Législation

Ordinanza del DFGP del 3 novembre 2020 sul tasso d'interesse massimo per i crediti al consumo

RS 221.214.111Non più in vigoreStato 01.01.20212 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 6 novembre 2002 concernente la legge sul credito al consumo, ordina:

Art. 1Tasso d’interesse massimo

1

 Il tasso d’interesse massimo di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b della legge federale del 23 marzo 20011 sul credito al consumo (LCC) ammonta al 10 per cento per i crediti in contanti (art. 9 LCC), il contratto di credito per il finanziamento dell’acquisto di beni o servizi (art. 10 LCC) e il contratto di leasing (art. 11 LCC).

2

 Il tasso d’interesse massimo ammonta al 12 per cento per il credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o carte‑cliente con opzione di credito (art. 12 LCC).

  1. RS 221.214.1

Art. 2Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021 con effetto fino al 31 dicembre 2021.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).