Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), ordina:
Art. 1Autorità competente
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662).L’Ufficio federale di giustizia esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento. A questo scopo gestisce il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF. Tale servizio è autorizzato ad adempiere autonomamente i compiti seguenti:
- a.
emanare istruzioni, circolari e raccomandazioni destinate alle autorità cantonali di vigilanza, agli uffici d’esecuzione e fallimenti nonché agli organi d’esecuzione esterni all’ufficio, per l’applicazione corretta e uniforme della LEF;
- b.
i compiti conferitigli dal regolamento del 5 giugno 19961 sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità;
- c.
eseguire ispezioni delle autorità cantonali di vigilanza, degli uffici d’esecuzione e fallimenti nonché degli organi d’esecuzione esterni all’ufficio;
- d.
i compiti conferitigli dal Dipartimento federale di giustizia e polizia secondo l’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 giugno 20102 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento.
- RS 281.31
- RS 272.1
1 L’autorità di vigilanza cantonale superiore o l’autorità di vigilanza cantonale unica fa rapporto ogni anno al servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF presso l’Ufficio federale di giustizia in merito:1
- a.
alle ispezioni effettuate presso gli uffici d’esecuzione e fallimenti;
- b.
all’attività delle autorità inferiori e superiori di vigilanza inclusa la panoramica statistica dei ricorsi e del tempo impiegato per la loro evasione;
- c.
alla pronuncia di procedure disciplinari;
- d.
alle istruzioni destinate agli uffici;
- e.
alle difficoltà constatate nell’applicazione della legge.
2 Il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF presso l’Ufficio federale di giustizia può emanare istruzioni sulla forma dei rapporti.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662).
- Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662).
Art. 3Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento
1 La Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento consiglia l'Ufficio federale di giustizia nell’esercizio dell’alta vigilanza. La consulenza comprende in particolare questioni inerenti alla legislazione e all’applicazione del diritto.
2 Il Consiglio federale ne nomina i membri. La Commissione si compone al massimo di dieci membri.1
3 La presidenza spetta al capo del servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF. Il servizio assume la segreteria.
- Nuovo testo giusta il n. I 3.1 dell’O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).
Art. 4Applicazione del diritto vigente
Le vigenti ordinanze, istruzioni e circolari del Tribunale federale continuano a essere valide nella misura in cui non siano in contrasto con la presente ordinanza o non siano modificate o abrogate.
Art. 5Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.