Législation

Ordinanza del 23 dicembre 1971 concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

RS 232.119In vigoreStato 01.01.201914 articoli

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  • RU 2016 2593in vigore il 01.01.2017
    modificato: art. 1, 1a, 2, 3, 4 · introdotto: art. 2a, 2b, 2c, 2d
  • RU 1995 1218in vigore il 01.05.1995
    modificato: art. 4, 6 · abrogato: art. 5
  • RU 1993 312in vigore il 01.04.1993
    modificato: art. 8
  • RU 1992 1229in vigore il 01.07.1992
    modificato: art. 2, 3, 5
  • RU 1978 1620in vigore il 01.01.1979
    modificato: art. 4 · introdotto: art. 7

5 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 50 capoverso 2 della legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (LPM), ordina:

Art. 1Definizione di orologio1

1

 Per orologi s’intendono:

  1. a.

    gli apparecchi di cronometria da portare al polso;

  2. b.

    gli apparecchi la cui funzione principale è la misurazione del tempo e il cui movimento

    1. 1.

      non superi 60 mm di larghezza, di lunghezza o di diametro, o

    2. 2.

      non superi 14 mm di spessore, piastra e ponti inclusi.

2

 Per quanto concerne la larghezza, la lunghezza, il diametro e lo spessore, sono prese in considerazione soltanto le dimensioni tecnicamente necessarie.

3

 Il dispositivo finalizzato a portare l’orologio non rientra nella definizione di orologio secondo il capoverso 1.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

Art. 1aDefinizione dell’orologio svizzero1

È considerato orologio svizzero l’orologio:

  1. a.

    il cui sviluppo tecnico ha luogo in Svizzera secondo i criteri seguenti:

    1. 1.

      per gli orologi esclusivamente meccanici, almeno la costruzione meccanica e la prototipazione dell’orologio nel suo insieme,

    2. 2.

      per gli orologi non esclusivamente meccanici, almeno la costruzione meccanica e la prototipazione dell’orologio nel suo insieme nonché la progettazione dei circuiti stampati, del display e del software;

  2. abis.

    il cui movimento è svizzero;

  3. b.

    il cui movimento è assiemato in Svizzera;

  4. c.

    il cui controllo finale da parte del fabbricante avviene in Svizzera; e

  5. d.

    i cui costi di produzione sono generati almeno al 60 per cento in Svizzera.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 27 mag. 1992 (RU 1992 1229). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017, salvo la lett. a, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2016 2593). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 2Definizione del movimento svizzero1

1

 È considerato svizzero il movimento:2

  1. a.

    il cui sviluppo tecnico ha luogo in Svizzera secondo i criteri seguenti:

    1. 1.

      per i movimenti esclusivamente meccanici, almeno la costruzione meccanica e la prototipazione del movimento nel suo insieme,

    2. 2.

      per i movimenti non esclusivamente meccanici, almeno la costruzione meccanica e la prototipazione del movimento nel suo insieme nonché la progettazione dei circuiti stampati, del display e del software;

  2. abis.

    che è assiemato in Svizzera;

  3. b.

    che è stato controllato dal fabbricante in Svizzera;

  4. bbis.

    i cui costi di produzione sono generati almeno al 60 per cento in Svizzera; e

  5. c.

    che è di fabbricazione svizzera per il 50 per cento almeno del valore di tutti i pezzi costitutivi, ma senza il costo dell’assiematura.3

2

 Per il calcolo del valore dei pezzi costitutivi4 di fabbricazione svizzera giusta il capoverso 1 lettera c valgono le direttive seguenti:

  1. a.

    …

  2. abis.

    il costo del quadrante è preso in considerazione se quest’ultimo:

    1. 1.

      ha una funzione elettronica per l’orologio, e

    2. 2.

      serve a dotare l’orologio di display elettro-ottico o modulo solare;

  3. b.

    i costi di assiematura possono essere presi in considerazione quando, a seguito d’una stretta cooperazione industriale, esiste l’equivalenza di qualità per i pezzi staccati stranieri e quelli svizzeri, garantita da una procedura d’autenticazione stabilita da un trattato internazionale;

  4. c.

    i costi di assiematura calcolati non devono superare il valore dei pezzi costitutivi stranieri riconosciuti come equivalenti montati nel movimento svizzero considerato.

3

 Sono fatte salve le disposizioni dell’Accordo complementare del 20 luglio 19725 all’Accordo concernente i prodotti orologieri fra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea nonché i suoi Stati membri.6

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1229).
  4. Nuova espressione guista il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  5. RS 0.632.290.131
  6. Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

Art. 2aDefinizione di pezzo costitutivo svizzero1

Sono considerati svizzeri i pezzi costitutivi:

  1. a.

    controllati dal fabbricante in Svizzera; e

  2. b.

    i cui costi di produzione sono generati almeno al 60 per cento in Svizzera.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

Art. 2bDefinizione di assiematura in Svizzera1

bis

Un movimento è considerato assiemato in Svizzera ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a se tutti i pezzi costitutivi del movimento sono assemblati in Svizzera. La realizzazione di sottoassiemi all’estero è ammessa solo per i pezzi costitutivi seguenti

  1. a.

    per i movimenti esclusivamente meccanici: i ruotismi;

  2. b.

    per i movimenti non esclusivamente meccanici:

    1. 1.

      i moduli elettronici,

    2. 2.

      i moduli display elettro-ottici,

    3. 3.

      i moduli captatori di energia,

    4. 4.

      gli organi regolatori,

    5. 5.

      i ruotismi,

    6. 6.

      il motore o i motori, rotore e bobina compresi.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

