Législation

Ordinanza del 22 novembre 2006 concernente l'alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento (OAV-LEF)

OAV-LEFRS 281.11In vigoreStato 01.01.20235 articoli

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  • RU 2022 662in vigore il 01.01.2023
    modificato: art. 2
  • RU 2011 5227atto di base Ordinanza che adegua le disposizioni legali in seguito alla verifica delle commissioni extraparlamentariin vigore il 01.01.2012
    modificato: art. 3

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), ordina:

Art. 1Autorità competente

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662).

L’Ufficio federale di giustizia esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento. A questo scopo gestisce il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF. Tale servizio è autorizzato ad adempiere autonomamente i compiti seguenti:

  1. a.

    emanare istruzioni, circolari e raccomandazioni destinate alle autorità cantonali di vigilanza, agli uffici d’esecuzione e fallimenti nonché agli organi d’esecuzione esterni all’ufficio, per l’applicazione corretta e uniforme della LEF;

  2. b.

    i compiti conferitigli dal regolamento del 5 giugno 19961 sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità;

  3. c.

    eseguire ispezioni delle autorità cantonali di vigilanza, degli uffici d’esecu­zione e fallimenti nonché degli organi d’esecuzione esterni all’ufficio;

  4. d.

    i compiti conferitigli dal Dipartimento federale di giustizia e polizia secondo l’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 giugno 20102 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento.

  1. RS 281.31
  2. RS 272.1

Art. 2Rapporti

1

 L’autorità di vigilanza cantonale superiore o l’autorità di vigilanza cantonale unica fa rapporto ogni anno al servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF presso l’Ufficio federale di giustizia in merito:1

  1. a.

    alle ispezioni effettuate presso gli uffici d’esecuzione e fallimenti;

  2. b.

    all’attività delle autorità inferiori e superiori di vigilanza inclusa la panoramica statistica dei ricorsi e del tempo impiegato per la loro evasione;

  3. c.

    alla pronuncia di procedure disciplinari;

  4. d.

    alle istruzioni destinate agli uffici;

  5. e.

    alle difficoltà constatate nell’applicazione della legge.

2

 Il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF presso l’Ufficio federale di giustizia può emanare istruzioni sulla forma dei rapporti.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662).

Art. 3Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento

1

 La Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento consiglia l'Ufficio federale di giustizia nell’esercizio dell’alta vigilanza. La consulenza comprende in particolare questioni inerenti alla legislazione e all’applicazione del diritto.

2

 Il Consiglio federale ne nomina i membri. La Commissione si compone al massimo di dieci membri.1

3

 La presidenza spetta al capo del servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF. Il servizio assume la segreteria.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 3.1 dell’O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

Art. 4Applicazione del diritto vigente

Le vigenti ordinanze, istruzioni e circolari del Tribunale federale continuano a essere valide nella misura in cui non siano in contrasto con la presente ordinanza o non siano modificate o abrogate.

Art. 5Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).