Législation

Legge federale del 4 ottobre 1985 sull'affitto agricolo (LAAgr)

LAAgrRS 221.213.2In vigoreStato 01.01.201464 articoli

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Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2013 3463in vigore il 01.01.2014
    modificato: art. 16, 20
  • RU 2010 1739in vigore il 01.01.2011
    modificato: art. 1, 47 · abrogato: art. 48
  • RU 2008 3589in vigore il 01.09.2008
    introdotto: art. 2a, 60b · modificato: art. 7 · abrogato: art. 33 a 35, 40, 54 a 57
  • RU 2006 2197in vigore il 01.01.2007
    abrogato: art. 51
  • RU 2005 5685in vigore il 01.01.2007
    modificato: art. 18
  • RU 2003 4127in vigore il 01.01.2004
    abrogato: art. 4, 31 · modificato: art. 5, 22a, 43, 58 · introdotto: art. 21a, 22b, 35a, 36, 60a

7 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1: Campo d’applicazione1–3
  2. Capitolo 2: Il contratto di affitto agricolo4–29
  3. Capitolo 3: Affitto particella per particella30–33 a 35
  4. Capitolo 4: Fitto35a–46
  5. Capitolo 5: Procedura e autorità47–53
  6. Capitolo 6: …54 a 57
  7. Capitolo 7: Disposizioni finali58–61

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31octies e 64 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 novembre 1981, decreta:

Capitolo 1: Campo d’applicazione

Sezione 1: Principio

Art. 1

1

 La presente legge si applica all’affitto di:

  1. a.

    fondi adibiti all’agricoltura;

  2. b.

    aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 capoversi 1, 2, 3 e 5 della legge federale del 4 ottobre 19911 sul diritto fondiario rurale (LDFR);

  3. c.

    industrie accessorie non agricole che formano un’unità economica con un’azien­da agricola.

2

 Essa si applica altresì ai negozi giuridici che perseguono lo stesso scopo dell’affitto agricolo e che, se non fossero sottoposti alla legge, ne renderebbero vana la prote­zione.

3

 Le disposizioni relative all’affitto dei fondi agricoli si applicano anche all’affitto di almende, alpi e pascoli, come pure di diritti di godimento e di partecipazione ad essi relativi.

4

 Nella misura in cui la presente legge non è applicabile o non contiene disposizioni speciali, si applica il Codice delle obbligazioni, eccettuate le disposizioni concer­nenti l’affitto di locali d’abitazione e commerciali e quelle sul deposito del fitto.2

  1. RS 211.412.11
  2. Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Sezione 2: Eccezioni

Art. 2Fondi di esigua estensione

1

 La presente legge non è applicabile all’affitto di:

  1. a.

    fondi vignati aventi un’estensione inferiore a 15 are;

  2. b.

    altri fondi agricoli non edificati aventi un’estensione inferiore a 25 are.

2

 I Cantoni possono assoggettare alla presente legge anche fondi agricoli aventi un’estensione minore.

3

 Se più fondi sono affittati dallo stesso locatore allo stesso affittuario, le loro su­per­fici sono sommate. Lo stesso vale laddove un proprietario affitti un fondo sud­divi­dendolo fra più affittuari.

Art. 2aFondi ubicati in una zona edificabile1

1

 La presente legge non si applica all’affitto di fondi adibiti all’agricoltura qualora la cosa affittata sia interamente situata in una zona edificabile ai sensi dell’articolo 15 della legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio.

2

 I contratti di affitto agricolo in cui la cosa affittata per la durata del contratto è situata interamente in una zona edificabile ai sensi dell’articolo 15 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio rimangono sottoposti al diritto in materia di affitto agricolo per la durata legale dell’affitto o, se più lunga, per la durata stabilita nel contratto o protratta giudizialmente.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3589; FF 2006 5815).
  2. RS 700

Art. 3Alpi e pascoli

I Cantoni possono emanare per l’affitto di alpi e di pascoli, come pure di diritti di godimento e di partecipazione ad essi relativi, disposizioni che deroghino alla pre­sente legge.

Capitolo 2: Il contratto di affitto agricolo

Sezione 1: Definizione

Art. 4

1

 L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affit­tuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i pro­venti, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto.

2

 …1

  1. Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208).

