Législation

Ordinanza del 10 novembre 1999 concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all'estero

RS 221.218.2In vigoreStato 23.01.202320 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–4
  2. Sezione 2: Autorizzazione5–7
  3. Sezione 3Cauzione a garanzia delle spese per il viaggio di ritorno delle persone da presentare al mandante8–10
  4. Sezione 4: Revoca e abrogazione dell’autorizzazione11–12
  5. Sezione 5: Autorità e procedura13–17
  6. Sezione 6: Disposizioni penali18
  7. Sezione 7: Disposizioni finali19–20

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 406c capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’autorizzazione a esercitare a titolo professionale la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner nei confronti di o per persone all’estero nonché la vigilanza su tale attività.

Art. 2Obbligo d’autorizzazione

1

 Necessitano di un’autorizzazione le persone fisiche o giuridiche e le società in nome collettivo o in accomandita con domicilio o sede in Svizzera, le quali, a titolo professionale, su mandato:

  1. a.

    di una persona in Svizzera si obbligano a presentarle persone provenienti dall’estero in vista di concludere un matrimonio o di allacciare una durevole relazione di coppia; o

  2. b.

    di una persona all’estero si obbligano a presentarle persone provenienti dalla Svizzera in vista di concludere un matrimonio o di allacciare una durevole relazione di coppia.

2

 Soggiace ad autorizzazione anche la semplice trasmissione al mandante di nomi e indirizzi o di cataloghi contenenti descrizioni o fotografie di persone.

3

 Le persone senza domicilio o sede in Svizzera necessitano di un’autorizzazione se hanno in Svizzera una succursale o un’altra agenzia.

Art. 3Attività professionale

1

 È a titolo professionale l’attività di mediazione esercitata contro rimunerazione, a titolo principale o accessorio, regolare o irregolare, autonomamente o al servizio o su mandato di terzi, con o senza pubblicità.

2

 Non è a titolo professionale l’attività degli ausiliari al servizio di persone titolari di un’autorizzazione.

Art. 4Incompatibilità con altre attività

Né la persona richiedente né le persone responsabili della mediazione né i loro ausi­liari possono esercitare, a titolo principale o accessorio, direttamente o indiretta­mente, autonomamente o al servizio di terzi, un’altra attività tale da ostacolare la libertà di decisione delle persone da presentare al mandante o da metterle in un rap­porto di dipendenza.

Sezione 2: Autorizzazione

Art. 5Domanda d’autorizzazione

1

 La domanda d’autorizzazione va presentata per scritto all’autorità competente del Cantone dove la persona o società richiedente ha il domicilio o la sede; in mancanza di domicilio o sede, va presentata all’autorità del Cantone dove la persona o società richiedente ha una succursale o un’altra agenzia.

2

 Nella domanda d’autorizzazione devono figurare:

  1. a.

    le generalità, la formazione professionale e le attività professionali della per­sona richiedente e delle persone responsabili della mediazione;

  2. b.

    il Paese o i Paesi dai quali devono provenire, rispettivamente nei quali vanno presentate le persone da proporre al mandante;

  3. c.

    le modalità di lavoro, segnatamente come la persona richiedente intende collaborare con le persone di contatto all’estero, quale concezione intende impiegare per la pubblicità e come intende informare le persone da presen­tare al mandante in merito alla loro pretesa di rimborso delle spese per il viaggio di ritorno;

  4. d.

    le informazioni fornite al mandante, e se del caso alle persone da presentare, sui Paesi pertinenti, segnatamente le prescrizioni sull’entrata e il soggiorno.

3

 Alla domanda d’autorizzazione vanno acclusi:

  1. a.

    l’estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA della persona richiedente e delle persone responsabili della mediazione;

  2. b.

    una dichiarazione dalla quale risulti che la persona richiedente, le persone responsabili della mediazione e i loro ausiliari non esercitano un’attività incompatibile ai sensi dell’articolo 4;

  3. c.

    una dichiarazione dalla quale risulti che le persone responsabili della media­zione conoscono le prescrizioni pertinenti in materia di diritto degli stranieri, segnatamente quelle sull’entrata e sul soggiorno in Svizzera.

Art. 6Rilascio dell’autorizzazione

L’autorizzazione è rilasciata se:

  1. a.

    la domanda di autorizzazione è conforme all’articolo 5;

  2. b.

    la domanda di autorizzazione e i documenti acclusi, in particolare gli estratti per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, permettono di ritenere che la mediazione sarà esercitata con cura e conformemente al diritto;

  3. c.

    la cauzione giusta l’articolo 8 capoverso 2 è stata fornita.

Art. 7Durata e portata dell’autorizzazione

1

 L’autorizzazione è rilasciata per una durata determinata, ma al massimo per cinque anni; può essere rinnovata, su richiesta, alla sua scadenza.

2

 Essa è rilasciata per la mediazione di o per persone provenienti da determinati Paesi e autorizza alla mediazione su tutto il territorio svizzero.

3

 Il rilascio dell’autorizzazione può essere vincolato a condizioni e oneri.

4

 L’autorizzazione a favore di una persona giuridica o di una società in nome collet­tivo o in accomandita è valida unicamente per le persone responsabili della media­zione indicate nell’autorizzazione medesima.

Sezione 3 Cauzione a garanzia delle spese per il viaggio di ritorno delle persone da presentare al mandante

Art. 8Scopo e ammontare

1

 Chi intende esercitare la mediazione deve fornire una cauzione a garanzia delle spese per l’eventuale viaggio di ritorno delle persone da presentare al mandante (art. 406c cpv. 2 lett. c CO).