Art. 2cCosti di produzione determinanti1

Sono esclusi dal calcolo dei costi di produzione:

  1. a.

    il costo dei prodotti naturali che non possono essere prodotti in Svizzera a causa delle condizioni naturali;

  2. b.

    il costo delle materie che per motivi oggettivi non sono disponibili in quantità sufficiente in Svizzera, in misura corrispondente alla mancata disponibilità;

  3. c.

    le spese di imballaggio;

  4. d.

    le spese di trasporto;

  5. e.

    le spese di commercializzazione, quali il marketing e il servizio ai clienti;

  6. f.

    il costo della pila.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

Art. 2dMaterie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera1

Se rende pubbliche indicazioni sulle materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera secondo l’articolo 52k dell’ordinanza del 23 dicembre 19922 sulla protezione dei marchi, il settore orologiero ne verifica l’oggettività. In caso di dissensi interni al settore, consulta terzi indipendenti.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).
  2. RS 232.111

Art. 3Condizioni per l’uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera12

1

 Per orologi e movimenti svizzeri possono essere utilizzati unicamente:

  1. a.

    la denominazione «Svizzera»;

  2. b.

    le indicazioni quali «svizzero», «prodotto svizzero», «fabbricato in Svizzera» o «qualità svizzera» e altre denominazioni contenenti il nome «Svizzera» o che possono essere confuse con quest’ultimo;

  3. c.

    la croce svizzera e i segni che possono essere confusi con essa.3

1bis

 Le indicazioni di provenienza svizzere concernenti attività specifiche secondo l’articolo 47 capoverso 3ter LPM4 sono ammesse solo se l’indicazione non è compresa dalle cerchie interessate determinanti come indicazione di provenienza relativa al prodotto nel suo insieme.5

2

 Se l’orologio non è svizzero, le denominazioni che figurano nel capoverso 1 possono tuttavia essere apposte sui movimenti svizzeri a condizione che esse non siano visibili all’acquirente dell’orologio.

3

 La menzione «movimento svizzero» può essere apposta sugli orologi che contengono un movimento svizzero. Il termine «movimento» deve presentare per tutte le lettere, lo stesso tipo, dimensione e colore di quelle della denominazione «Svizzera».

4

 I capoversi 1 e 3 sono pure applicabili qualora tali designazioni venissero usate tradotte (in particolare «Swiss», «Swiss made», «Swiss Movement») oppure con un accenno all’effettiva provenienza dell’orologio, con l’aggiunta di parole quali «genere», «tipo», «façon» o in combinazione con altre parole.

5

 Per uso s’intende, oltre all’apposizione di tale indicazione sugli orologi o sui loro imballaggi anche:

  1. a.

    la vendita, l’offerta di vendita o la messa in circolazione di orologi con una siffatta indicazione;

  2. b.

    l’apposizione di tale designazione su insegne, annunci, prospetti, fatture, lettere o carte di commercio.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1229). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).
  4. RS 232.11
  5. Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

Art. 4Apposizione dell’indicazione di provenienza a. Sulla cassa1

1

 È considerata svizzera la cassa d’orologio:

  1. a.

    sottoposta in Svizzera ad almeno una operazione essenziale di fabbricazione (che sia la punzonatura, la lavorazione o la pulitura);

  2. b.

    assiemata in Svizzera;

  3. c.

    controllata dal fabbricante in Svizzera; e

  4. d.

    i cui costi di produzione sono generati al 60 per cento in Svizzera.2

2

 Le designazioni di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 4 possono essere apposte solo su casse destinate a orologi ai sensi dell’articolo 1a.3

3

 La designazione «cassa svizzera» o la sua traduzione può essere apposta su casse d’orologi svizzere non destinate a orologi svizzeri ai sensi dell’articolo 1a. Se queste designazioni sono apposte all’esterno della cassa, anche la provenienza dell’orologio o dei movimenti d’orologio deve essere indicata in modo visibile sull’orologio.4

4

e 5 …5

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1620).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 1995, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 1995, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218).
  5. Abrogati dal n. I dell’O del 29 mar. 1995, con effetto dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218).

Art. 5b.sul quadrante1

1

 Le designazioni di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 4 possono essere apposte solo su quadranti destinati a orologi rispondenti ai criteri dell’articolo 1a. …2

2

 Per i quadranti svizzeri, destinati ad orologi non svizzeri ai sensi dell’articolo 1a si può apporre, sul dorso, la menzione «quadrante svizzero», o la sua traduzione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1229).
  2. Per. 2 abrogato dal n. I dell’O del 29 mar. 1995, con effetto dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218).

Art. 6c. Su altri pezzi costitutivi1

1

 Le designazioni di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 4 possono solo essere apposte su pezzi costitutivi destinati a orologi ai sensi dell’articolo 1a.

2

 I movimenti grezzi svizzeri esportati nonché i movimenti d’orologio creati sulla base di tali movimenti grezzi possono recare la designazione «Swiss parts».

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1978 (RU 1978 1620). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 1995, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218).

Art. 7Campioni e collezioni1

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1229).

Nonostante gli articoli 3 capoverso 2 nonché 4 a 6, le casse, i quadranti e gli altri pezzi costitutivi possono portare indicazioni di provenienza svizzere allorché:

  1. a.

    sono esportati separatamente come campioni o collezioni campionarie;

  2. b.

    sono fabbricati in Svizzera; e

  3. c.

    non vengono destinati alla vendita.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1620).

Art. 8Disposizioni penali1

Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza soggiacciono alle disposizioni penali della LPM.

  1. Art. 6 originario. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 dic. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 312).

Art. 9Entrata in vigore1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1972.

  1. Art. 7 originario.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2019. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).