Législation

Ordinanza del 31 gennaio 1996 sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell'obbligatorietà generale (OCQO)

OCQORS 221.213.151In vigoreStato 01.03.19968 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1
  2. Sezione 2: Deroga a disposizioni imperative2–5
  3. Sezione 3: Conferimento dell’obbligatorietà generale6–7
  4. Sezione 4: Entrata in vigore8

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 5 e 16 della legge federale del 23 giugno 1995 sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell’obbligatorietà (legge), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

1

 Fatte salve disposizioni contrarie del contratto-quadro medesimo, quest’ultimo è applicabile a tutti gli oggetti presi in locazione all’interno del suo campo di validità territoriale.

2

 Il campo di validità materiale del contratto-quadro può essere delimitato dalle parti a determinate categorie di oggetti presi in locazione. Tali oggetti possono essere suddivisi e riuniti in categorie in virtù di un uso similare; sono in particolare autorizzate le seguenti categorie di oggetti:

  1. a.

    abitazioni;

  2. b.

    abitazioni la cui costruzione é stata promossa dall’autorità pubblica;

  3. c.

    abitazioni la cui locazione dipende dall’esistenza di un altro rapporto giuridico fra le parti contraenti, quali cooperative d’abitazione, abitazioni di servizio e abitazioni date in locazione congiuntamente ad un’offerta di servizio;

  4. d.

    abitazioni ammobiliate;

  5. e.

    alloggi di vacanze;

  6. f.

    locali commerciali, in particolare anche locali destinati all’esercizio di una professione, a servizi, ad uffici, all’industria alberghiera nonché costruzioni industriali.

Sezione 2: Deroga a disposizioni imperative

Art. 2Autorizzazione

1

 La richiesta di deroga alle disposizioni imperative deve essere presentata all’Ufficio federale delle abitazioni (Ufficio federale).

2

 I richiedenti devono inoltre allegare:

  1. a.

    gli statuti;

  2. b.

    la prova che essi rappresentano il numero legale minimo di locatari e locatori;

  3. c.

    la prova che essi tutelano da almeno dieci anni per via statutaria gli interessi dei locatori e dei locatari;

  4. d.

    ulteriori prove necessarie alla verifica dell’adempimento delle altre condizioni.

3

 Nel caso di un contratto-quadro di locazione regionale, le parti devono inoltre addurre la prova che il campo di validità territoriale comprende almeno 30 000 alloggi o 10 000 locali commerciali (art. 1 cpv. 3 lett. c della legge).

4

 L’Ufficio federale verifica d’ufficio se le rimanenti esigenze legali sono soddisfatte.

Art. 3Consultazione dei Cantoni

La richiesta deve essere sottoposta per avviso ai Cantoni interessati. Il termine di consultazione é di almeno 30 giorni.

Art. 4Decisione del Consiglio federale

1

 Il Consiglio federale decide in merito alla richiesta.

2

 La decisione é motivata e immediatamente comunicata alle parti richiedenti.

3

 L’autorizzazione entra in vigore 30 giorni dopo la sua notificazione alle parti.

Art. 5Sorveglianza

1

 L’Ufficio federale controlla periodicamente se i criteri per l’autorizzazione sono ancora adempiti.

2

 Qualora tali criteri non fossero più adempiti o lo fossero soltanto parzialmente, il Consiglio federale può, previa consultazione dei Cantoni interessati e delle parti contraenti, revocare l’autorizzazione oppure, se le parti sono d’accordo, modificarla.

3

 L’articolo 4 capoversi 2 e 3 é applicabile per analogia.

Sezione 3: Conferimento dell’obbligatorietà generale

Art. 6Presentazione della richiesta

1

 La richiesta di conferimento dell’obbligatorietà generale deve essere introdotta dinanzi all’Ufficio federale o all’autorità cantonale competente. Essa deve rispettare le condizioni elencate nell’articolo 8 della legge e contenere la prova richiesta dall’articolo 2.

2

 L’autorità competente verifica d’ufficio se le condizioni poste dall’articolo 6 della legge sono soddisfatte e applica la procedura prevista.

Art. 7Durata degli effetti di un conferimento di obbligatorietà generale

1

 L’autorità competente pubblica il testo della dichiarazione di obbligatorietà generale (art. 11 della legge) e la mette in vigore al più presto 30 giorni dopo la pubblicazione. I Cantoni possono mettere in vigore la dichiarazione di obbligatorietà generale solo previa approvazione della Confederazione.

2

 Qualora l’autorità competente revocasse (art. 12 cpv. 4 della legge) o abrogasse (art. 14 cpv. 1 della legge) la dichiarazione di conferimento dell’obbligatorietà generale, tale decisione entra in vigore al più presto 30 giorni dopo.

3

 Se la durata di validità (art. 14 cpv. 2 della legge) di una dichiarazione di obbligatorietà generale è scaduta, tale scadenza deve essere pubblicata al più tardi 30 giorni prima.

4

 L’autorità competente verifica periodicamente se le condizioni per il conferimento dell’obbligatorietà generale sono ancora soddisfatte.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 8

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1996.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.03.1996. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).