Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 14 cpv. 1 e 2 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento, ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
La presente ordinanza definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali le persone fisiche, le persone giuridiche di diritto pubblico o privato e gli uffici di esecuzione scambiano, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso (gruppo e-LEF), i dati sull’esecuzione.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).
Art. 2Membri della rete interna e loro elenco
1 Per membri di una rete interna s’intendono le persone fisiche e giuridiche nonché gli uffici di esecuzione e fallimento figuranti nell’elenco dei partecipanti della piattaforma di scambio e nelle tabelle del gruppo e-LEF.1
2 Il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF (alta vigilanza LEF) secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 22 novembre 20062 concernente l’alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento pubblica le tabelle del gruppo e-LEF sul sito www.e-lef.ch.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).
- RS 281.11
Sezione 2 Disposizioni tecniche
Art. 3Piattaforma di trasmissione
1 Per scambiare dati il gruppo e-LEF utilizza la rete informatica protetta Sedex («secure data exchange») dell’Ufficio federale di statistica.
2 Per consentire il collegamento a Sedex, l’alta vigilanza LEF mette a disposizione sul sito www.eschkg.ch un software gratuito che assicura la compatibilità dei software dei partecipanti. Chi non utilizza questo software deve garantire che collegandosi a Sedex non metta a repentaglio né l’operatività corrente né la sicurezza del gruppo e-LEF.
3 Se i dati sono trasmessi tra le autorità all’interno di una rete protetta (Intranet), i membri della rete interna provvedono affinché i dati personali siano protetti in modo appropriato dagli altri utenti di Intranet e che ogni scambio di dati venga documentato e verbalizzato.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).
Art. 4Firma elettronica
1 La firma elettronica da utilizzare nel gruppo e-LEF si basa su un certificato del gestore dell’infrastruttura a chiave pubblica della Confederazione.
2 I certificati sono rilasciati ai partecipanti sotto forma di software. Vi figurano il nome e l’indirizzo del membro della rete interna, informazioni sul rilascio, la validità, il numero di serie e altri dati tecnici.
Art. 5Standard e-LEF
1 Lo standard e-LEF regola lo scambio elettronico di dati riguardanti le pratiche di esecuzione e fallimento in Svizzera su tre livelli:
- a.
formato dei dati: struttura e semantica dei dati;
- b.
comportamento: azioni, reazioni e opzioni standard e-LEF a disposizione dei membri della rete interna;
- c.
trasmissione dei dati: requisiti tecnici per collegarsi al gruppo e-LEF.
2 Lo standard e-LEF obbligatorio è composto:
- a.
dello schema XML per e-LEF, versione 2.2.01 dell’ottobre 20191;
- b.
delle prescrizioni tecniche e organizzative per lo scambio elettronico di dati nel settore dell’esecuzione, versione 2.2.01 del giugno 20222.3
- Lo schema XML può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo
www.eschkg.ch
- Le prescrizioni tecniche e organizzative possono essere consultate gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo
www.eschkg.ch
.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFGP del 2 lug. 2013 (RU 2013 2391). Abrogato dalla cifra I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).
Art. 5aRichieste provenienti dall’esterno del gruppo e-LEF1
1 Le richieste presentate per via elettronica a un ufficio d’esecuzione da una persona fisica o una persona giuridica di diritto pubblico o privato che non assume alcun ruolo in seno al gruppo e-LEF devono essere inviate tramite la piattaforma EasyGov della Segreteria di Stato dell’economia (SECO)2 o tramite la piattaforma di un Cantone.
2 La piattaforma in questione trasmette le richieste all’ufficio d’esecuzione tramite e-LEF.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).
- www.easygov.swiss
Sezione 3 Fornitura di dati statistici
Art. 6Dati statistici generali
1 Gli uffici d’esecuzione comunicano all’Ufficio federale di giustizia o a un servizio da esso incaricato, dietro richiesta elettronica di questi ultimi:
- a.
il numero di domande di esecuzione presentate secondo lo standard e-LEF;
- b.
il numero di domande di estratto del registro delle esecuzioni presentate secondo lo standard e-LEF;
- c.
i dati statistici conformemente al numero 2.9 della sequenza SI del manuale e-LEF1.
