Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 50 capoverso 2 della legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi, ordina:
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici.
2 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 23 dicembre 19921 sulla protezione dei marchi.
- RS 232.111
Nella presente ordinanza s’intende per:
- a.
prodotti cosmetici: i prodotti cosmetici ai sensi della legislazione svizzera sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso;
- b.
sfuso: le sostanze o miscele di sostanze utilizzate in un prodotto cosmetico prima del riempimento dell’imballaggio primario o prima dell’assemblaggio con l’applicatore;
- c.
applicatore: il dispositivo facente parte di un prodotto cosmetico o del suo imballaggio che permette l’utilizzo del prodotto cosmetico, in particolare la sua applicazione;
- d.
costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione: i costi di produzione secondo l’articolo 4, esclusi i costi delle materie;
- e.
imballaggio primario: l’imballaggio utilizzato per la conservazione di un prodotto cosmetico e quindi a diretto contatto con il prodotto cosmetico.
Un prodotto cosmetico è considerato di provenienza svizzera, se:
- a.
almeno il 60 per cento dei costi di produzione è realizzato in Svizzera;
- b.
almeno l’80 per cento dei costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione è realizzato in Svizzera; e
- c.
le attività seguenti si svolgono in Svizzera o nel luogo indicato in Svizzera:
- 1.
la produzione dello sfuso,
- 2.
il riempimento dell’imballaggio primario con il prodotto cosmetico o l’assemblaggio dello sfuso con l’applicatore in un prodotto cosmetico pronto per l’uso, e
- 3.
i controlli di qualità e le certificazioni prescritti per legge o disciplinati in modo uniforme all’interno di un settore.
Art. 4Costi di produzione determinanti
1 Nel calcolo dei costi di produzione sono considerati soltanto i costi seguenti:
- a.
i costi di ricerca e sviluppo, in particolare i costi dei test di verifica della stabilità di un prodotto cosmetico, i costi relativi agli esami di compatibilità dell’imballaggio, i costi dei test di resistenza microbiologica e i costi per il trasferimento dei processi di laboratorio nella produzione industriale (costi di upscaling);
- b.
i costi di produzione dello sfuso, inclusi i costi delle materie;
- c.
i costi di riempimento dell’imballaggio primario con il prodotto cosmetico e di assemblaggio dello sfuso con un applicatore in un prodotto cosmetico pronto per l’uso;
- d.
i costi realizzati nell’ambito della produzione di un prodotto cosmetico per il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione della salute, dell’informazione dei consumatori e della valutazione della sicurezza, segnatamente i costi per l’allestimento di un dossier per la valutazione della sicurezza, per l’ammissione, la registrazione o la notifica di un prodotto cosmetico e per la gestione di una documentazione informativa sul prodotto, salvo che tali costi siano obbligatoriamente realizzati all’estero;
- e.
i costi per i controlli di qualità e le certificazioni ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 3.
2 Sono esclusi dal calcolo ai sensi del capoverso 1 in particolare:
- a.
i costi per lo svolgimento di test condotti in primo luogo ai fini della commercializzazione del prodotto cosmetico;
- b.
i costi d’imballaggio e i costi degli applicatori, fatti salvi i costi secondo il capoverso 1 lettere a e c;
- c.
le spese di trasporto del prodotto cosmetico;
- d.
le spese di stoccaggio del prodotto cosmetico;
- e.
le spese di commercializzazione, quali le spese di marketing e i costi del servizio ai clienti.
Art. 5Indicazioni concernenti attività specifiche
1 Qualora un prodotto cosmetico non soddisfi i requisiti per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere nel suo insieme, è ammesso l’utilizzo di indicazioni concernenti attività specifiche legate alla produzione del prodotto, se l’attività in questione si è svolta interamente in Svizzera o nel luogo indicato in Svizzera.
2 L’indicazione concernente la provenienza dell’attività specifica non deve lasciar supporre che si riferisca al prodotto cosmetico nel suo insieme.
3 Non è ammesso l’uso della croce svizzera o di altre indicazioni indirette di provenienza svizzere né di segni con esse confondibili in relazione con l’indicazione concernente attività specifiche.
Art. 6Indicazioni di provenienza per singole materie
1 Qualora un prodotto cosmetico non soddisfi i requisiti per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere nel suo insieme, è ammesso l’utilizzo di indicazioni concernenti la provenienza svizzera per singole materie se:
- a.
le materie in questione sono evocative o rilevanti per le caratteristiche sostanziali del prodotto cosmetico e provengono interamente dalla Svizzera; e
- b.
nell’ambito della produzione del prodotto cosmetico le attività secondo l’articolo 3 lettera c si svolgono in Svizzera o nel luogo indicato in Svizzera.
2 L’indicazione della provenienza svizzera non deve essere riportata in caratteri di dimensioni superiori a quelli impiegati per la denominazione specifica del prodotto cosmetico.
3 Non è ammesso l’uso della croce svizzera e di altre indicazioni indirette di provenienza svizzere né di segni con esse confondibili.
4 L’indicazione della provenienza delle singole materie non deve lasciare supporre che si riferisca al prodotto cosmetico nel suo insieme.
Art. 7Indicazione obbligatoria dell’origine della merce
1 In caso di disposizioni imperative che, per l’immissione sul mercato di un prodotto cosmetico che non soddisfa i requisiti per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, impongono che la Svizzera sia menzionata quale Paese di origine sul prodotto, o che il prodotto sia contrassegnato con qualsiasi altra indicazione relativa all’origine svizzera, vale quanto segue:
- a.
l’indicazione non deve in particolare essere evidenziata con il colore, la dimensione del carattere o la rappresentazione grafica;
- b.
l’indicazione deve essere apposta sul prodotto cosmetico o sul suo imballaggio insieme alle altre indicazioni obbligatorie;
- c.
non è ammesso l’uso della croce svizzera o di altre indicazioni indirette di provenienza svizzere né di segni con esse confondibili.
2 Se l’esportazione di determinati prodotti cosmetici è soggetta a disposizioni imperative, in contrasto con le prescrizioni del capoverso 1, nel Paese di destinazione, prevalgono le regole del Paese di destinazione.
Art. 8Indicazioni relative alla disponibilità delle materie in Svizzera
A titolo d’informazione per i fabbricanti di prodotti cosmetici, il settore può tenere una lista con indicazioni relative alla disponibilità delle materie in Svizzera.
Art. 9Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.