2

 L’autorità competente fissa l’ammontare della cauzione tenendo conto del volume presumibile degli affari e della distanza dei Paesi per i quali viene domandata l’auto­rizzazione; l’importo minimo della cauzione è di 10 000 franchi.

3

 In seguito, l’autorità può adattare la cauzione a seconda dell’andamento degli affari o per altri motivi importanti.

Art. 9Forma

1

 La cauzione può essere fornita sotto forma di:

  1. a.

    fideiussione o dichiarazione di garanzia di una banca o di un istituto d’assi­curazione;

  2. b.

    assicurazione cauzionale, a condizione che le prestazioni assicurative non dipendano dal versamento dei premi;

  3. c.

    obbligazioni di cassa;

  4. d.

    deposito in contanti.

2

 I redditi delle obbligazioni di cassa e del deposito in contanti spettano alla persona che fornisce la cauzione.

Art. 10Liberazione e restituzione

1

 L’autorità competente può liberare la cauzione o parti di essa a favore di terzi che hanno diritto al pagamento delle spese per il viaggio di ritorno (art. 406b CO), soltanto:

  1. a.

    con il consenso della persona che ha fornito la cauzione; o

  2. b.

    se esiste un precetto esecutivo o una sentenza passati in giudicato.

2

 Se la cauzione o parti di essa sono liberate a favore di terzi, l’autorità competente può esigere che la persona che l’ha fornita riversi, totalmente o parzialmente, la somma liberata.

3

 L’autorità competente restituisce la cauzione due anni dopo la scadenza, la revoca o l’abrogazione dell’autorizzazione. Se, a questo momento, sono pendenti pretese concernenti il pagamento delle spese per il viaggio di ritorno contro la persona che ha fornito la cauzione (art. 406b cpv. 1 CO), la parte corrispondente della cauzione è bloccata fino al pagamento o all’estinzione di queste pretese.

Sezione 4: Revoca e abrogazione dell’autorizzazione

Art. 11Revoca

L’autorità competente revoca l’autorizzazione se:

  1. a.

    la stessa è stata ottenuta o conservata sulla base di indicazioni false o fallaci o tacendo scientemente fatti d’importanza essenziale;

  2. b.

    non è più adempiuta una delle condizioni per il suo rilascio, segnatamente se le persone impiegate presso l’agenzia di mediazione hanno violato ripetuta­mente o in modo grave gli obblighi giusta le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti il mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner o giusta la presente ordinanza, oppure se hanno favorito la viola­zione delle disposizioni determinanti in materia di diritto degli stranieri, in particolare quelle sull’entrata e sul soggiorno in Svizzera.

Art. 12Abrogazione

Se il titolare dell’autorizzazione comunica la cessazione dell’attività all’autorità competente, questa dispone l’abrogazione dell’autorizzazione.

Sezione 5: Autorità e procedura

Art. 13Autorità competenti

1

 Ogni Cantone determina:

  1. a.

    l’autorità competente per il rilascio, il rinnovo, la revoca e l’abrogazione dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, nonché per la vigilanza sulle agenzie di mediazione attive nel Cantone;

  2. b.

    l’autorità competente per ricevere la cauzione ai sensi dell’articolo 8.

2

 I compiti previsti nel capoverso 1 possono essere attribuiti alla stessa autorità.

3

 Più Cantoni possono attribuire questi compiti a un’autorità comune.

Art. 14Comunicazione delle decisioni alle autorità federali,


Ogni decisione e ogni sentenza passata in giudicato concernenti un’autoriz­zazione (rilascio, rinnovo, revoca e abrogazione) vanno comunicate all’Ufficio federale di giustizia. Quest’ultimo tiene un registro delle agenzie di mediazione titolari di un’au­torizzazione e lo trasmette periodicamente alle autorità competenti.

Art. 15Obblighi di denuncia e assistenza giudiziaria

1

 Le persone che nell’ambito della loro attività ufficiale vengono a conoscenza di violazioni della presente ordinanza punibili secondo l’articolo 18 sono tenute a denunciarle immediatamente all’autorità competente del loro Cantone.

2

 Le autorità competenti si prestano reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 16Obblighi di comunicazione

1

 Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare immediatamente per scritto all’au­torità competente ogni modifica di dati contenuti nella domanda d’autorizzazione.

2

 Su richiesta devono essere fornite all’autorità competente ulteriori informazioni sull’attività.

3

 Il titolare dell’autorizzazione comunica una volta l’anno all’autorità competente il numero e il sesso delle persone presentate e i Paesi dai quali esse provengono o nei quali sono state proposte ai mandatari.

4

 La sospensione dell’attività va comunicata per scritto all’autorità competente.

Art. 171

  1. Abrogato dal n. II 21 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 18

1

 È punito con la multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente:

  1. a.

    esercita la mediazione senza possedere l’autorizzazione necessaria;

  2. b.

    fornendo indicazioni inesatte o fallaci o sottacendo fatti essenziali ottiene un’autorizzazione o ne rende difficile o ne impedisce la revoca.

2

 L’infrazione colposa è punita con la multa fino a 5000 franchi.

3

 In caso di infrazioni commesse nell’azienda, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo.

4

 La pena si prescrive in cinque anni.

  1. RS 313.0

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 19Disposizione transitoria

Le persone che, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, già eser­citano una mediazione che soggiace ad autorizzazione secondo il nuovo diritto devono, entro tre mesi, presentare una domanda d’autorizzazione o cessare la media­zione.

Art. 20Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 23.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).