Législation

Ordinanza del 23 novembre 2016 sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici

RS 232.112.3In vigoreStato 01.01.20179 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 50 capoverso 2 della legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi, ordina:

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici.

2

 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 23 dicembre 19921 sulla protezione dei marchi.

  1. RS 232.111

Art. 2Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    prodotti cosmetici: i prodotti cosmetici ai sensi della legislazione svizzera sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso;

  2. b.

    sfuso: le sostanze o miscele di sostanze utilizzate in un prodotto cosmetico prima del riempimento dell’imballaggio primario o prima dell’assemblaggio con l’applicatore;

  3. c.

    applicatore: il dispositivo facente parte di un prodotto cosmetico o del suo imballaggio che permette l’utilizzo del prodotto cosmetico, in particolare la sua applicazione;

  4. d.

    costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione: i costi di produzione secondo l’articolo 4, esclusi i costi delle materie;

  5. e.

    imballaggio primario: l’imballaggio utilizzato per la conservazione di un prodotto cosmetico e quindi a diretto contatto con il prodotto cosmetico.

Art. 3Principio

Un prodotto cosmetico è considerato di provenienza svizzera, se:

  1. a.

    almeno il 60 per cento dei costi di produzione è realizzato in Svizzera;

  2. b.

    almeno l’80 per cento dei costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione è realizzato in Svizzera; e

  3. c.

    le attività seguenti si svolgono in Svizzera o nel luogo indicato in Svizzera:

    1. 1.

      la produzione dello sfuso,

    2. 2.

      il riempimento dell’imballaggio primario con il prodotto cosmetico o l’assemblaggio dello sfuso con l’applicatore in un prodotto cosmetico pronto per l’uso, e

    3. 3.

      i controlli di qualità e le certificazioni prescritti per legge o disciplinati in modo uniforme all’interno di un settore.

Art. 4Costi di produzione determinanti

1

 Nel calcolo dei costi di produzione sono considerati soltanto i costi seguenti:

  1. a.

    i costi di ricerca e sviluppo, in particolare i costi dei test di verifica della stabilità di un prodotto cosmetico, i costi relativi agli esami di compatibilità dell’imballaggio, i costi dei test di resistenza microbiologica e i costi per il trasferimento dei processi di laboratorio nella produzione industriale (costi di upscaling);

  2. b.

    i costi di produzione dello sfuso, inclusi i costi delle materie;

  3. c.

    i costi di riempimento dell’imballaggio primario con il prodotto cosmetico e di assemblaggio dello sfuso con un applicatore in un prodotto cosmetico pronto per l’uso;

  4. d.

    i costi realizzati nell’ambito della produzione di un prodotto cosmetico per il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione della salute, dell’informazione dei consumatori e della valutazione della sicurezza, segnatamente i costi per l’allestimento di un dossier per la valutazione della sicurezza, per l’ammissione, la registrazione o la notifica di un prodotto cosmetico e per la gestione di una documentazione informativa sul prodotto, salvo che tali costi siano obbligatoriamente realizzati all’estero;

  5. e.

    i costi per i controlli di qualità e le certificazioni ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 3.

2

 Sono esclusi dal calcolo ai sensi del capoverso 1 in particolare:

  1. a.

    i costi per lo svolgimento di test condotti in primo luogo ai fini della commercializzazione del prodotto cosmetico;

  2. b.

    i costi d’imballaggio e i costi degli applicatori, fatti salvi i costi secondo il capoverso 1 lettere a e c;

  3. c.

    le spese di trasporto del prodotto cosmetico;

  4. d.

    le spese di stoccaggio del prodotto cosmetico;

  5. e.

    le spese di commercializzazione, quali le spese di marketing e i costi del servizio ai clienti.

Art. 5Indicazioni concernenti attività specifiche

1

 Qualora un prodotto cosmetico non soddisfi i requisiti per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere nel suo insieme, è ammesso l’utilizzo di indicazioni concernenti attività specifiche legate alla produzione del prodotto, se l’attività in questione si è svolta interamente in Svizzera o nel luogo indicato in Svizzera.

2

 L’indicazione concernente la provenienza dell’attività specifica non deve lasciar supporre che si riferisca al prodotto cosmetico nel suo insieme.

3

 Non è ammesso l’uso della croce svizzera o di altre indicazioni indirette di provenienza svizzere né di segni con esse confondibili in relazione con l’indicazione concernente attività specifiche.

Art. 6Indicazioni di provenienza per singole materie

1

 Qualora un prodotto cosmetico non soddisfi i requisiti per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere nel suo insieme, è ammesso l’utilizzo di indicazioni concernenti la provenienza svizzera per singole materie se:

  1. a.

    le materie in questione sono evocative o rilevanti per le caratteristiche sostanziali del prodotto cosmetico e provengono interamente dalla Svizzera; e

  2. b.

    nell’ambito della produzione del prodotto cosmetico le attività secondo l’articolo 3 lettera c si svolgono in Svizzera o nel luogo indicato in Svizzera.

2

 L’indicazione della provenienza svizzera non deve essere riportata in caratteri di dimensioni superiori a quelli impiegati per la denominazione specifica del prodotto cosmetico.

3

 Non è ammesso l’uso della croce svizzera e di altre indicazioni indirette di provenienza svizzere né di segni con esse confondibili.

4

 L’indicazione della provenienza delle singole materie non deve lasciare supporre che si riferisca al prodotto cosmetico nel suo insieme.

Art. 7Indicazione obbligatoria dell’origine della merce

1

 In caso di disposizioni imperative che, per l’immissione sul mercato di un prodotto cosmetico che non soddisfa i requisiti per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, impongono che la Svizzera sia menzionata quale Paese di origine sul prodotto, o che il prodotto sia contrassegnato con qualsiasi altra indicazione relativa all’origine svizzera, vale quanto segue:

  1. a.

    l’indicazione non deve in particolare essere evidenziata con il colore, la dimensione del carattere o la rappresentazione grafica;

  2. b.

    l’indicazione deve essere apposta sul prodotto cosmetico o sul suo imballaggio insieme alle altre indicazioni obbligatorie;

  3. c.

    non è ammesso l’uso della croce svizzera o di altre indicazioni indirette di provenienza svizzere né di segni con esse confondibili.

2

 Se l’esportazione di determinati prodotti cosmetici è soggetta a disposizioni imperative, in contrasto con le prescrizioni del capoverso 1, nel Paese di destinazione, prevalgono le regole del Paese di destinazione.

Art. 8Indicazioni relative alla disponibilità delle materie in Svizzera

A titolo d’informazione per i fabbricanti di prodotti cosmetici, il settore può tenere una lista con indicazioni relative alla disponibilità delle materie in Svizzera.

Art. 9Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2017. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).