  • RU 2026 450in vigore il 15.09.2026
    modificato: art. 6a · introdotto: art. 6b
  • RU 2022 473in vigore il 01.10.2022
    introdotto: art. 9c
  • RU 2020 3789in vigore il 01.10.2020
    modificato: art. 7, 9
  • RU 2019 3455in vigore il 01.12.2019
    modificato: art. 1, 5 · abrogato: art. 3, 9a, 9b · introdotto: art. 5a
  • RU 2017 7327in vigore il 01.01.2018
    modificato: art. 2, 7, 8

5 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2Disposizioni tecniche3–5a
  3. Sezione 3Fornitura di dati statistici6–6b
  4. Sezione 4Partecipazione al gruppo e-LEF7–8
  5. Sezione 5Disposizioni finali9–10

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 14 cpv. 1 e 2 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento, ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto1

La presente ordinanza definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali le persone fisiche, le persone giuridiche di diritto pubblico o privato e gli uffici di esecuzione scambiano, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso (gruppo e-LEF), i dati sull’esecuzione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

Art. 2Membri della rete interna e loro elenco

1

 Per membri di una rete interna s’intendono le persone fisiche e giuridiche nonché gli uffici di esecuzione e fallimento figuranti nell’elenco dei partecipanti della piattaforma di scambio e nelle tabelle del gruppo e-LEF.1

2

 Il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF (alta vigilanza LEF) secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 22 novembre 20062 concernente l’alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento pubblica le tabelle del gruppo e-LEF sul sito www.e-lef.ch.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).
  2. RS 281.11

Sezione 2 Disposizioni tecniche

Art. 3Piattaforma di trasmissione

1

 Per scambiare dati il gruppo e-LEF utilizza la rete informatica protetta Sedex («secure data exchange») dell’Ufficio federale di statistica.

2

 Per consentire il collegamento a Sedex, l’alta vigilanza LEF mette a disposizione sul sito www.eschkg.ch un software gratuito che assicura la compatibilità dei software dei partecipanti. Chi non utilizza questo software deve garantire che collegandosi a Sedex non metta a repentaglio né l’operatività corrente né la sicurezza del gruppo e-LEF.

3

 Se i dati sono trasmessi tra le autorità all’interno di una rete protetta (Intranet), i membri della rete interna provvedono affinché i dati personali siano protetti in modo appropriato dagli altri utenti di Intranet e che ogni scambio di dati venga documentato e verbalizzato.

4

 …1

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

Art. 4Firma elettronica

1

 La firma elettronica da utilizzare nel gruppo e-LEF si basa su un certificato del gestore dell’infrastruttura a chiave pubblica della Confederazione.

2

 I certificati sono rilasciati ai partecipanti sotto forma di software. Vi figurano il nome e l’indirizzo del membro della rete interna, informazioni sul rilascio, la validità, il numero di serie e altri dati tecnici.

Art. 5Standard e-LEF

1

 Lo standard e-LEF regola lo scambio elettronico di dati riguardanti le pratiche di esecuzione e fallimento in Svizzera su tre livelli:

  1. a.

    formato dei dati: struttura e semantica dei dati;

  2. b.

    comportamento: azioni, reazioni e opzioni standard e-LEF a disposizione dei membri della rete interna;

  3. c.

    trasmissione dei dati: requisiti tecnici per collegarsi al gruppo e-LEF.

2

 Lo standard e-LEF obbligatorio è composto:

  1. a.

    dello schema XML per e-LEF, versione 2.2.01 dell’ottobre 20191;

  2. b.

    delle prescrizioni tecniche e organizzative per lo scambio elettronico di dati nel settore dell’esecuzione, versione 2.2.01 del giugno 20222.3

3

 …4

  1. Lo schema XML può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.eschkg.ch
  2. Le prescrizioni tecniche e organizzative possono essere consultate gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.eschkg.ch .
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFGP del 2 lug. 2013 (RU 2013 2391). Abrogato dalla cifra I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

Art. 5aRichieste provenienti dall’esterno del gruppo e-LEF1

1

 Le richieste presentate per via elettronica a un ufficio d’esecuzione da una persona fisica o una persona giuridica di diritto pubblico o privato che non assume alcun ruolo in seno al gruppo e-LEF devono essere inviate tramite la piattaforma EasyGov della Segreteria di Stato dell’economia (SECO)2 o tramite la piattaforma di un Cantone.