Sezione 2: Diritto preferenziale di affitto

Art. 5Titolari

1

 Per le aziende agricole, i Cantoni possono prevedere un diritto preferenziale di affitto in favore dei discendenti del locatore che intendono esercirle personalmente e ne sono idonei.

2 Il discendente può opporre questo diritto a un terzo soltanto se ne è fatta menzione nel registro fondiario.1

3

 Per altro, i Cantoni regolano i particolari e la procedura.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208).

Art. 6Diritto preferenziale in caso d’affitto di pascoli di montagna

I Cantoni possono prevedere, a favore degli agricoltori delle regioni montane, un diritto preferenziale di affitto sui pascoli di montagna vicini. Essi regolano i par­ti­colari e la procedura.

Sezione 3: Durata dell’affitto

Art. 7Durata iniziale

1

 La durata iniziale dell’affitto è di almeno nove anni per le aziende agricole e di almeno sei anni per i singoli fondi.

2

 La pattuizione di una durata più breve è valida soltanto se approvata dall’auto­rità. La domanda deve essere presentata entro tre mesi dall’inizio dell’affitto.

3

 Una durata più breve è autorizzata quando circostanze personali o economiche di una parte o altri motivi obiettivi lo giustifichino.1

4

 Se l’autorizzazione è negata o se la domanda è tardiva, l’affitto è soggetto alla dura­ta minima legale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3589; FF 2006 5815).

Art. 8Rinnovazione dell’affitto

1

 Il contratto d’affitto è considerato rinnovato senza modifiche per altri sei anni:

  1. a.

    se, concluso a tempo indeterminato, non sia stato disdetto regolarmente;

  2. b.

    se, concluso a tempo determinato, sia stato proseguito tacitamente dopo la sca­denza convenuta.

2

 La pattuizione di una rinnovazione di durata inferiore è valida solo se approvata dall’autorità. La domanda deve essere presentata entro tre mesi dall’inizio della rin­novazione.

3

 Sono applicabili per analogia le disposizioni sulla riduzione della durata iniziale.

Art. 9Colture speciali

I Cantoni possono stabilire un’altra durata per l’affitto di fondi adibiti a colture spe­ciali, quali i vigneti e i frutteti.

Sezione 4: Adeguamento dell’affitto alle mutate circostanze

Art. 10Adeguamento del fitto in generale

Ove il Consiglio federale modifichi le aliquote determinanti per il calcolo del fitto consentito, ognuna delle parti può chiedere l’adeguamento del fitto per l’inizio dell’anno d’affitto successivo.

Art. 11Adeguamento del fitto in caso di modifica del valore di reddito

Ognuna delle parti può chiedere la revisione del valore di reddito e l’adeguamento del fitto per l’inizio dell’anno di affitto successivo, ove il valore dell’azienda o del fondo venga ad essere modificato durevolmente in seguito ad evento naturale, migliorie fondiarie, aumento o diminuzione della superficie, costruzioni nuove o tra­sformazioni di costruzioni esistenti, demolizione di un edificio o cessazione del suo uso, oppure ad altre circostanze. La revisione del valore di reddito e l’adeguamento del fitto possono essere parimenti richiesti quando siano modificati gli elementi di base considerati per la stima del valore di reddito.

Art. 12Adeguamento di altre clausole contrattuali

Ognuna delle parti può chiedere che siano adeguate alle mutate circostanze altre clausole del contratto quando non possa più ragionevolmente pretendersi che essa lo adempia.

Art. 13Riduzione del fitto

Se il reddito consueto della cosa affittata è diminuito temporaneamente in misura considerevole per infortunio od evento naturale straordinario, l’affittuario può pre­tendere una riduzione adeguata del fitto per un periodo determinato.

Sezione 5: Alienazione della cosa affittata

Art. 14La vendita non annulla l’affitto

Se il locatore aliena la cosa affittata o ne perde la disponibilità in seguito ad esecu­zione forzata o a fallimento, l’acquirente subentra nel contratto di affitto.

Art. 15Eccezioni

1

 L’acquirente può sciogliere il contratto d’affitto se ha acquistato la cosa per scopi edilizi immediati o per scopi pubblici, o per gestirla direttamente.