2 La richiesta elettronica indica il periodo e i dati da fornire.
3 I dati devono essere trasmessi per via elettronica entro dieci giorni.
- Il manuale e-LEF può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo
www.eschkg.ch
.
Art. 6aPreparazione e comunicazione dei dati statistici per la riscossione di emolumenti1
1 Gli uffici di esecuzione preparano i dati statistici entro il 30 settembre dell’anno in corso come base per la riscossione degli emolumenti dovuti per la partecipazione al gruppo e-LEF.
2 La richiesta elettronica è effettuata il primo giorno feriale che segue il 30 settembre. I dati devono essere comunicati all’Ufficio federale di giustizia per via elettronica entro sette giorni.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 28 ago. 2026, in vigore dal 15 set. 2026 (RU 2026 450).
Art. 6bRiscossione di emolumenti1
1 L’Ufficio federale di giustizia o un servizio da esso incaricato riscuote gli emolumenti per la partecipazione al gruppo e-LEF. Gli emolumenti sono stabiliti sulla base dei dati statistici degli uffici di esecuzione e di una stima per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre dell’anno in corso.
2 La quota di emolumenti basata sulla stima costituisce un acconto. Il suo importo è determinato in base all’esercizio precedente.
3 La differenza tra i valori stimati e i valori effettivi per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre è compensata con la riscossione degli emolumenti dell’anno successivo.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFGP del 28 ago. 2026, in vigore dal 15 set. 2026 (RU 2026 450).
Sezione 4 Partecipazione al gruppo e-LEF
1 Tutti gli uffici di esecuzione devono aderire al gruppo e-LEF.1
2 Le persone fisiche e giuridiche possono richiedere di aderire al gruppo e-LEF. Per la richiesta utilizzano il modulo sul sito www.e-lef.ch.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 27 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3789).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).
L’UFG può escludere dal gruppo e-LEF le persone fisiche e giuridiche che non rispettano gli obblighi sanciti dalla presente ordinanza o che non pagano gli emolumenti dovuti o le spese per la partecipazione al gruppo e-LEF.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7327).
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 9Disposizioni transitorie della modifica del 27 agosto 20201
1 Gli uffici di esecuzione adeguano i loro programmi allo standard e-LEF obbligatorio secondo l’articolo 5 capoverso 2 entro il 31 marzo 2021.
2 Se un ufficio di esecuzione non è in grado di adeguare i propri programmi entro tale termine, può chiedere fino al 15 marzo 2021 al servizio competente dell’alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell’Ufficio federale di giustizia una proroga fino al 31 luglio 2021.
3 La domanda deve contenere una motivazione e un calendario vincolante per l’introduzione approvato dall’autorità cantonale di vigilanza.
4 Fino al 30 giugno 2023 gli uffici di esecuzione continuano a essere tenuti a trattare e a rispondere alle richieste inviate conformemente allo standard e-LEF 2.1.01 da persone fisiche e giuridiche che hanno aderito al gruppo e-LEF prima del 31 marzo 2021. Lo standard e-LEF 2.1.01 è composto:
- a.
dello schema XML per e-LEF, versione 2.1.01 dell’agosto 20152;
- b.
del Blue Book (Technical Specification e-LEF 2.1.01) del settembre 2017, inclusa l’appendice (XML Reference e-LEF 2.1.01 del settembre 2017)3.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 27 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3789).
- Lo schema XML può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo
www.eschkg.ch
- Il Blue Book e le sue appendici possono essere consultati gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo
www.eschkg.ch
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFGP del 2 lug. 2013 (RU 2013 2391). Abrogato dalla cifra I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFGP del 6 nov. 2015 (RU 2015 4489). Abrogato dalla cifra I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3455).
Art. 9cDisposizioni transitorie della modifica del 15 agosto 20221
Dal 1° ottobre 2022, le richieste secondo l’articolo 9 capoverso 4 non possono più riportare l’opzione «EZ» come riferimento bancario conformemente alla definizione di paymentType nello schema XML per e-LEF, versione 2.1.01 dell’agosto 2015.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFGP del 15 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 473).
Art. 10Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2011.