2

 La piattaforma in questione trasmette le richieste all’ufficio d’esecuzione tramite e-LEF.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).
  2. www.easygov.swiss

Sezione 3 Fornitura di dati statistici

Art. 6Dati statistici generali

1

 Gli uffici d’esecuzione comunicano all’Ufficio federale di giustizia o a un servizio da esso incaricato, dietro richiesta elettronica di questi ultimi:

  1. a.

    il numero di domande di esecuzione presentate secondo lo standard e-LEF;

  2. b.

    il numero di domande di estratto del registro delle esecuzioni presentate secondo lo standard e-LEF;

  3. c.

    i dati statistici conformemente al numero 2.9 della sequenza SI del manuale e-LEF1.

2

 La richiesta elettronica indica il periodo e i dati da fornire.

3

 I dati devono essere trasmessi per via elettronica entro dieci giorni.

  1. Il manuale e-LEF può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.eschkg.ch .

Art. 6aPreparazione e comunicazione dei dati statistici per la riscossione di emolumenti1

1

 Gli uffici di esecuzione preparano i dati statistici entro il 30 settembre dell’anno in corso come base per la riscossione degli emolumenti dovuti per la partecipazione al gruppo e-LEF.

2

 La richiesta elettronica è effettuata il primo giorno feriale che segue il 30 settembre. I dati devono essere comunicati all’Ufficio federale di giustizia per via elettronica entro sette giorni.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 28 ago. 2026, in vigore dal 15 set. 2026 (RU 2026 450).

Art. 6bRiscossione di emolumenti1

1

 L’Ufficio federale di giustizia o un servizio da esso incaricato riscuote gli emolumenti per la partecipazione al gruppo e-LEF. Gli emolumenti sono stabiliti sulla base dei dati statistici degli uffici di esecuzione e di una stima per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre dell’anno in corso.

2

 La quota di emolumenti basata sulla stima costituisce un acconto. Il suo importo è determinato in base all’esercizio precedente.

3

 La differenza tra i valori stimati e i valori effettivi per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre è compensata con la riscossione degli emolumenti dell’anno successivo.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFGP del 28 ago. 2026, in vigore dal 15 set. 2026 (RU 2026 450).

Sezione 4 Partecipazione al gruppo e-LEF

Art. 7Adesione

1

 Tutti gli uffici di esecuzione devono aderire al gruppo e-LEF.1

2

 Le persone fisiche e giuridiche possono richiedere di aderire al gruppo e-LEF. Per la richiesta utilizzano il modulo sul sito www.e-lef.ch.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 27 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3789).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).

Art. 8Esclusione1

L’UFG può escludere dal gruppo e-LEF le persone fisiche e giuridiche che non rispettano gli obblighi sanciti dalla presente ordinanza o che non pagano gli emolumenti dovuti o le spese per la partecipazione al gruppo e-LEF.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 9Disposizioni transitorie della modifica del 27 agosto 20201

1

 Gli uffici di esecuzione adeguano i loro programmi allo standard e-LEF obbligatorio secondo l’articolo 5 capoverso 2 entro il 31 marzo 2021.

2

 Se un ufficio di esecuzione non è in grado di adeguare i propri programmi entro tale termine, può chiedere fino al 15 marzo 2021 al servizio competente dell’alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell’Ufficio federale di giustizia una proroga fino al 31 luglio 2021.

3

 La domanda deve contenere una motivazione e un calendario vincolante per l’introduzione approvato dall’autorità cantonale di vigilanza.

4

 Fino al 30 giugno 2023 gli uffici di esecuzione continuano a essere tenuti a trattare e a rispondere alle richieste inviate conformemente allo standard e-LEF 2.1.01 da persone fisiche e giuridiche che hanno aderito al gruppo e-LEF prima del 31 marzo 2021. Lo standard e-LEF 2.1.01 è composto:

  1. a.

    dello schema XML per e-LEF, versione 2.1.01 dell’agosto 20152;

  2. b.

    del Blue Book (Technical Specification e-LEF 2.1.01) del settembre 2017, inclusa l’appendice (XML Reference e-LEF 2.1.01 del settembre 2017)3.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 27 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3789).
  2. Lo schema XML può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.eschkg.ch
  3. Il Blue Book e le sue appendici possono essere consultati gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.eschkg.ch

Art. 9a1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFGP del 2 lug. 2013 (RU 2013 2391). Abrogato dalla cifra I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

Art. 9b1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFGP del 6 nov. 2015 (RU 2015 4489). Abrogato dalla cifra I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).

Art. 9cDisposizioni transitorie della modifica del 15 agosto 20221

Dal 1° ottobre 2022, le richieste secondo l’articolo 9 capoverso 4 non possono più riportare l’opzione «EZ» come riferimento bancario conformemente alla definizione di paymentType nello schema XML per e-LEF, versione 2.1.01 dell’agosto 2015.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFGP del 15 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 473).

Art. 10Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2011.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.09.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).