2

 Ove non intenda assumere il contratto di affitto, l’acquirente deve, con preavviso di tre mesi dalla conclusione del contratto di acquisto, notificare per scritto all’affit­tua­rio che l’affitto sarà sciolto, dopo la decorrenza di almeno un anno, al successivo termine primaverile od autunnale ammesso dall’uso locale.

3

 Se l’affitto è sciolto, l’affittuario può, entro trenta giorni da quando ha ricevuto la relativa notificazione, chiedere in giudizio la protrazione dell’affitto. Il giudice pro­trae l’affitto per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, qua­lora la risoluzione comporti per l’affittuario o la sua famiglia conseguenze gra­vose che non appaiono giustificate neppure tenendo conto degli interessi del nuovo pro­prietario.

4

 Il locatore risponde del danno insorto all’affittuario dalla risoluzione anticipata dell’affitto. L’affittuario non è obbligato a lasciare la cosa affittata prima di essere stato risarcito o prima che gli siano state fornite sufficienti garanzie.

5

 La risoluzione anticipata dell’affitto può, con il consenso scritto dell’affittuario, essere disciplinata nel contratto di alienazione.

Sezione 6: Fine dell’affitto

Art. 16Disdetta in generale

1

 La disdetta di un contratto d’affitto è valida solo se data per scritto. A richiesta, la disdetta deve essere motivata.

2

 Il termine di disdetta è di un anno ove la legge non disponga altrimenti; le parti possono convenire un termine più lungo.

3

 Salvo patto contrario, la disdetta può essere data soltanto per il termine prima­verile od autunnale ammesso dall’uso locale.

4

 Se la cosa affittata è situata in parte in una zona edificabile ai sensi dell’articolo 15 della legge del 22 giugno 19791 sulla pianificazione del territorio, la disdetta può essere data per i fondi che non rientrano nel campo d’applicazione della LDFR2, nonché per la parte non agricola dei fondi secondo l’articolo 2 capoverso 2 LDFR, e il contratto d’affitto può essere continuato senza tali fondi.3

  1. RS 700
  2. RS 211.412.11
  3. Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007 (RU 2008 3589; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 17Risoluzione anticipata

1

 Se, per motivi gravi, non può più pretendersi ragionevolmente che una parte adem­pia il contratto, essa può dare la disdetta per il successivo termine primaveri­le od autunnale. La disdetta va data per scritto, con preavviso di sei mesi.

2

 Il giudice determina gli effetti patrimoniali della risoluzione tenendo conto di tutte le circostanze.

Art. 18Morte dell’affittuario

1

 La disdetta va data per scritto, con preavviso di sei mesi.

2

 Se la disdetta è data dal locatore, un discendente, il coniuge o il partner registrato dell’affittuario può dichiarare entro 30 giorni di subentrare nel contratto.1 In caso di concorso di aventi diritto, il locatore designa colui che subentrerà nel contratto.

3

 Se il subentrante non offre garanzie sufficienti per una gestione normale della cosa affittata o se per altro motivo non può ragionevolmente pretendersi che il locatore continui l’affitto, il locatore può, nel termine di trenta giorni da quando ha ricevuto la dichiarazione, chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto di affitto.

  1. Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Art. 19Assunzione dell’affitto complementare in caso di cessione

1

 Se l’esercente di un’azienda agricola consistente in parte di terreno proprio e in parte di terreno affittato cede l’azienda ad altri, l’assuntore può dichiarare per scritto al locatore che intende continuare l’affitto complementare di un determi­nato lotto.

2

 Se, nei tre mesi da quando ha ricevuto la dichiarazione, il locatore non vi si op­pone o non chiede la conclusione di un nuovo contratto d’affitto, l’assuntore su­ben­tra nel contratto.

Art. 20Raggruppamento di fondi

1

 Se, in seguito a un raggruppamento di fondi, a una ricomposizione particellare di terreno agricolo o a un raggruppamento di terreni in affitto, la gestione di un fondo affittato subisce un’alterazione essenziale, ognuna delle parti può, per scritto, risol­vere il contratto d’affitto per la data dell’entrata in vigore delle nuove condizioni di gestione.1

2

 Lo scioglimento anticipato non dà diritto ad un’indennità.

  1. Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 21Mora dell’affittuario

1

 Ove durante l’affitto l’affittuario sia in ritardo nel pagamento del fitto, il locatore può notificargli per scritto che, in caso di mancato pagamento entro sei mesi, il con­tratto d’affitto sarà sciolto alla scadenza di tale termine.

2

 Se il contratto è sciolto, l’affittuario è tenuto a risarcire il danno, salvo che provi d’essere esente da colpa.

Sezione 7: Obblighi dell’affittuario e del locatore

Art. 21aObbligo di gestire la cosa affittata1

1

 L’affittuario deve gestire accuratamente la cosa affittata e segnatamente provve­dere a una redditività durevole del suolo.

2

 L’obbligo di gestire incombe personalmente all’affittuario. Questi può tuttavia, sotto la sua responsabilità, affidare la gestione della cosa affittata a familiari, impie­gati o membri di una comunità aziendale di cui fa parte o far eseguire singoli lavori da terzi.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208).

Art. 22Manutenzione, riparazioni

1

 Il locatore deve eseguire a sue spese le grandi riparazioni che durante l’affitto si rendano necessarie alla cosa affittata, non appena l’affittuario gliene abbia indicata la necessità.

2

 L’affittuario ha il diritto di eseguire lui stesso le grandi riparazioni necessarie se il locatore, debitamente avvisato, non vi abbia provveduto entro congruo termine e non abbia contestato d’esservi tenuto. Può pretendere d’essere indennizzato il più tardi alla fine dell’affitto.

3

 L’affittuario deve provvedere a sue spese all’ordinaria manutenzione della cosa affittata. È tenuto alle piccole riparazioni in conformità degli usi locali, segnata­mente all’ordinaria manutenzione delle strade, dei passaggi, dei fossi, delle dighe, delle siepi, dei tetti, degli acquedotti e simili.

4

 Le parti possono convenire che l’affittuario sia tenuto ad un obbligo di manuten­zione più esteso e a provvedere anche a grandi riparazioni.

Art. 22aMigliorie e modificazioni da parte dell’affittuario1

1

 L’affittuario può procedere soltanto con il consenso scritto del locatore a migliorie e modificazioni della cosa affittata che vanno al di là dell’ordinaria manutenzione nonché a cambiamenti nella gestione della cosa che potrebbero assumere un’im­portanza essenziale oltre la durata dell’affitto.

2 Il locatore che ha dato il suo consenso può esigere il ripristino dello stato originale solo se ciò è stato convenuto per scritto.

  1. Introdotto dal n. II art. 2 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto) (RU 1990 802; FF 1985 I 1202). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127 4130; FF 2002 4208).

Art. 22bViolazione degli obblighi dell’affittuario1

Il locatore può disdire l’affitto con preavviso scritto di sei mesi per la primavera suc­cessiva o l’autunno successivo se, nonostante l’ingiunzione o esortazione scritta del locatore, l’affittuario:

  1. a.

    persiste nel violare l’obbligo di gestire di cui all’articolo 21a;

  2. b.

    persiste nel violare l’obbligo di manutenzione di cui all’articolo 22 capo­verso 3;

  3. c.

    non elimina entro un termine adeguato una miglioria o una modificazione di cui all’articolo 22a, eseguita senza il consenso scritto del locatore.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208).

Art. 23Restituzione. Migliorie e deterioramenti

1

 Alla fine dell’affitto, la cosa affittata deve essere restituita nello stato in cui si trova.

2

 Salvo patto contrario, l’affittuario può pretendere, alla fine dell’affitto, un’equa indennità per le spese sostenute, con l’accordo del locatore, per miglioramenti della cosa affittata.

3

 Egli non ha diritto a compenso per le migliorie che sono unicamente il risultato del regolare governo della cosa.

4

 Deve risarcire quei deterioramenti che con un regolare governo della cosa avrebbe evitati.

Art. 24Frutti

1

 Salvo clausola contrattuale od uso locale diverso, l’affittuario non ha diritto ai frutti non ancora raccolti alla fine dell’affitto.

2

 Egli può nondimeno pretendere un’indennità adeguata per le sue spese.

Art. 25Scorte

1

 Salvo clausola contrattuale od uso locale diverso, l’affittuario uscente deve la­sciare sul posto provviste di foraggio, strame e concime dell’ultimo anno di affitto nella misura corrispondente ad un normale esercizio.

2

 Egli ha diritto alla rifusione del maggior valore se all’inizio dell’affitto ne ha rice­vuto una minore quantità; se ne ha ricevuto una quantità maggiore, la deve compen­sare in natura od in denaro.

Sezione 7bis : Diritto di ritenzione del locatore

Art. 25b

A garanzia del fitto annuale scaduto e di quello in corso il locatore ha lo stesso dirit­to di ritenzione come in materia di locazione di locali commerciali.

Sezione 8: Protrazione giudiziale dell’affitto

Art. 26Azione

1

 Se una parte ha disdetto il contratto d’affitto, la controparte può, entro tre mesi dal ricevimento della disdetta, agire in giudizio per ottenere una protrazione dell’affitto.

2

 Se il contratto concluso a tempo determinato giunge a scadenza e non si perviene alla conclusione di un nuovo contratto, ciascuna parte può, il più tardi nove mesi prima della scadenza, agire in giudizio per ottenere una protrazione dell’affitto.

Art. 27Decisione giudiziaria

1

 Ove si possa ragionevolmente pretendere dal convenuto che continui l’affitto, il giudice protrae la durata di quest’ultimo.

2

 Se la disdetta è stata data dal locatore, questi deve provare che non si può ragio­nevolmente pretendere che egli continui l’affitto o che la protrazione è ingiustifi­cata per altri motivi. La protrazione dell’affitto non può, in particolare, essere ra­gione­volmente pretesa od è ingiustificata allorquando:

  1. a.

    l’affittuario ha gravemente violato i suoi obblighi legali o contrattuali;

  2. b.

    l’affittuario è divenuto insolvente;

  3. c.

    il locatore, il suo coniuge o il suo partner registrato, un parente od affine stretto intende gestire personalmente la cosa affittata;

  4. d.

    non si giustifica di mantenere l’azienda;

  5. e.

    la cosa affittata è situata in parte in una zona edificabile ai sensi dell’arti­colo 15 della legge del 22 giugno 19791 sulla pianificazione del territorio, per i fondi che non rientrano nel campo d’applicazione della LDFR2 e per la parte non agricola dei fondi secondo l’articolo 2 capoverso 2 LDFR.

3

 La decisione con cui l’autorità determina il fitto non vanifica in nessun caso la protrazione dell’affitto.

4

 Il giudice protrae l’affitto per una durata compresa fra tre e sei anni. Egli valuta le circostanze personali e tien conto, in particolare, della natura della cosa affittata e di un’eventuale riduzione della durata dell’affitto.

  1. RS 700
  2. RS 211.412.11

Art. 28Adeguamento delle clausole del contratto

A richiesta di una parte, il giudice può, protraendo l’affitto, adeguare le clausole del contratto alle mutate circostanze.

Sezione 9: Disposizioni imperative

Art. 29

Salvo disposizione contraria della legge, l’affittuario non può rinunciare anticipa­tamente ai diritti conferiti a lui o ai suoi eredi dalle disposizioni del presente capi­tolo. Ogni altro patto è nullo.

Capitolo 3: Affitto particella per particella

Art. 30Obbligo dell’autorizzazione

1

 Chi intende affittare singoli fondi o parti di singoli fondi di un’azienda agricola (affitto particella per particella) necessita di un’autorizzazione.

2

 L’autorizzazione non è necessaria ove la superficie totale affittata non ecceda il dieci per cento della superficie iniziale utile dell’azienda e la cosa affittata non com­prenda alcun edificio.

Art. 31Motivi che giustificano l’autorizzazione

1

 Il locatore deve chiedere l’autorizzazione all’autorità cantonale competente prima dell’inizio dell’affitto.

2

 L’autorizzazione è rilasciata solo se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

  1. a.

    …

  2. b.

    …

  3. c.

    non si giustifica di mantenere l’azienda agricola;

  4. d.

    l’azienda agricola è ubicata interamente o prevalentemente in una zona edifi­cabile ai sensi dell’articolo 15 della legge federale del 22 giugno 19791 sulla pianificazione del territorio;

  5. e.

    l’azienda è affittata particella per particella soltanto temporaneamente e sarà poi nuovamente gestita quale unità economica;

  6. f.

    il locatore non è più in grado per ragioni personali, quali malattia grave od età avanzata, di continuare ad esercire personalmente l’intera azienda, bensì solo parte della stessa.

  7. g.

    invece dei fondi o delle parti di fondo affittati particella per particella, altri og­getti ubicati in una posizione più favorevole per l’azienda o più idonei sono affittati a titolo complementare.

2bis

 L’autorità permette inoltre l’affitto particella per particella di un’azienda agricola se:

  1. a.

    …

  2. b.

    l’affitto particella per particella serve essenzialmente a migliorare struttu­ral­mente altre aziende agricole;

  3. c.

    nessun parente titolare di un diritto di prelazione o di un diritto all’at­tribuzione intende riprendere l’azienda agricola per la coltivazione diretta o nessun’altra persona che potrebbe chiedere l’attribuzione nella divisione successoria (art. 11 cpv. 2 LDFR2) vuole riprendere integralmente l’azienda per affit­tarla;

  4. d.

    il coniuge o il partner registrato che ha gestito l’azienda con il proprietario acconsente all’affitto particella per particella.3

3

 …4

  1. RS 700
  2. RS 211.412.11
  3. Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3012; FF 1996 IV 1).
  4. Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208).

Art. 32Effetti del diniego dell’autorizzazione

1

 Se nega l’autorizzazione, l’autorità competente scioglie il contratto d’affitto per il primo termine ragionevole, primaverile od autunnale, e ordina l’evacuazione del fondo.

2

 Le parti non hanno alcun diritto al risarcimento del danno loro derivato dallo scio­glimento del contratto di affitto.

Capitolo 4: Fitto

Sezione 1: Principi

Art. 35aDisposizioni contrattuali1

1

 Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una presta­zione in natura. Nella mezzadria il diritto dell’affittuario ai frutti è regolato dall’uso locale, salvo patto contrario.

2

 Salvo patto contrario, le spese accessorie sono a carico dell’affittuario.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208).

Art. 36Restrizioni di diritto pubblico1

1

 Il fitto è soggetto al controllo dell’autorità; esso non deve eccedere la misura con­sentita.

2

 Il Consiglio federale fissa i tassi dell’interesse del valore di reddito, l’indennità con­siderata per gli oneri del locatore, nonché il supplemento previsto per i van­taggi ge­nerali.

3

 Le prestazioni in natura e le altre prestazioni accessorie convenute devono essere computate nel fitto.

4

 Per calcolare il fitto è tenuto conto anche di quanto l’affittuario versa al locatore per una cosa locata, o una cosa non agricola affittata, vincolata a un affitto preva­lentemente agricolo.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208).

Sezione 2: Determinazione

Art. 37Fitto per un’azienda agricola

Il fitto per un’azienda agricola si compone di:

  1. a.

    una percentuale adeguata del valore di reddito secondo l’articolo 10 LDFR1;

  2. b.

    un’indennità corrispondente alla media delle spese del locatore per gli impianti e le installazioni (oneri del locatore).

  1. RS 211.412.11

Art. 38Fitto per singoli fondi

1

 Il fitto per singoli fondi si compone di:

  1. a.

    un interesse adeguato del valore di reddito ai sensi dell’articolo 6 della legge federale del 12 dicembre 19401 sullo sdebitamento di poderi agricoli;

  2. b.

    un’indennità corrispondente alla media delle spese del locatore per gli impianti e le installazioni (oneri del locatore);

  3. c.

    un supplemento per i vantaggi generali derivanti all’affittuario da un affitto complementare.

2

 L’autorità competente può accordare, di caso in caso, supplementi riferiti all’azien­da e non eccedenti ognuno il 15 per cento quando il fondo:

  1. a.

    permette un migliore raggruppamento dei terreni;

  2. b.

    si trova in una situazione favorevole per l’esercizio dell’azienda.

3

 Per edifici agricoli non possono essere accordati supplementi ai sensi dei capo­versi 1 lettera c e 2.

  1. [CS 9 79; RU 1955 711, 1962 1323 art. 54 cpv. 1 n. 4, e cpv. 2, 1979 892. RU 1993 1410 art. 93 lett. b]. Ora: dell’art. 10 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11).

Art. 39Canoni per cose locate o cose non agricole affittate

Per determinare il canone per cose locate, o cose non agricole affittate, vincolate a un affitto prevalentemente agricolo si applicano le disposizioni concernenti prov­vedimenti contro gli abusi in materia di locazione.

Art. 40Tasso d’interesse. Oneri del locatore

1

 Il Consiglio federale fissa il tasso d’interesse del valore di reddito in base al tasso medio delle ipoteche di primo grado secondo la media di più anni e lo adegua alle variazioni durevoli di quest’ultimo.

2

 …1

3

 Il Consiglio federale fissa l’ammontare considerato degli oneri del locatore secondo gli oneri medi del periodo di riferimento determinante per il calcolo del valo­re di reddito.

  1. Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° set. 2008 (RU 2008 3589; FF 2006 5815).

Art. 41Supplemento per affitto di più lunga durata

Se le parti convengono di protrarre l’affitto per almeno tre anni oltre la durata di protrazione legale, per tutta la durata della protrazione è ammissibile un supple­mento di fitto del 15 per cento.

Sezione 3: Controllo del fitto

Art. 42Autorizzazione del fitto per un’azienda

1

 Il fitto per un’azienda deve essere autorizzato.

2

 Il locatore deve chiedere l’autorizzazione entro tre mesi dall’inizio dell’affitto o dalla modifica del fitto convenuta con l’affittuario. L’adeguamento del fitto nei limiti delle modifiche degli elementi di calcolo fissati dal Consiglio federale non è sogget­to ad autorizzazione. A richiesta di una parte, l’autorità competente emana una de­cisione con cui accerta in quale misura il fitto può essere adeguato.

3

 L’autorità designata dal Cantone, se viene a conoscenza che non è stata chiesta l’autorizzazione di un fitto, promuove la procedura autorizzativa.

Art. 43Opposizione contro il fitto per fondi

1

 Contro il fitto convenuto per singoli fondi, le autorità designate dal Cantone pos­sono fare opposizione presso l’autorità competente per l’autorizzazione.

2 L’opposizione va fatta entro tre mesi da quando l’autorità interessata ha avuto conoscenza della conclusione del contratto o dell’adeguamento del fitto, ma in ogni caso entro due anni dall’inizio dell’affitto o dal momento dell’adeguamento del fitto.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208).

Art. 44Decisione dell’autorità

1

 L’autorità competente per l’autorizzazione decide se il fitto convenuto per l’azienda agricola o per il fondo sia lecito.

2

 Essa riduce il fitto eccessivo all’ammontare consentito.

3

 Essa notifica la sua decisione alle parti e la comunica all’autorità legittimata a fare opposizione.

Art. 45Effetti di diritto civile

1

 La convenzione inerente al fitto è nulla in quanto il fitto ecceda la misura stabi­lita dall’autorità.

2

 La restituzione dei fitti pagati in base ad una convenzione nulla può essere ri­chie­sta entro il termine di un anno a partire dal passaggio in giudicato della de­termina­zione del fitto, ma al più tardi cinque anni dopo il loro pagamento.

3

 Per altro, la nullità del fitto non infirma la validità del contratto d’affitto.

Art. 46Patti nulli

Le parti non possono rinunciare anticipatamente ai diritti loro conferiti dalla pre­sente sezione.

Capitolo 5: Procedura e autorità

Sezione 1: Procedura e rimedi di diritto

Art. 47Procedura1

RS 272

I Cantoni disciplinano la procedura amministrativa nella misura in cui non sia regolata dalla presente legge; alle azioni civili si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Art. 49Decisione d’accertamento dell’autorità amministrativa

1

 La parte che abbia un interesse degno di protezione può chiedere all’autorità com­petente di accertare se la riduzione della durata dell’affitto, l’affitto particella per particella, l’affitto complementare o l’ammontare del fitto possano essere ap­provati.

2

 Essa può chiedere la decisione d’accertamento anche prima della conclusione del contratto.

Art. 50Ricorso all’autorità cantonale di ricorso

1

 Le decisioni dell’autorità amministrativa di prima istanza possono essere im­pu­gnate nel termine di 30 giorni dinnanzi all’autorità cantonale di ricorso.

2

 L’autorità di ricorso notifica la propria decisione alle parti e all’opponente; la comunica altresì all’autorità inferiore.

Art. 511

  1. Abrogato dal n. 18 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Art. 52Obbligo d’informazione

Le parti devono fornire all’autorità amministrativa competente le informazioni da essa richieste, consentirle di prendere conoscenza dei documenti e di procedere a sopralluoghi, in quanto necessario per accordare un’autorizzazione o emanare una decisione su opposizione, su ricorso o d’accertamento.

Sezione 2: Autorità cantonali

Art. 53

I Cantoni designano:

  1. a.

    le autorità competenti ad accordare le autorizzazioni;

  2. b.

    le autorità legittimate a fare opposizione;

  3. c.

    l’autorità di ricorso.

Capitolo 6: …

Capitolo 7: Disposizioni finali

Sezione 1: Disposizioni cantonali d’esecuzione

Art. 58

1 Gli atti normativi cantonali fondati sulla presente legge devono essere portati a conoscenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia.1

2

 Per l’entrata in vigore della presente legge i Cantoni adeguano le loro disposi­zioni d’esecuzione e l’organizzazione delle loro autorità.

3

 All’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni canto­nali contrarie.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208).

Sezione 2 Modificazione e abrogazione di disposizioni del diritto fede­rale

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 60Disposizioni transitorie relative all’entrata in vigore

1

 Eccettuate le disposizioni sulla durata dell’affitto, sull’affitto particella per par­ti­cella e sull’affitto complementare, la presente legge si applica anche ai contratti d’af­fitto conclusi o rinnovati prima della sua entrata in vigore. La durata della rin­nova­zione di un contratto intervenuta dopo l’entrata in vigore della presente legge è da questa regolata.

2

 Se la data in cui l’affitto è iniziato non può essere determinata, si presume che l’af­fitto sia iniziato al termine primaverile del 1973 previsto dall’uso locale.

3

 Se la disdetta è stata data prima dell’entrata in vigore della presente legge per un termine che coincide con la data dell’entrata in vigore della presente legge o ad es­sa successivo, la parte interessata può chiedere entro 30 giorni dall’entrata in vigo­re della presente legge la protrazione giudiziale dell’affitto secondo le nuove dis­posi­zioni.

4

 Le azioni e le domande pendenti sono decise secondo il diritto in vigore al momento della sentenza o della decisione.

Art. 60aDisposizioni transitorie relative alla modifica del 20 giugno 20031

1 I contratti d’affitto relativi ad aziende agricole che non soddisfano più le esigenze quanto alla dimensione minima (art. 1 cpv. 1 lett. b) rimangono in vigore come tali per la durata legale dell’affitto o per la durata più lunga stabilita nel contratto oppure per la durata dell’affitto protratto giudizialmente.

2 Se un siffatto contratto è disdetto per la fine della durata dell’affitto e l’affittuario chiede la protrazione giudiziale, l’intenzione del locatore di affittare l’azienda parti­cella per particella non impedisce che si possa ragionevolmente pretendere da lui la protrazione dell’affitto.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208).

Art. 60bDisposizioni transitorie relative alla modifica del 5 ottobre 20071

1

 I contratti d’affitto relativi a fondi adibiti all’agricoltura, qualora la cosa affittata sia interamente situata in una zona edificabile secondo l’articolo 15 della legge fede­rale del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio, rimangono sottoposti al di­ritto in materia di affitto agricolo per la durata legale dell’affitto o, se più lunga, per la durata stabilita nel contratto o protratta giudizialmente.

2

 I contratti d’affitto relativi ad aziende agricole che non soddisfano più le esigenze quanto alla dimensione minima (art. 1 cpv. 1 lett. b) sussistono come contratti rela­tivi ad aziende agricole per la durata legale dell’affitto o, se più lunga, per la durata stabilita nel contratto o protratta giudizialmente.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3589; FF 2006 5815).
  2. RS 700

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore

Art. 61

1

 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

DCF del 2 giu. 1986.

Data dell’entrata in vigore: 20 ottobre 1986
Art. 36 a 46, 54 cpv. 1 comma 4 e 5, 59 n. 4: 25 febbraio 19871.

  1. O dell’11 feb. 1987 (RU 1987 405).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2014. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).